Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24539 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 05/10/2018), n.24539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 01325/2017 R.G. proposto da:

V.C., rappresenta e difesa dall’Avv. Stefano Caroli, con

domicilio eletto in Roma, via Ulpiano, n. 29 presso lo studio

dell’Avv. Fabrizio Brochiero Magrone;

– ricorrente –

contro

B.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Germano Nuzzo e

dall’Avv. Giuseppe Cancelliere, con domicilio eletto in Roma, via

Agrigento, n. 17, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Nicolò;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1048/16

depositata il 20 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 maggio

2018 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.C. otteneva il Decreto Ingiuntivo n. 5343 del 2005 nei confronti di V.C. per la somma di Euro 32.656,35, equivalente alla differenza tra il compenso pattuito, pari ad Euro 38.556,00, per prestazioni professionali resele in una controversia per responsabilità professionale medica, conclusasi con due transazioni (una con la Compagnia di assicurazione del danneggiante per la somma di Euro 62.000,00; l’altra con il danneggiante per Euro 44.000.00) e la somma di Euro 6.000,00 ricevuta.

2. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 956/2014, depositata il 26.07.2014, adito da V.C. per opporsi al decreto ingiuntivo, respingeva l’opposizione fondata sulla nullità della pattuizione relativa al compenso professionale, ritenendo che non fosse stata provata l’inesistenza o la nullità del contratto di prestazione professionale intercorso tra le parti nè la nullità della pattuizione del compenso, come risultante da una scrittura privata sottoscritta da V.C., contenente la ricognizione del debito nei confronti della professionista.

3. V.C. impugnava la decisione resa dal Tribunale di Rimini innanzi alla Corte di Appello di Bologna che, con sentenza n. 1048/2016, pubblicata il 20.6.2016, rigettava i tre motivi di appello principale, riguardanti: a) l’errata decisione sulla querela di falso relativa alla scrittura privata ricognitiva del debito; b) la nullità della C.T.U.; c) la errata valutazione delle prove fornite in giudizio.

3.1. Veniva rigettata anche la domanda incidentale di B.C. di condanna dell’ingiunta ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

4. V.C. propone ricorso in Cassazione, fondato su tre motivi, cui resiste con controricorso B.C., corredandolo di memorie e chiedendo anche (ultimo motivo del controricorso, ribadito nella memoria illustrativa) l’espunzione e/o l’inutilizzabilità di taluni documenti (quelli allegati dalla ricorrente sotto le lettere L ed M), perchè irritualmente prodotti, inconferenti e irrilevanti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la cassazione della sentenza impugnata per aver violato o falsamente applicato l’art. 1418 c.c., non avendo dichiarato la nullità della ricognizione di debito, benchè priva di causa.

6. Con il secondo motivo la ricorrente si duole che, violando o falsamente applicando il combinato disposto degli artt. 2233 e 1261 c.c., la corte territoriale non abbia dichiarato nullo il patto sul compenso.

7. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2230,2233 c.c. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 4, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare nullo il patto sul compenso, il quale, superando i massimi tariffari, avrebbe richiesto il parere del competente Consiglio dell’ordine.

8. Il primo motivo risulta inammissibile e, comunque, anche se non lo fosse, infondato.

8.1. Sulla scorta delle argomentazioni addotte a supporto del motivo, in primo luogo, va osservato che sarebbe parsa in primo luogo appropriata la deduzione del vizio sotto il profilo della omessa pronuncia su un motivo di appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, stante che la doglianza sembra indirizzata più verso la mancata pronuncia da parte del giudice a quo sulla inesistenza della causa concreta che verso un errore concernente la motivazione. E, anche in considerazione del fatto che nella illustrazione del motivo non risultano enunciazioni che consentano a questa Corte di ravvisare il riferimento alla nullità della decisione derivante dalla denunciata censura, il motivo dovrebbe essere dichiarato inammissibile (Cass. sez. un., 24/07/2013, n. 17931).

8.2. L’inammissibilità inficia il motivo – anche a prescindere dai rilievi dianzi esposti – là dove si valuti la prospettazione di una causa di nullità del contratto, per mancanza della causa concreta, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

8.1. La ricorrente, infatti, fonda la propria prospettazione sulla richiesta applicazione di una nozione di causa in concreto, intesa quale sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare – alla ricognizione di debito, onde farne discendere la nullità per assenza di giustificazione “tra compensi pattuiti e attività prestata”.

8.2. L’inammissibilità interessa il motivo, innanzitutto, in ragione del fatto che la deduzione di violazione o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., implica che si individuino le affermazioni della sentenza impugnata in cui la norma sarebbe stata violata o falsamente applicata. La corte territoriale ha solo statuito sulla efficacia vincolante dell’atto negoziale – contenente sia una ricognizione di debito che una promessa di pagamento – ritenendo non fornita da parte della ricorrente la prova contraria circa la non ricorrenza del negozio obbligatorio sottostante, per essere esso inesistente o estinto. In aggiunta all’assenza di alcuna correlazione tra le deduzioni del ricorrente e la parte motivazionale della sentenza da cui emerga l’asserita violazione dell’art. 1418 c.c., va precisato che, aver eccepito la nullità del contratto anche per la prima volta in Cassazione è sì astrattamente ammesso, ma a condizione che non si chiedano al giudice di legittimità accertamenti di fatto e valutazioni che non possono che eseguirsi in fase di merito. Tale è nel caso di specie la valutazione che riguarda la lamentata sproporzione tra le attribuzioni patrimoniali, dipendente anche da circostanze, quali la mancata conclusione della transazione con il danneggiante, l’iniziale calcolo del compenso parametrato ad un ristoro maggiore rispetto a quello ottenuto, del tutto apoditticamente affermate (p. 11 del ricorso) (cfr. in tal senso: Cass. 8/02/2016, n. 2443; Cass. 05/05/2006, n. 10319; Cass. 04/07/2012, n. 11188).

8.2. Passando ai profili di infondatezza, va chiarito che, ammesso che lo squilibrio economico originario tra le prestazioni comporti la nullità per mancanza di causa del contratto – cfr. ad esempio in senso contrario Cass. 04/11/2015, n. 22567; Cass. 23/05/2016, n. 10614 – la sproporzione anche manifesta tra le prestazioni dell’avvocato e l’onorario previsto non integra una causa di nullità del mandato professionale. Ciò è dimostrato indirettamente dalla possibilità, in assenza di un accordo, di liquidare il compenso spettante al professionista in deroga ai minimi di tariffa per l’espletata prestazione professionale, ove si ritenga ricorrente una manifesta sproporzione tra le prestazioni dell’avvocato e l’onorario (Cass. 9/05/2014 n. 10190). Non è un caso che l’art. 2233 c.c., utilizzi l’espressione compenso e non quella di corrispettivo, usata, invece, per il contratto d’opera. Non si tratta, infatti, di una variante lessicale priva di rilievo, ma di un indice rivelatore della presa d’atto da parte del codificatore della impossibilità di valutare in termini economici precisi la prestazione professionale; ciò giustifica, altresì, il richiamo al decoro della professione quale criterio ultimo per determinare il compenso, in assenza di accordo tra le parti. In sostanza, l’eventuale sproporzione non incide sulla validità del contratto, ma solo, eventualmente, sull’entità del compenso. L’eventuale richiesta di un compenso manifestamente sproporzionato è, infatti, causa di irrogazione di una sanzione disciplinare, ma non di invalidità del contratto.

9. Il secondo motivo è volto a contestare la nullità dell’accordo relativo al compenso professionale, perchè ritenuto un patto di quota lite, vietato per un duplice motivo: a) la contrarietà alla disciplina vigente ratione temporis; b) l’avvenuta cessione di un credito litigioso, a mente dell’art. 1261 c.c..

9.1. Anche riguardo a questo motivo valgono in parte le considerazioni già fatte: si tratta di una eccezione di nullità “nuova”, perchè non risulta dedotta in sede di appello, che richiede, almeno sotto il profilo dell’asserita violazione dell’art. 2233 c.c., comma 3, nella versione vigente ratione temporis, accertamenti e valutazioni in fatto preclusi in sede di legittimità. Si tratterebbe, infatti, di valutare la proporzionalità del compenso pattuito rispetto all’attività prestata, al fine di stabilire se sia stata o meno minata l’indipendenza dell’avvocato, rendendolo, sia pure parzialmente, parte del processo, così sovrapponendo gli interessi del cliente con i propri. Infatti, la giurisprudenza ha sempre individuato la ratio del divieto del patto di quota lite in una esigenza di tutela della dignità e della moralità professionale, incompatibili con la partecipazione diretta del professionista agli interessi economici perseguiti dal cliente attraverso la sua opera (cfr. Cass. 19/11/1997 n. 11485; Cass. 13/05/1976 n. 1701).

9.2. Nondimeno, anche a prescindere dai suddetti rilievi, va escluso che la convenzione denunciata integrasse gli estremi di un patto di quota lite vietato, stante che risulta che l’attività professionale cui si riferisce il compenso pattuito fosse stata già interamente prestata. La scrittura privata del 29.12.2004 – che la Corte ha potuto conoscere perchè integralmente riprodotta a p. 3 del ricorso – conteneva (anche) il riconoscimento di debito per l’attività giudiziale e stragiudiziale già svolta dalla professionista e la promessa di corrisponderle a tale titolo la somma di Euro 28.000,00 contestualmente o comunque non oltre la data di ritiro dell’assegno bancario dell’importo di Euro 62.000.000 emesso, a seguito di transazione, dalla Compagnia assicuratrice del danneggiante. In questo caso – quando cioè il patto sia successivo allo svolgimento dell’attività professionale – trova applicazione il convincimento già fatto proprio da questa corte (Cass. 4.2.2016, n. 2169, in un caso simile a quello oggetto della odierna controversia: si discuteva della validità di una scrittura privata avente ad oggetto il compenso professionale di un avvocato per l’attività già svolta) che l’accordo sulle competenze professionali stipulato all’esito dell’attività difensiva non integri un patto di quota lite e, quindi, non sia nullo, perchè il contenuto patrimoniale del rapporto d’opera intellettuale non è stabilito preventivamente.

9.3. Del tutto inconferente risulta, invece, il richiamo alla nullità del patto per violazione dell’art. 1261 c.c., posto che in nessun modo l’avvocato risulta essersi reso cessionario, neppure in via mediata ed indiretta, di un credito litigioso.

10. Anche l’ultimo motivo di ricorso risulta inammissibile, perchè, oltre a prospettare una doglianza che non risulta sollevata nei precedenti gradi di giudizio, richiede a questa Corte un inammissibile esame circa la corrispondenza tra il compenso pattuito ed i massimi indicati nelle tabelle di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, vigenti ratione temporis, al fine di dichiarare la nullità del compenso pattuito siccome eccedente il massimo tabellare e carente del parere del competente Consiglio dell’ordine.

10.1. Va aggiunto un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, non si verte in tema di nullità – come tale eccepibile in ogni stato e grado del procedimento e rilevabile anche d’ufficio – non essendo le tariffe professionali asseritamente violate, come lo stesso ricorrente riconosce a p. 14 del ricorso, volte a soddisfare interessi di carattere generale. Il superamento dei limiti tariffari assume rilievo solo nel caso di condanna alle spese del soccombente e nei rapporti tra avvocato e cliente esclusivamente in assenza di accordo. L’accordo, infatti, in omaggio al principio di autonomia delle parti, è tra i criteri indicati dall’art. 2331 c.c., quello privilegiato. Le tariffe, prima che venissero abrogate, costituivano fonte sussidiaria e suppletiva di determinazione del compenso. E riguardo all’opinamento del Consiglio dell’Ordine esso rappresenta un parere, non vincolante, sulla congruità del compenso rispetto all’attività svolta.

10.2. In secondo luogo, risultano inconferenti i documenti allegati nel ricorso alle lett. L ed M. Premesso che uno dei motivi di gravame (p. 4 della sentenza, lett. c.) ha riguardato l’errata valutazione delle prove fornite in giudizio, rappresentate dalle denunce/querele sporte contro l’avvocato, esposti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sentenza di condanna disciplinare, da cui si sarebbe potuto desumere l’inadempimento del professionista al mandato o la conseguente nullità o inesistenza del contratto di prestazione professionale intercorso tra le parti, preesistente alla ricognizione di debito, la Corte territoriale (pp. 6 e 7 della sentenza) ha ritenuto – applicando l’inversione processuale dell’onere della prova di cui all’art. 1988 c.c. – che non sia stata provata l’inesistenza o la nullità del contratto di prestazione professionale. Pertanto, a maggior ragione in considerazione della scelta di censurare la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2230 e 2233 c.c. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 4, il motivo è da reputarsi, anche sotto questo profilo, inammissibile.

10.3. La richiesta dei controricorrenti di espunzione dell’accertamento formatosi in sede disciplinare non può essere accolta, perchè avrebbe dovuto essere proposta con ricorso incidentale condizionato.

11. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidandole in Euro 2625,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, dalla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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