Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24539 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 04/11/2020), n.24539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10693-2018 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio

eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato DI MAGGIO GENNARO,

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

B.R., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROCCO MARINO, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8548/2017 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONACO per delega dell’Avvocato DI

MAGGIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIANCALLO per delega

dell’Avvocato ROCCO MARINO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 8548 del 22 settembre 2017, pubblicata il 16 ottobre 2017, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 12.582/2016 ha accolto il ricorso proposto dal contribuente B.R. avverso l’avviso di accertamento, notificatogli il 31 agosto 2015, recante l’importo complessivo di Euro 8.691,00 a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l’anno 2011 in relazione al possesso dell’immobile, sito in (OMISSIS) (riportato nel catasto di quel comune sub foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS)), sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – L’Ente impositore, mediante atto del 15 aprile 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – Il contribuente ha resistito mediante controricorso del 18 maggio 2018, eccependo la inammissibilità della impugnazione e contestandone la fondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato l’accoglimento del libello introduttivo del contribuente, in riforma della sentenza appellata, osservando quanto segue.

1.1 – L’Ente impositore ha posto a base dell’accertamento la elevazione della rendita catastale attribuita all’immobile litigioso dalla Amministrazione finanziaria in epoca successiva al 31 dicembre 1999.

Ma nè la Agenzia del territorio, nè la Agenzia delle entrate hanno mai notificato al contribuente la attribuzione della nuova rendita, come prescritto dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, sicchè il relativo atto presupposto è inefficace.

1.2 – In mancanza della formale notificazione è irrilevante la conoscenza di fatto da parte del contribuente della elevazione della rendita catastale, desunta dalla proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso per le precedenti annualità 2002/ 2004 del medesimo tributo.

2. – L’Ente impositore ricorrente, con unico motivo, denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, commi 1 e 3; e in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1994, artt. 5 e 11 (rectius: D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

2.1 – Sostiene innanzi tutto il ricorrente – con non confacenti richiami alla giurisprudenza di legittimità – che, secondo la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, la ” applicabilità (…) della modifica della rendita catastale ” deve essere ” riferita all’epoca della variazione materiale ” dello stato dell’immobile che la ha comportata.

2.2 – L’Ente impositore deduce, quindi, che nella specie deve trovare applicazione la L. 21 novembre 2000, art. 74, comma 3, cit..

Al riguardo, pur non contestando che la ” messa in atti ” del classamento è ” successiva al 1 gennaio 2000 ” (rectius: al 31 dicembre 1999), il ricorrente oppone che la variazione catastale risale al 6 dicembre 1987, per effetto della ” istanza DOCFA ” presentata dal contribuente. E, pertanto, obietta che ” trattandosi di rendita attribuita in data precedente al 1 gennaio 2000 ” proprio in virtù della ridetta disposizione transitoria del comma 3, cit., l’atto impositivo costituisce anche atto di notifica della (presupposta) elevazione della rendita.

2.3 – Soggiunge il ricorrente, che, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, l’Ente impositore è abilitato, ai fine dell’accertamento del tributo, ad accedere ai dati catastali, senza che sia ” necessaria la preventiva notifica delle rendite “.

2.4 – L’Ente impositore prosegue ribadendo che la presentazione da parte del contribuente di precedente ricorso avverso il medesimo tributo, relativamente alle annualità 2002/2004 ” denuncia la legale conoscenza della rendita ” presupposta dall’avviso di accertamento impugnato, come esattamente considerato dalla Commissione tributaria provinciale.

2.5 – Obietta, infine, il ricorrente che il contribuente non ha mai contestato, nel merito, l’attribuzione della nuova rendita all’immobile litigioso.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

3.1 – Rileva in limine la Corte che non deve essere presa in considerazione la deduzione del ricorrente – specificamente contestata in fatto dal controricorrente – sul punto che la variazione della rendita risalirebbe al 6 dicembre 1987, data della presentazione della ” istanza DOCFA ” a opera del contribuente (documento assertivamente prodotto nel giudizio di appello).

La deduzione in parola è inammissibile per difetto di autosufficienza del relativo assunto, in quanto la parte non ha trascritto il contenuto della pretesa ” istanza DOCFA ” nel corpo del ricorso, nè ne ha allegato la copia, nè ha documentato la produzione nel giudizio di appello indicandone gli estremi.

3.2 – Tanto rilevato, deve osservarsi che non appaiono fondati i richiami operati dal ricorrente alla giurisprudenza di legittimità.

Gli arresti in parola, pur riconoscendo la possibilità della applicazione della elevazione della rendita catastale ai fini della determinazione del tributo, dovuto per le annualità anteriori alla notificazione della variazione, hanno sempre riaffermato la necessità del presupposto della preventiva notificazione ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1.

3.3 – La succitata dispostone recita:

“Art. 74. (Attribuzione o modificazione delle rendite catasta-/i) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso D.Lgs., art. 2, comma 3. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati “.

Orbene, laddove lo stesso ricorrente dà espressamente atto che è ” successiva al 1 gennaio 2000 (…) la messa in atti ” della rideterminazione della rendita catastale dell’immobile litigioso (v. il ricorso p. 7), soccorre il principio – affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione – secondo il quale ” in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli atti ‘attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricatì adottati a decorrere dal primo gennaio 2000 ” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5621 del 11/03/2014, Rv. 630532 – 01), colla conseguenza ” dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI ” senza che, peraltro, sia pregiudicata l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta ” precedenti, ” suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso ” (Sez. Un., Sentenza n. 3160 del 09/02/2011, Rv. 616101 – 01; e, da ultimo, Sez. 5 -, Ordinanza n. 14402 del 09/06/2017, Rv. 644432 – 01).

3.4 – La operata qualificazione giuridica della notifica in termini di condizione di efficacia degli atti ‘attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricatì adottati a decorrere dal primo gennaio 2000 ” rende irrilevante la conoscenza che il contribuente abbia, altrimenti, acquisito delle evidenze catastali.

3.5 – Nè a fonte della specifica disposizione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, e della previsione, che ne consegue, della giuridica inefficacia degli ” atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali ” in difetto della prescritta notificazione, ha fondamento il richiamo al generale potere di accertamento dell’Ente impositore operato dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5 e 11.

3.6 – La radicale inefficacia della attribuzione della rendita (presupposta dall’atto impositivo) disvela, infine, la inconguenza della obiezione del ricorrente circa la mancata contestazione (da parte del contribuente) in ordine al quantum del rendita attribuita.

3.7 – Ai superiori principi – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – la Commissione tributaria regionale si è correttamente uniformata.

Consegue il rigetto del ricorso.

4. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro millesettecento per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA