Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24539 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24539 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 14563-2011 proposto da:
BENE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI BENE
VAGIENNA SCARL (00167340041) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato DE
SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che la rappresenta e difende,
giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA 07516911000 (per brevità
Autostrade) – Società con unico socio soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Atlantia SpA, in persona dell’Amministratore
Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 30/10/2013

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio
dell’avvocato BERNARDI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende;

– contron’corrente contro

COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA 00289330045 in persona dei Commissari
Liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE
138, presso lo studio dell’avvocato BELLINI GIULIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ALBERTO
CIANI, giusta delega in calce al controricorso;

controticoirente

avverso il decreto nel procedimento R.G. 479/2010 del TRIBUNALE
di CUNEO del 28.4.2011, depositato 11 30/04/2011;
udita la rebzione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Simonetta Mangelli De Sanctis che si
riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente (Caf – Cooperativa Autocisternisti
Fossano) l’Avvocato Giulio Bellini che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.
PREMESSO
1. — La Bene Banca – Credito Cooperativo di Bene Vagienna
s.c.a.r.l. prestò fideiussione a garanzia dell’adempimento delle
obbligazioni assunte da CAF Cooperativa Autocisternisti Fossano
s.c.a.r.l. nei confronti di Autostrade per l’Italia s.p.a.
A fronte dell’inadempimento di CAF, Autostrade per l’Italia
Ric. 2011 n. 14563 sez. M1 – ud. 07-05-2013
-2-

CAF – COOPERATIVA AUTOCISTERNISTI FOSSANO SOC.

notificò alla banca un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del
Tribunale di Roma per l’importo complessivo di C 3.405.140,96,
avverso il quale l’intimata propose opposizione. Essendo stata poi
disposta la provvisoria esecutività del decreto, la banca pagò con
riserva la somma ingiunta e insinuò il corrispondente credito di

ingiuntivo, al passivo della liquidazione coatta amministrativa apertasi
nei confronti di CAF prima dell’esecuzione del pagamento.
I commissari liquidatori respinsero l’insinuazione della banca ed
ammisero invece al passivo l’intero importo del credito vantato da
Autostrade per la causale di cui trattasi, pari ad €22.383.141,04.
La banca propose quindi sia impugnazione del credito ammesso
di Autostrade, chiedendone — limitatamente all’importo di C
3.405.140,96, saldato da essa impugnante — l’ammissione solo
condizionatamente all’esito del giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo, sia opposizione avverso l’esclusione del suo credito di
regresso, chiedendo l’ammissione del medesimo ancorché con la
predetta condizione.
Il Tribunale di Cuneo ha respinto sia l’impugnazione che
l’opposizione. Posto che il pagamento eseguito dalla banca in favore di
Autostrade era solo parziale, ha osservato che, per un verso, la
creditrice principale aveva diritto di concorrere incondizionatamente
per l’intero suo credito sino al totale pagamento del medesimo, a
norma dell’art. 61, primo comma, legge fallim., e che, per altro verso,
non l’esito del giudizio di opposizione, come sostenuto dalla banca,
bensì la totale soddisfazione della creditrice condizionava il concorso
del credito della banca, a norma del secondo comma del medesimo
articolo.
2. — La Bene Banca ha proposto ricorso per cassazione
Ric. 2011 n. 14563 sez. MI – ud. 07-05-2013
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regresso, condizionatamente all’esito dell’opposizione a decreto

articolando due motivi di censura, cui CAF e Autostrade per l’Italia
hanno resistito con distinti controricorsi.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il consigliere relatore
ha proposto dichiararsi inammissibili i motivi di ricorso. Tale relazione
è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti

CONSIDERATO
3. — I due motivi di ricorso, entrambi attinenti alla opposizione a
stato passivo, sono connessi e vanno pertanto esaminati
congiuntamente.
3.1. — Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 93
legge fallim. per avere il Tribunale rigettato l’opposizione a stato
passivo per una ragione preliminare — l’omessa esatta indicazione della
condizione cui era subordinata l’ammissione al passivo del credito della
banca — quando invece avrebbe dovuto esaminare la domanda nel
merito, presentando la stessa tutti i requisiti di cui all’art. 93 legge
fallim. e considerato che la mancata o erronea indicazione della
condizione cui sottoporre l’ammissione con riserva non costituisce
motivo di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo
fallimentare.
3.2. — Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 61
legge fallim. e 113 c.p.c., per non essersi il Tribunale pronunciato stilla
fondatezza della domanda a causa della mancata indicazione
dell’evento condizionante l’ammissione del credito al passivo, laddove
è lo stesso art. 61, secondo comma, legge fallim. a specificare che detto
evento consiste nell’integrale soddisfacimento del creditore e la banca
aveva specificato che l’ammissione era condizionata anche all’esito del
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo giustamente
superflua l’indicazione della condizione già prevista dalla legge.
Ric. 2011 n. 14563 sez. M1 – ud. 07-05-2013
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costituite. Il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

3.3. — Tali motivi sono anzitutto ammissibili, dovendosi ritenere
gli stessi attinenti — contrariamente a quanto ritenuto nella relazione ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c. — alla ratio della decisione impugnata. Essi
sono altresì fondati.
Il Tribunale, infatti, non poteva, per negare l’ammissione del

condizionante indicata dalla creditrice, atteso che l’apposizione della
(esatta) condizione all’ammissione del credito è potere officioso del
giudice di merito: come egli può accogliere una domanda di
ammissione pura a semplice apponendovi d’ufficio la condizione
eventualmente prevista dalla legge e risultante dagli atti, così può
rettificare l’indicazione della circostanza condizionante eventualmente
indicata in maniera erronea dal creditore. Nella specie, pertanto, ben si
sarebbe potuto ammettere al passivo il credito — ove sussistente — della
banca fideiubente con la condizione, prevista dalla legge, dell’integrale
soddisfazione della creditrice principale.
4. — Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio al
giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto
sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia,
anche per le spese, al tribunale di Cuneo in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 maggio 2013
Il Presidente

credito della banca al concorso, far leva sulla erroneità della circostanza

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