Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2454 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2454 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 29890-2008 proposto da:
AGLIANO ANTONIO GLNNTN53A24H892Y, ALOISIO ADRIANA
LSADRN53R47D122Y,

ATTANASI

MARIA

TTNMRP5OR55H501R,

BALESTRERI

ANNA

MARIA

GIOVANNA

ANTONIA

BLSNMR52S68C351H,
BTTGNN54A41A201V,
2013
2686

BATTAGLIA

BATTOCCHIO

PIA

MASSIMO

BTTGNN54A41A201V, BEBI MARIO BBEMRA36B26H501C,
BIANCHI PIERA BNCPRI46A66H501C, BORRUSO ILEANA ANGELA
BRRLNG41A46H501I, CAMBRI ANNA MARIA CMBNMR40D45H5010,
CANTARALE BRUNA MARIA CNTBNM46P47D643D, CARABELLESE
LEONARDO CRBLRD49D29F284P, CARTIERI MARIA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 04/02/2014

CRTMNT47R63C201B,
CCCLSN43B14G659N,

CECCARON I
CELONA

ALESSANDRO
LUCIA

MARIA

CLNLMR37P54C342B, CERVESI ANNA CRVNNA39L61D704Q,
CIANFARANI ANNA LUCIA CNFNLC52B67G500E, CICIRIELLO
MARIA CCRMRA49D51H501H, CLEMENTI MARIA GABRIELLA

CRTSVT48D23G348W, CRISTILLI MASSIMO CRSMSM54D06H501Z ,
CUPELLINI VITTORIO CPLVTR43B24F590X, CURTILLI
GABRIELLA

CRTGRL57E49H501F,

CUSANO

LINA

CSNLNI56S45H501U, DE LORENZO DOMENICO
DLRDNC50M06D587I , DE MATTIA PAOLA DMTPLA46T61H501D,
DE VINCENT I IS DARIO DVNDRA56R03H501J, DENTAMARO
PATRIZIA DNTPRZ51D47H5010, DESIDERATI GIORGIO
DSDGRG40R22H501S , DI BLAS I ROSARIA DBLRSR54E65Z326W,
DI TOMMASO PAOLA DTMPLA52H47H501G, DURANTE FRANCESCO
DRNFNC41E28H881P, FALCONE GIANFRANCO
FLCGFR49E26G482H, FALZACAPPA CARLO FLZCLP46D21D024D,
FORTUNATI UMBERTO FRTMRT55P25L219B, GALATI NICOLA
GLTNCL44T 03F607H, GALBIATI SERGIO GLBSRG57D20I234J,
GANGA ROSSELLA GNGRSK55R6OH501G, GERARDI AMELIA
GRRMLA45A46B963V, GIANNINI ANNA GNNNNA46T67H501X,
GIANOLLA RODOLFO GNLRLF50B21H501P, GIGLIOTTI GIUSEPPA
IOLE GGLGPP46S51I188M, GIORDANO ANTONIO
GRDNTN37H18H501U, GIUNTA FRANCESCO GNTFNC42H23B429J,
GRAMAZ IO SIMONETTA GRMSNT54E59N501X, GRAVINA VINCENZO
GRVVCN42A13E625F, GRAZIOSI RITA GRZRTI53P68H501C,

CLMMGB54C58G784S, CORTESE SALVATORE

IERANI MARIA TERESA RNINRT52P64D773Q, LILLOCCI LUISA
LLLLSU48H59H501M, LOMBARDI BIANCAMARIA
LMBBCM53L52H501G, MANNELLO SILVANA MNNSVN53H53H501B,
MARCOCCIO ANNA MARIA MRCNMR43D65H501Q, MARINO LUIGINA
MRNLGN46C50G294T , MAZ ZONE MARIA MZZMRA36R61H163D,

TERESA NPLMTR45L53H501C, NERVEGNA SANDRA
NRVSDR48H48H501K,
NCLNNA42R46H501N,

NICOLAFRANCESCO
NUZZACI

MARIA

ANNA
TERESA

NZZMTR41R55D862Y, PACE MANUELA PLAMNL55E60F839B,
PADELLARO LIVIA PDLLVI54S62H501V, PAONE MARIA ROSARIA
PNAMRS46E50H501B, PASTENA MARIA DOMENICA
PSTMDM49S53A483W,
PNTNMR55A62H501Y,

PONTONE
PROCACCINI

ANNA

MARIA
ANGELO

PRGNGL41ED29D429J, QUATTROCCHI EDGARDO
QTTDRT56D12Z336F, ROMAGNOLI BIANCA RMGBNC47C56H501P,
RUSSO SILVIO RSSSLV34M02A105Y , SALUSTRI MARCELLO
SLSMCL40C17H501L, SERINI PAOLA SRNPLA55P62H501Q,
SFORNI ROBERTA SFRRRT64T67H501P , SILVESTRI PASQUALINO
SLVPQL37R26F205X, SORECA PIA SRCPIA37E66F839E,
SPINELLA CARMELO ANTONIO SPNCML44S13B099N, TACCHINI
PATRIZIA TCCPRZ54E64H501A, TATANGIOLI MARIA GRAZIA
TTNMGR50R56H501C, TROIANO ANNA MARIA
TRNNRM45C67C429T , URSETTA GIUSEPPE RSTGPP49S191844A,
VALER’ VALERIA VLRVLR48C44H501W, VERDE TERESA
VRDTRS54P53H501B, VICEDOMINI ALBA VCDLBA44H58F912M,

MUSUMEC I LAURA MSMLRA53L57H501F, NAPOLEONE MARIA

ZELARI GIACOMO ZLRGMC44B11F401P, ZEPPOLONI ROSA MARIA
ZPPRMR42R65H501V, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE TRASTEVERE

244,

presso lo

studio

dell’avvocato FASSARI CLAUDIO, che li rappresenta e
difende, giusta deleghe in atti;

contro

– PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona
del legale rappresentante pro tempore, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, 12;
– controri corrente nonchè

AGRESTI GIUSEPPINA GRSGPP46S64I610F, BALLETTA AMALIA
BLLMLA50R44F839, BIGNONE GIUSEPPE BGNGPP45D17F299Z,
BUSICO AUGUSTA, CALABRIA LUCIA, CALABRIA SIMONETTA
CLBSNT44M58H501S, CANGIALOSI ANTONINO
CNGNNN48A01L282W, CARDI STEFANIA, CAVOLI MAURIZIO
CVLMRZ42T28H282Q, CUSANO CATERINA, CUSANO CLAUDIO,
CUTUGNO ANGELA ROSA CTGNLR50B50I197W, D’ALOJA
GABRIELLA DLJGRL42E45H501R, D’AMORE CONCETTA PATRIZIA
DMRCCT57C52D643N, D’APOTE DONATELLA DPTDTL42E501726C,
DE FALCO CARLO DFLCRL54M08F839J, DE LISO MARIA ELENA
CNGNNN48A01L282W, DE PAULIS ELISABETTA

– ricorrenti –

KPLLBT4148H501W, DE ROSE PINA, DI MARTINO LETIZIA
DMRLTZ58P52L219T,
FABRIZI

FABRIS MARTA

FBRMRT40A53H501Z,

ROBERTO FBRRRT46D27H501X,

FALONE LAURA

FLNLRA45H47H501F, GAROFOLI ROSA GRFRS051A50H501Z,
MACALUSO VINCENZO MCLVCN50C11C067E, MANCUS1 VALERIO

MARIA MRCNMR39B68L764Q, MOGARELLI ADRIANA, NISI
SALVATORE, ORLANDO LUIGIA, PACI MANLIO
PCAMNL44C04A291M, PRINCIPI PATRIZIO PRMPRZ39P24G157Q,
RABOTTI ELENA MARIA RBT LMR 56L52 H5, RICCI
VALENTINA, ROLANDO MARIA CRISTINA RLNMCR49P54F205B,
SCARAPAllI STEFANIA, SCIOTTI ROSARIA
SCTRSR42M51E946Z, SERRENTINO AGATINO
SRRGTN52H12E366K, TIRINCANTI LAURA TRNLRA37R42H501R,
TISCI GIOVANNI TSCGNN48B25H501Y;
– intimati nonchè sul controricorso adesivo proposto da:

BALLETTA AMALIA BLLMLA50R44F839J, BIGNONE ALESSANDRO
BGNLSN83S06H501B n. q. di erede di BIGNONE GIUSEPPE,
BIGNONE GISELLA BGNGLL79C51H501Z n. q. di erede di
BIGNONE GIUSEPPE, CARDI STEFANIA, D’APOTE DONATELLA
DPTDTL42E501726C,

DI

MARTINO

LETIZIA

DMRLTZ58P52L219T, FALONE LAURA FLNLRA45H47H501F,
GAROFOLI ROSA GRFRS051A50H501Z, GIAMPIETRO MARIA
ELISA GMPMLS47R50E8851 n. q. di erede di BIGNONE
GIUSEPPE, MANCUSI VALERIO MNCVLR53P15H501B, PACI

MNCVLR53P15H501B, MARCHIANO ANNA, MARCUCCINI ANNA

MANLIO

PCAMNL44C04A291M,

SCIOTTI

ROSARIA

SCTRSR42M51E946Z, TIRINCANTI LAURA TRNLRA37R42H501R,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
TRASTEVERE 244, presso lo studio dell’avvocato
FASSARI CLAUDIO, che li rappresenta e difende, giusta

– controricorrenti al ricorso adesivocontro

– PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona
del legale rappresentante pro tempore, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, 12;
– controricorrente –

contro:
AGLIANO ANTONIO GLNNTN53A24H892Y, ALOISIO ADRIANA
LSADRN53R47D122Y,

ATTANASI

TTNMRP5OR55H501R,

BALESTRERI

BLSNMR52S68C351H,
BTTGNN54A41A201V,

BATTAGLIA

MARIA

PIA

ANNA

MARIA

GIOVANNA

ANTONIA

BATTOCCHIO

MASSIMO

BTTGNN54A41A201V, BEBI MARIO BBEMRA36B26H501C,
BIANCHI PIERA BNCPRI46A66H501C, BORRUSO ILEANA ANGELA
BRRLNG41A46H501I, CAMBRI ANNA MARIA CMBNMR40D45H5010,
CANTARALE BRUNA MARIA CNTBNM46P47D643D, CARABELLESE
LEONARDO CRBLRD49D29F284P, CARTIERI MARIA ANTONIETTA

deleghe in atti;

CRTMNT47R63C201B,
CCCLSN43B14G659N,

CECCARONI
CELONA

ALESSANDRO
LUCIA

MARIA

CLNLMR37P54C342B, CERVESI ANNA CRVNNA39L61D704Q,
CIANFARANI ANNA LUCIA CNFNLC52B67G500E, CICIRIELLO
MARIA CCRMRA49D51H501H, CLEMENTI MARIA GABRIELLA

CRTSVT48D23G348W,CRISTILLI MASSIMO CRSMSM54D06H501Z,
CUPELLINI VITTORIO CPLVTR43B24F590X, CURTILLI
GABRIELLA

CRTGRL57E49H501F,

CUSANO

LINA

CSNLNI56S45H501U, DE LORENZO DOMENICO
DLRDNC50M06D587I, DE MATTIA PAOLA DMTPLA46T61H501D,
DE VINCENTIIS DARIO DVNDRA56R03H501J, DENTAMARO
PATRIZIA DNTPRZ51D47H5010, DESIDERATI GIORGIO
DSDGRG40R22H501S, DI BLASI ROSARIA DBLRSR54E65Z326W,
DI TOMMASO PAOLA DTMPLA52H47H501G, DURANTE FRANCESCO
DRNFNC41E28H881P, FALCONE GIANFRANCO
FLCGFR49E26G482H, FALZACAPPA CARLO FLZCLP46D21D024D,
FORTUNATI UMBERTO FRTMRT55P25L219B, GALATI NICOLA
GLTNCL44TO3F607H, GALBIATI SERGIO GLBSRG57D20I234J,
GANGA ROSSELLA GNGRSK55R6OH501G, GERARDI AMELIA
GRRMLA45A46B963V, GIANNINI ANNA GNNNNA46T67H501X,
GIANOLLA RODOLFO GNLRLF50B21H501P, GIGLIOTTI GIUSEPPA
IOLE GGLGPP46S51I188M, GIORDANO ANTONIO
GRDNTN37H18H501U, GIUNTA FRANCESCO GNTFNC42H23B429J,
GRAMAZIO SIMONETTA GRMSNT54E59N501X, GRAVINA VINCENZO
GRVVCN42A13E625F, GRAZIOSI RITA GRZRTI53P68H501C,

CLMMGB54C58G784S, CORTESE SALVATORE

IERANI MARIA TERESA RNINRT52P64D773Q, LILLOCCI LUISA
LLLLSU48H59H501M, LOMBARDI BIANCAMARIA
LMBBCM53L52H501G, MANNELLO SILVANA MNNSVN53H53H501B,
MARCOCCIO ANNA MARIA MRCNMR43D65H501Q, MARINO LUIGINA
MRNLGN46C50G294T , MAZ ZONE MARIA MZZMRA36R61H163D,

TERESA NPLMTR45L53H501C, NERVEGNA SANDRA
NRVSDR48H48H501K,
NCLNNA42R46H501N,

N ICOLAFRANCESCO
NUZ ZACI

MARIA

ANNA
TERESA

N Z ZMTR41R55D862Y, PACE MANUELA PLAMNL55E60F839B,
PADELLARO LIVIA PDLLVI54S62H501V, PAONE MARIA ROSARIA
PNAMRS46E50H501B, PASTENA MARIA DOMENICA
PSTMDM49S53A483W,
PNTNMR55A62H501Y,

PONTONE
PROCACCINI

ANNA

MARIA
ANGELO

PRGNGL41ED29D429J, QUATTROCCHI EDGARDO
QTTDRT56D12Z336F, ROMAGNOLI BIANCA RMGBNC47C56H501P,
RUSSO SILVIO RSSSLV34M02A105Y, SALUSTRI MARCELLO
SLSMCL40C17H501L, SERINI PAOLA SRNPLA55P62H501Q,
SFORNI ROBERTA SFRRRT64T67H501P, SILVESTRI PASQUALINO
SLVPQL37R26F205X, SORECA PIA SRCPIA37E66F839E,
SPINELLA CARMELO ANTONIO SPNCML44S13B099N, TACCHINI
PATRIZIA TCCPRZ54E64H501A, TATANGIOLI MARIA GRAZIA
TTNMGR5OR56H501C, TROIANO ANNA MARIA
TRNNRM45C67C429T, URSETTA GIUSEPPE RSTGPP49S191844A,
VALERI VALERIA VLRVLR48C44H501W, VERDE TERESA
VRDTRS54P53H501B, VICEDOMINI ALBA VCDLBA44H58F912M,

MUSUMECI LAURA MSMLRA53L57H501F, NAPOLEONE MARIA

ZELARI GIACOMO ZLRGMC44B11F401P, ZEPPOLONI ROSA MARIA
ZPPRMR42R65H501V; – intimati avverso la sentenza n.

7248/2007 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2007 R.G.N.
10943/2005;

udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato FASSARI CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del primo ricorso, inammissibilità del
secondo.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda dei
ricorrenti, dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri inquadrati nella IX. qualifica funzionale
(attuale posizione C3), intesa all’accertamento del loro diritto all’equiparazione del trattamento
stipendiale con quello percepito dagli Ispettori generali e dai Direttori di Divisione dell’ex ruolo ad
esaurimento e alla condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle relative

domanda non erano utilmente invocabili l’art. 36 Cost.- in quanto non era stata dedotta e comunque
non era stata dimostrata la inadeguatezza della retribuzione percepita dai ricorrenti- e l’art. 2103 cod.
civ. non essendo la pretesa azionata fondata sull’espletamento di mansioni superiori ; neppure potevano
essere invocate le disposizioni del contratto collettivo sulla parità di trattamento fra i dipendenti in
quanto era proprio detto contratto ad avere sancito la lamentata disparità con i dipendenti del ruolo ad
esaurimento . Parimenti ininfluente era il richiamo al principio di parità di trattamento sancito dall’art.
45 d. lgs n. 165 del 2001 in quanto tale principio non era inteso a garantire la parità con riferimento ad
intere categorie di dipendenti ma solo in relazione a dipendenti svolgenti le medesime specifiche
funzioni, circostanza questa non oggetto di specifica allegazione. Secondo la Corte territoriale,
premesso che le mansioni svolte dai ricorrenti non erano identiche ma al più assimilabili con quelle dei
dipendenti del ruolo ad esaurimento, legittimamente le norme collettive, alle quali spetta
istituzionalmente in materia il compito di valorizzare le diversità esistenti, avevano ritenuto di
differenziarne il trattamento economico, anche in considerazione della diversa “storia” delle due
categorie di personale.
Per la cassazione della decisione i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato a tre
motivi. . La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente si rileva che il controricorso adesivo al ricorso principale va qualificato come ricorso
incidentale, che non esprime posizioni di contrapposizione al ricorso principale e si conclude con la
richiesta di cassazione della decisione impugnata .( Cass. 26505 del 2009).
Esso è inammissibile in quanto notificato il 20 gennaio 2009, decorso il termine di un anno dalla
pubblicazione della decisione avvenuta in data 12 dicembre 2007. Questa Corte ha infatti chiarito che
qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso ma aderisca ad esso, deve
qualificarsi ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente non applicabilità dell’art. 334 cod. proc.
civ., in tema di impugnazione incidentale tardiva (applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso
stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o
1

differenze retributive oltre accessori . Rilevava il giudice di appello che ai fini dell’accoglimento della

chiamata ad integrare il contraddittorio ex art 331 cod. proc. cív.) e soggezione ai termini ordinari (
Cass. n. 12764 del 2003) .
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. lgs. n. 165 del
2001 e dell’art. 13 CCNL- Comparto Ministeri – 1998 /2001 . Sostengono i ricorrenti che in base al
combinato disposto di tali previsioni, la declaratoria delle mansioni del personale dell’Area C, livello C3,
è l’insieme delle mansioni considerate equivalenti che tutto il personale inquadrato nell’Area e nella

lo svolgimento di una o più della mansioni contemplate dalla relativa declaratoria . In conseguenza
sarebbe errata la affermazione della Corte territoriale secondo la quale manca la deduzione e prova
dello svolgimento da parte degli originari ricorrenti di specifiche funzioni equivalenti a quelle del
personale della qualifica ad esaurimento; nel pubblico irnpiego,infatti, l’equivalenza delle mansioni deve
essere commisurata alla declaratorie previste dalle mansioni di assunzione risultanti dall’inquadramento
contrattuale .da ritenersi per ciò solo ” mansioni svolte”.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 CCNL1998 /2001
Compatto Ministeri e dell’Allegato A del medesimo contratto nonché dell’art. 43 D. 1gs n. 80 del 1998.
Sostengono in sintesi í ricorrenti che, ín base al combinato disposto dell’art. 13 CCNL cit. dell’Allegato
A) e dell’art. 39 del medesimo contratto collettivo ,con il quale vengono disapplicati, oltre gli articoli da
2 a 10 della legge n. 312 del 1980 recante l’ordinamento professionale per qualifiche dei dipendenti
pubblici, anche l’art. 31 CCNL 1994-1997 Compatto Ministeri relativo al personale inquadrato nel
ruolo ad esaurimento, le mansioni contrattuali del personale proveniente dal ruolo ad esaurimento sono
le medesime di quelle assegnate all’altro personale inquadrato nell’Area C, posizione economica C3, ed
in questa prospettiva non potrebbe avere alcuna rilevanza la storia pregressa delle categorie di personale
nella determinazione del trattamento retributivo.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.45 d. lgs n. 165 del 2001 in comb.
disp con gli arti. 36, 3 , e 97 Cost. E’ in particolare censurata la affermazione della Corte d’appello
secondo la quale il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 D. lgs n. 165 del 2001 è destinato
ad operare solo in presenza di mansioni identiche svolte da singoli lavoratori ma non anche in presenza
di intere categorie di personale. Ricordato che il principio di parità di trattamento nel pubblico impiego
costituisce espressione di valori costituzionali, osservano i ricorrenti che il permanere della disparità di
trattamento economico in favore dei dipendenti provenienti dal ruolo ad esaurimento non è giustificata
da alcuna previsione collettiva o di legge . In particolare non potrebbe farsi riferimento all’art. 69,
comma 3, D. lgs n. 165 del 2001 , disposizione di carattere transitorio che ha previsto solo che il
personale ad esaurimento conservi la qualifica ad personam, non implicando tale conservazione
l’attribuzione di incrementi stipendiali differenti . Né tale differenziazione sarebbe giustificata da

2

relativa posizione economica è tenuto svolgere. Il solo far parte della categoria di dipendenti comporta

specifiche disposizioni collettive essendosi il contratto collettivo 1998 /2001 limitato a prevedere per
tale categoria di personale l’inquadramento nell’Area C, posizione economica C3.
I motivi , che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La questione del trattamento economico differenziato, rispetto agli altri dipendenti inquadrati nell’Area
C, posizione economica C 3, riservato al personale proveniente dal ruolo ad esaurimento è stata
ripetutamente affrontata da questa Corte e sempre risolta in senso sfavorevole agli odierni ricorrenti.

che la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente a ruolo ad esaurimento e gli altri
dipendenti della ex IX qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell’area contrattuale “C” dai CCNL
12.2.99 e 12.6.03, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione
collettiva,costituisce, anzi, attuazione della norma transitoria contenuta nell’art. 69 co. 3 dello stesso
cligs. n. 165/01, in virtù della quale i dipendenti delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e
61 d.P.R. n. 748 del 1972 (e successive modificazioni ed integrazioni) e quelli di cui all’art. 15 legge n.
88 del 1989 , i cui ruoli sono contestualmente soppressi a far data dal 21.2.93, conservano le qualifiche
medesime “ad personam”: ciò significa che tali qualifiche costituiscono una consapevole eccezione
legislativa rispetto all’assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo (il d.lgs. n. 165/01) cui
appartiene la norma (art. 45) che i ricorrenti assumono essere stata violata o falsamente applicata.. Con
riferimento alla disposizione transitoria di cui all’art. 69, comma 3 d. lgs n. 165 del 2001 è stato in
particolare puntualizzato che “la doverosa interpretazione sistematica impedisce l’invocata estensione
del trattamento stipendiale corrispondente a tali qualifiche sopravvissute

“ad personam”, pena lo

svuotamento dello stesso portato precettivo della summenzionata previsione transitoria, in un
capovolgimento del normale rapporto tra norme transitorie e disposizioni a regime che comporterebbe
un sostanziale (e inedito) allineamento (in termini di conseguenze sul piano retributivo) delle seconde
alle prime” ( Cass. n. 10105 del 2013 cit. ).
Quanto alla portata del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 d. lgs n. 165 del 2001 va
ricordato che questa Corte, con orientamento cui va data continuità, ha precisato che la previsione
summenzionata opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva
e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per
giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte
datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia
negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e
sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il
lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete. Né, in senso contrario, valgono le
indicazioni della sentenza n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, restando estranee dal sindacato del
giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale
3

Questa Corte ha infatti statuito (cfr. Cass. n. 10105 del 2013 , n.4971 del 2012, n. n. 22437 del 2011

dei lavoratori, le quali, per definizione, essendosi perfezionate in contraddittorio, escludono che al
soggetto in posizione subalterna sia mancata la possibilità di far valere ragioni contro scelte arbitrarie
del soggetto in posizione preminente ( Cass. n. 10105 del 2013 , n. 22437 del 2011, n. 5726 del 2009,
n. 6027 del 2009, n. 16504 del 2008)
Alla luce del consolidato orientamento di questo giudice in relazione al quale gli odierni ricorrenti non
offrono elementi di rimeditazione , il ricorso principale deve essere respinto . Le spese, liquidate come

invocati dalla difesa nel corso della discussione e riconducibili, in sintesi, al fatto che all’epoca della
proposizione del ricorso per cassazione non si era ancora consolidato l’orientamento di legittimità
sfavorevole ai ricorrenti. Invero ben potevano í ricorrenti , preso atto di tale orientamento, formulare
rinuncia ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti
principali e incidentali alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7000,00 per compensi
professionali e in € 100,00 per esborsi , in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, camera di consiglio del 25 settembre 2013

da di dispositivo seguono la soccombenza. Non ricorrono infatti i giusti motivi di compensazione

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