Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2454 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4780-2019 proposto da:

I.S., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. Francesco Carrigato, del foro di Rovigo che lo

rappresenta e difende (pec: francesco.carrigato.rovigoavvocati.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2491/2018 della Corte di appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

dell’11/12/2020 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli;

udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa Sanlorenzo Rita, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito all’udienza di discussione il Difensore del Ministero

dell’Interno, l’avvocato dello Stato Ilia Massarelli, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 7/9/2018 della Corte d’appello di Venezia, che, confermando l’ordinanza del locale tribunale appellata, ha ritenuto tardivo, e dunque inammissibile, il ricorso avanzato dal ricorrente contro il provvedimento della C.T. di diniego della richiesta protezione internazionale, posto che il medesimo, presentato l’ultimo giorno utile alla cancelleria, ma rifiutato per mancanza dell’apposizione della marca da bollo da Euro 27,00, oltre a quella di Euro 98,00 effettivamente apposta, era stato riproposto 15 giorni dopo, quando oramai il termine decadenziale era spirato.

1.1. Svolgendo due motivi, illustrati anche da successiva memoria, chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

1.2. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, conv. in L. n. 221 del 2012, art. 285, comma 4 T.U. spese di giustizia e art. 152 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la Corte di merito aveva erroneamente interpretato ed applicato le norme invocate, dichiarando inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso il provvedimento della C.T. a causa dell’omessa allegazione di una marca da bollo, nonostante vi fosse prova documentale del tempestivo deposito telematico dell’atto.

1.3. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e di tutto il procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere omesso di pronunciare sul merito della domanda, nonostante vi fosse la prova della tempestività del ricorso.

2. Vista la novità della questione e ritenuta l’opportunità di un approfondimento in ordine alla legittimità del rifiuto opposto dalla cancelleria alla ricezione dell’atto, questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 13215 adottata all’udienza camerale del 2471/2020, rimetteva la questione all’odierna pubblica udienza.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato una nota al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei sensi che seguono, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura.

L’art. 285 T.U. spese di giustizia contempla il rifiuto, da parte del cancelliere, degli atti se non in regola fiscalmente; la questione che si pone è se l’applicazione della suddetta sanzione dell’irricevibilità, introdotta allorchè era previsto il solo deposito cartaceo degli atti, sia esclusa dalle sopravvenute modalità legate all’introduzione del processo telematico.

Al riguardo, lo stesso Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile, con nota del 4 settembre 2017, n. 164259, ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell’atto introduttivo del processo.

Pur non essendo certamente vincolante per il giudice, ritiene il Collegio, aderendo all’orientamento espresso su analoga questione da Cass., Ordinanza n. 9664 del 6/11/2019, dep. 2020 (in termini vedi anche Sez. 1, Ordinanza n. 5372 del 27/2/2020, Rv. 657033), che la soluzione proposta dal Ministero della Giustizia sia corretta in diritto e meriti conferma in questa sede.

Decisivo al riguardo è il rilievo che, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 170, art. 16 bis, comma 7, conv. con modifiche in L. 17 dicembre 2012, n. 221, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”. Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 285 da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate nella predetta nota ministeriale.

Si tratta, del resto, di soluzione già propria del processo tributario, ove l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato non comporta l’inammissibilità del ricorso, bensì l’obbligo di procedere, dopo aver invitato la parte alla regolarizzazione, alla riscossione del contributo dovuto (vedi Circolare 21 settembre 2011, n. 1 del Dipartimento delle Finanze).

Poichè la ricevuta informatica del deposito era stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per proporre il gravame (per come asseverato dallo stesso giudice di merito, essendovi prova del deposito telematico del ricorso di primo grado entro il termine di legge stabilito), il giudice di appello ha errato nel ritenere tardivo il ricorso, onde la sentenza qui impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale riterrà tempestivo il ricorso e provvederà ad esaminare le questioni sollevate in appello decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA