Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24539 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO INDUSTRIALE NORD EST SARDEGNA, in persona del presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALTANA MARIO

IGNAZIO (noto Marzio), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.N.M. (OMISSIS) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio dell’avvocato

PIERETTI MARIA CRISTINA, che la rappresenta e difende giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 702/2 009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 20/07/09, depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito l’Avvocato Giorgio D’Alessio (delega avvocato Maria Cristina

Pieretti) difensore della controricorrente che si riporta agli

scritti insistendo per l’inammissibilità del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – 1. – E’ stata depositata in cancelleria il 7 febbraio 2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 1 dicembre 2009; la quale ha condannato il Consorzio industriale Nord- est Sardegna al risarcimento del danno, pari ad Euro 62.678,83, oltre accessori, per l’avvenuta occupazione espropriativa di alcuni fondi di proprietà di T.N.M. ubicati in parte nel comune di (OMISSIS) ed in parte in quello di (OMISSIS), occupati in via d’urgenza il 22 febbraio 1989 e 27 marzo (o 10 maggio) 1991 per la costruzione della tangenziale di (OMISSIS): perchè l’irreversibile trasformazione degli immobili era avvenuta prima del 3 aprile 1995, data di adozione del decreto di espropriazione.

2. Il Consorzio industriale ha proposto ricorso per un motivo, con il quale deducendo violazione della L. n. 158 del 1991, art. 22 si duole che la Corte di appello non abbia applicato all’occupazione temporanea dei fondi la proroga biennale introdotta da quest’ultima norma che ne ha consentito il prolungamento fino a data successiva all’adozione del decreto di occupazione.

3. Il ricorso, ammissibile perchè avente per oggetto le violazioni delle disposizioni di legge indicate, in cui è incorsa la sentenza impugnata nella determinazione della durata dell’occupazione temporanea, può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 ed essere accolto per manifesta fondatezza se sono condivise le considerazioni che seguono.

Le Sezioni Unite di questa Corte,fin dalla nota sentenza 1464/1983 che definì i presupposti della c.d. occupazione espropriativa o acquisitiva a favore dell’amministrazione espropriante, tenne ben distinte due ipotesi, caratterizzata la prima dalla circostanza (ricorrente nella fattispecie) in cui l’irreversibile trasformazione dell’immobile nell’opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u. si verifichi nel corso dell’occupazione temporanea; e la seconda in cui lo stesso evento si produca in mancanza di provvedimento autorizzativi (cui è da equiparare l’ipotesi in cui il provvedimento suddetto sia scaduto).

Con riguardo alla prima fattispecie che qui interessa, fu enunciato il principio, costantemente ribadito nei decenni successivi, che in tal caso, l’effetto traslativo-acquisitivo poteva prodursi soltanto alla scadenza del periodo di occupazione temporanea, semprecchè a tale data non fosse intervenuto il decreto ablativo: ciò perchè “l’occupazione postula l’esercizio da parte della p.a. del potere riconosciutole dalla legge, di incidere temporaneamente sulla facoltà di godimento del bene spettante al privato, sicchè – nei limiti temporali in cui tale compressione è legittima – ciò che accade nel fondo occupato è irrilevante nei confronti del privato, cui è riconosciuto soltanto l’indennizzo. E’ alla scadenza del periodo di occupazione legittima – qualora nel frattempo non sia intervenuto un decreto di espropriazione – che la radicale trasformazione del suolo verificatasi con la costruzione dell’opera pubblica acquista rilevanza,determinando l’effetto acquisitivo – estintivo della proprietà” (Cfr. Cass. 6243/1996).

4. Pertanto nessun rilievo poteva essere attribuita alla data di ultimazione dei lavori sicuramente conclusa nel biennio 1991-1993, perchè quale che sia la data esatta della radicale trasformazione dei fondi T. (peraltro precedente all’ultimazione dei lavori), è certo anzitutto che detti momenti sono comunque antecedenti alla scadenza del termine finale concesso per l’autorizzazione disposta nel 1991 che scadeva comunque il 27 marzo o 10 maggio 1996:

allorquando dunque era stato già adottato il decreto di esproprio emesso il 3 aprile 1995 che aveva impedito il verificarsi dell’occupazione appropriativa.

Questo risultato è confermato anche da Cass. 16162/2007, la quale nella fattispecie esaminata ha ravvisato l’occupazione acquisitiva, per il fatto che (e soltanto se) alla scadenza del periodo di occupazione temporanea fosse seguito un ulteriore periodo di occupazione senza titolo durante il quale soltanto (e non già durante quello coperto dall’occupazione d’urgenza): durante il quale era finalmente intervenuto, perciò inutilmente il decreto di espropriazione (1^ delle ipotesi enunciate da Cass. sez. un. 1464/1983); tant’è che la Corte ha aggiunto che invece “se il definitivo compimento dei lavori avvenga dopo il decreto di esproprio, questo titolo comunque giustifica l’attribuzione della proprietà all’ente pubblico”.

5. Ma l’illegittimità dell’espropriazione non è configurabile neppure in relazione all’occupazione del 1989, il cui termine finale sarebbe spirato il 22 febbraio 1994, perchè prorogato ex lege di due anni dall L. 158 del 1991, art. 22. Ha rilevato al riguardo questa Corte che la proroga suddetta, così come quelle precedenti di cui ai D.L. n. 901 del 1984 e D.L. n. 534 del 1987 “opera anzitutto automaticamente, senza necessità di specifico provvedimento da parte della P.A; e quindi sul solo presupposto che l’occupazione sia ancora in corso al momento del sopravvenire della proroga” (Cass. 12382/1998; 8734/1997; sez. un. 6626/1998; Corte Costit. 163/1994 e 244/1993).

A fugare ogni dubbio sulla inconsistenza di possibili interpretazioni diverse è d’altra parte intervenuta la L. n. 166 del 2002 in base al cui art. 4 tutte le proroghe disposte dalla normativa emergenziale e, quindi, anche quelle introdotte dalle menzionate disposizioni legislative del 1988 e del 1991, specificamente ricordate, devono intendersi con effetto retroattivo, riferite ai procedimenti espropriativi comunque “in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti”; e l’effetto di proroga deve infine essere esteso anche ai connessi procedimenti espropriativi, compreso il termine per l’emissione del decreto di esproprio, essendo illogica la previsione del perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per il completamento del procedimento ablativo (Cass. sez. un. 2630/2006; nonchè 24576/2006; 10216/2010).

2. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione, il controricorso e la memoria, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta; la quale non è scalfita dalle considerazioni della ricorrente, in quanto: a) a nulla rilevano i vizi delle deliberazioni del Consorzio con cui l’ente ha inteso prorogare e/o rinnovare la dichiarazione di p.u. una volta che nella relazione si è dimostrato che la stessa era stata prorogata ex lege fino ad epoca successiva all’adozione del decreto di esproprio;

b) analoghe considerazioni si rinvengono sull’occupazione di urgenza, ancora valida ed operante alla data del decreto suddetto (3 aprile 1995); c) di conseguenza non poteva essersi verificata l’occupazione espropriativa per l’irreversibile trasformazione dell’immobile T. in epoca precedente, una volta che a tale data sussisteva un titolo (legittimo) che autorizzava il Consorzio a detenere ed utilizzare l’immobile espropriato. Laddove l’istituto suddetto presuppone che tale titolo sia carente (e non sussistente, come nel caso) al momento della trasformazione del bene.

4. – Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e non necessitando ulteriori accertamenti, il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. Civ. respingendo la richiesta risarcitoria della T..

Le oscillazioni che si sono susseguite in giurisprudenza sulle questioni della proroga legale avanti menzionate giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge la domanda di risarcimento del danno di T. N.; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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