Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2454 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9478-2018 proposto da:

M. DI B.M. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TORINO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA CALVOSA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LIVORNO, depositato il

02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.a.s. M. di B.M. & C. ha presentato domanda di insinuazione in via privilegiata – ex art. 2752 c.c., comma 2, art. 2776 c.c., comma 3 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38 nel passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS).

Ha esposto, a fondamento della propria richiesta, di avere corrisposto alla società poi fallita, spedizioniere doganale, delle somme per il pagamento di tributi dovuti all’Agenzia delle Dogane. Tuttavia, lo spedizioniere, dopo essersi avvalso della facoltà di differire il pagamento dei tributi stipulando delle polizze fideiussorie, non ha provveduto a saldare il debito: di conseguenza, l’Agenzia ha escusso le garanzie dalle Compagnie, che si sono poi surrogate nella relativa pretesa nei confronti della M., proprietario importatore delle merci.

2.- Su conforme proposta del curatore, il giudice delegato ha ammesso il credito in chirografo, rilevando in specie che “lo spedizioniere (OMISSIS) è un mero mandatario dei proprietari delle merci, che assume l’obbligo di pagare quanto da questi ultimi dovuto a titolo di diritti doganali al creditore tributario”. “Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, il proprietario delle merci” – al di là del ricorso allo spedizioniere, “che assume la veste di condebitore in solido” – “è soggetto passivo del rapporto tributario e quindi dell’obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti

Ric. 2018 n. 09478 sez. M1 – ud. 03-12-2019

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insoddisfatti a causa del comportamento illecito dello spedizioniere”.

3.- La s.a.s. M. ha allora proposto opposizione ex art. 98 L. Fall. avanti al Tribunale di Livorno, insistendo per il riconoscimento della natura privilegiata del credito vantato.

4.- Con decreto depositato in data 2 marzo 2018, il Tribunale di Livorno ha respinto l’opposizione.

Ribadito che il proprietario delle merci è il soggetto passivo del rapporto tributario e che l’illecito comportamento dello spedizioniere interferisce non sul debito di imposta, ma sul rapporto interno, come appunto corrente coll’importatore, il Tribunale ha precisato che, “in ragione di ciò, l’opponente non può legittimamente invocare l’applicazione a suo favore dell’art. 1203 n. 3 c.c.”: la società M., “quale soggetto passivo del rapporto tributario non può definirsi soggetto terzo”, essendo “evidente che tale norma non può applicarsi allorchè sia lo stesso debitore principale a estinguere l’obbligazione, non avendo lo stesso diritto di ripetere quanto pagato”.

5.- Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso la s.a.s.

M., proponendo un motivo di cassazione.

Resiste, con controricorso, il fallimento.

6.- Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Il motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – error in iudicando sull’applicazione dell’art. 1203 n. 3 c.c. e 1298 c.c.- Illegittimità del provvedimento impugnato per

Ric. 2018 n. 09478 sez. Ml – ud. 03-12-2019

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omessa applicazione della disciplina sulla surrogazione legale in relazione al fatto per come accertato”.

Ad avviso del ricorrente, “nel caso di specie, la posizione creditoria originaria dell’Amministrazione delle Dogane” è “oggetto di una “doppia surrogazione”, dapprima quella delle Compagnie assicurative e poi quella della M.”. Ciò – si precisa – “non muta il fulcro della problematica de quo: il fenomeno ex art. 1203 n. 3 c.c. instaura una mera variazione soggettiva della persona del creditore, non intaccando il rapporto sostanziale oggetto del fenomeno successorio, il quale restando oggettivamente immutato può essere oggetto di una duplice vicenda traslativa”.

Assunta questa prospettiva, il ricorrente rileva, con specifico e diretto riferimento alla surrogazione legale, che “non è rinvenibile alcun dato normativo proibitivo della surrogazione laddove l’adempiente estingua un debito proprio, fintantochè il debitore surrogato sia parimenti vincolato quale condebitore solidale”. “La configurazione della solidarietà passiva come “pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti e autonomi, correnti tra il creditore e ogni singolo debitore solidale””, poi, “conferma l’assunto per cui ogni condebitore è obbligato “con altri” al pagamento e, quando adempie, estingue anche un debito proprio”.

Quand’anche sia vero che l’importatore è il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, è pure vero che “l’incidenza dell’inadempimento della (OMISSIS)”, soggetto tenuto in solido al pagamento di tale obbligazione, nel rapporto interno con la M. è la motivazione giuridica per cui è ammissibile l’azione di surrogazione ex art. 1203 c.c., n. 3 la quale, data la sua essenza recuperatoria, è ipotizzabile solamente laddove il solvens” (nella specie, appunto la s.a.s. M.) “abbia una pretesa creditoria in base a un rapporto sottostante con il debitore”.

8.- Il motivo non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass., 3 agosto 2017, n. 19362; Cass., 28 gennaio 2013, n. 499), soggetto passivo del debito doganale è l’importatore, mentre lo spedizioniere, pur essendo dalla legge chiamato in solido al relativo pagamento, funge da semplice suo mandatario.

Ne segue, all’evidenza, che lo spedizioniere non è un condebitore dell’importatore, ma solo un soggetto legittimato passivo al pagamento del debito doganale (situazione, quest’ultima, tutt’altro che priva, in sè stessa, di riscontri nel sistema vigente: si pensi anche solo alla posizione del fideiussore). Per riportarsi al lessico della norma dell’art. 1203 c.c.: lo spedizioniere non è un soggetto tenuto “con altri” al pagamento – per un debito, cioè, che risulta comune con altri soggetti (i.e.: condebito) -, ma “per altri”, e dunque per un debito che è non (anche) proprio, ma esclusivo di un altro soggetto.

Ne segue, in via ulteriore, che lo spedizioniere che paga il debito dell’importatore ha diritto di rivalsa e regresso, con surroga, nei confronti di quest’ultimo. Per contro, l’importatore, che abbia pagato il debito doganale, non ha alcuna rivalsa o regresso: tanto meno potrebbe perciò vantarsi – è importante rimarcare il carattere solo sequenziale, ulteriore, di questo specifico passaggio – di una rivalsa vestita con surroga.

La norma dell’art. 1298 c.c., comma 1, riflette perfettamente questa situazione, là dove fa intendere in modo chiaro che – se l’obbligazione è “contratta nell’interesse esclusivo” di uno solo dei soggetti tenuti in solido al pagamento e se è stato quest’ultimo a pagare il creditore non vi è luogo per nessun regresso e rivalsa (naturalmente, nel caso in cui vi sia un condebito, il soggetto, che paga l’intero, ha rivalsa solo pro parte, nell’eventualità assistita pure da surroga, in ragione della relativa frazione).

9.- E’ il caso di aggiungere – per dare opportuna completezza all’esposizione – che, ai sensi dell’art. 1719 c.c., “il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato”. E’ quanto ha fatto, sostanzialmente, la s.a.s. M. quando ha fornito allo spedizioniere in bonis la provvista per assolvere il debito nei confronti dell’Agenzia della Dogana.

Lungi dal dar corso al mandato, lo spedizioniere ha trattenuto presso di sè le somme ricevute per l’estinzione del debito tributario. Peraltro, il detto debito tributario è stato comunque estinto: per l’opera delle Compagnie di assicurazione, in particolare.

Posta la presenza di queste due circostanze, la società fallita non ha alcun titolo per trattenere presso di sè le somme così ricevute. In via corrispondente, la M. rinviene il suo titolo di insinuazione nel passivo fallimentare della (OMISSIS) in un’azione di ripetizione di indebito oggettivo (in chirografo, dunque), non certo in ragione del fatto di avere pagato le Compagnie che agivano in surroga (come pare ritenere il ricorrente, tra l’altro assegnando alla surrogazione una natura circolatoria, sostanzialmente come fosse un doppione della cessione dei crediti, che il sistema di diritto positivo è ben lungi dall’accreditare: cfr. sul punto Cass. 25 novembre 2019, n. 30621).

10.- In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di C 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15/0 e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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