Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24539 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 24580 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

s.p.a. Cosmint, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dagli avvocati Stefano Fagetti e Filippo Tornabuoni,

elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al

viale Bruno Buozzi, n. 77;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 26 aprile 2012, n.

49/35/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

aprile 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Ettore Pedicini, che ha concluso per il rigetto o

l’inammissibilità del ricorso;

sentito per la contribuente l’avv. Filippo Tornabuoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.p.a. Cosmint chiese il rimborso delle accise assolte sugli oli lubrificanti acquistati da fornitori nazionali e incorporati nei prodotti di cosmesi da essa fabbricati.

Emerge dalla sentenza impugnata che i prodotti erano venduti all’estero e che la documentazione allegata alla richiesta di rimborso ne evidenziava le quantità spedite, i paesi destinatari, nonchè l’uscita dal territorio doganale, dimostrata con le bollette doganali; si aggiunge che la società quantificò l’importo delle accise pagate e richieste a rimborso in base alle fatture di acquisti dai fornitori nazionali e alle bollette di trasporto da questi ultimi alla Cosmint degli oli lubrificanti acquistati.

L’Agenzia rigettò la richiesta perchè non rispondeva alle modalità previste dal D.M. n. 689 del 1986, art. 4, e dal D.M. n. 210 del 1996, art. 11, comma 2.

La contribuente impugnò il diniego, senza esito nè in primo, nè in secondo grado.

In particolare, il giudice d’appello ha sottolineato l’ineludibilità dell’osservanza delle modalità previste dalle suddette norme regolamentari e ha aggiunto che, indipendentemente dal fatto che i prodotti cosmetici fossero diversi dai prodotti lubrificanti acquistati dai fornitori nazionali, comunque l’Agenzia non è stata posta in grado di valutare la fondatezza e la congruità della somma chiesta a rimborso.

Contro questa sentenza propone ricorso la contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia non replica.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso, nei due motivi in cui si articola, è inammissibile, anzitutto perchè entrambi i motivi ripropongono le censure già sollevate contro il provvedimento di diniego: nonostante alcuni riferimenti alla sentenza impugnata, le censure s’indirizzano al “provvedimento impugnato”.

2.- Il che si riverbera su un’ulteriore ragione d’inammissibilità, giacchè le censure non risultano congruenti col contenuto della decisione impugnata.

Il fulcro sul quale s’impernia la decisione della Commissione tributaria sta difatti nella considerazione che l’ufficio doganale non è stato posto “nelle condizioni di poter valutare il quantum di lubrificante… incorporato in ogni singolo prodotto cosmetico, immesso sul mercato, che costituiva la base imponibile della relativa accisa”.

Le censure vertono, invece, su altri profili, ossia sull’an del rimborso (primo motivo), nonchè sull’idoneità della documentazione esibita a dimostrare l’esportazione del bene-merce contenente il lubrificante (secondo motivo).

3.- Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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