Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24539 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 01/12/2016), n.24539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13833/2011 proposto da:

SANPAOLO INVEST SIM – SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.,

(c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 2/A, presso

l’avvocato LUIGI PEDRETTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIANCARLO FALLETI, giusta procura speciale per Notaio

Dott.ssa B.M.C. di ROMA – Rep. n. 24374 del 17/5/2011;

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10,

presso l’avvocato FERRI GIANCARLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RUSSO GIUSEPPE, giusta procura in calce al

ricorso successivo;

I.R., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA C. FERRERO DI CAMBIANO 82, presso l’avvocato RUPERTO

SAVERIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTE

ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso successivo;

– ricorrente + ricorrenti successivi –

contro

H.D.R. (c.f(OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso l’avvocato BIAGIO FRANCESCO

LEVATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

COPPACCHIOLI, giusta procure a margine del controricorso e dei

controricorsi successivi;

I.R., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA C. FERRERO DI CAMBIANO 82, presso l’avvocato RUPERTO

SAVERIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTE

ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso successivo;

– controricorrente e controricorrente successivo + controricorrenti

successivi –

avverso la sentenza n. 1437/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

uditi, per la ricorrente principale SANPAOLO INVEST, gli Avvocati

LUIGI PEDRETTI e GIANCARLO FALLETI che hanno chiesto l’accoglimento

del ricorso principale;

udito, per la controricorrente H., l’Avvocato BIAGIO FRANCESCO

LEVATO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito, per il ricorrente successivo INTESA SANPAOLO,

l’Avvocato GIANCARLO FERRI che ha chiesto l’accoglimento del proprio

successivo;

udito, per ricorrenti successivi P. + 1,

l’Avvocato SAVERIO RUPERTO che ha chiesto l’accoglimento del proprio

ricorso successivo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto di tutti e

tre i ricorsi e condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – H.D.R. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma San-paolo Invest Sim S.p.A., P.G., I.R. e l’Istituto Bancario San Paolo di Torino – Imi S.p.A., oggi Intesa San Paolo S.p.A., ed ha chiesto:

a) la condanna solidale dei primi tre convenuti al risarcimento dei danni, da determinarsi in corso di causa, cagionati da plurimi inadempimenti da essi posti in essere nell’ambito dell’affidamento ai medesimi della gestione dell’intero suo patrimonio mobiliare ammontante a Lire 1.060.000.000;

b) la condanna dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino-Imi S.p.A. al risarcimento dei danni, da determinarsi in corso di causa, cagionati da addebiti in conto corrente conseguiti ad ordini di bonifico effettuati con firma apocrifa;

c) la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale;

d) il tutto con gli accessori e le spese di lite.

In breve, l’attrice ha sostenuto di aver conferito a Sanpaolo Invest Sim S.p.A. ed ai suoi promotori finanziari P.G. e I.R., nel 1994, un mandato di gestione della somma menzionata, la quale costituiva la sua unica fonte di reddito, al fine di conseguire un rendimento finanziario, oltre alla rivalutazione del capitale, e di essere stata rassicurata per circa quattro anni da P. e I. in ordine al buon esito dell’investimento, senza ricevere tuttavia alcuna rendicontazione dell’attività svolta, che veniva inviata presso una cassetta postale da lei aperta presso la filiale di (OMISSIS) dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A., cassetta postale di cui i due promotori finanziari possedevano la chiave. Insorti taluni sospetti sull’andamento dell’investimento, ella, nel 1998, si era avveduta che il patrimonio investito si era ridotto di circa 500 milioni di Lire. Quanto alla posizione dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino – Imi S.p.A., l’attrice ha sostenuto che tale società era responsabile per aver messo a disposizione dei due promotori somme portate da bonifici recanti la firma apocrifa di essa attrice.

P.G. e I.R. hanno resistito alla domanda e spiegato riconvenzionale risarcitoria per l’importo di un miliardo e mezzo di Lire. Essi hanno in buona sostanza sostenuto che la H. aveva inizialmente quantificato in 60 milioni di Lire le proprie necessità finanziarie annue, ma aveva invece man mano prelevato importi annui aggirantisi sui 180 milioni di Lire, sicchè, nell’arco temporale in contestazione, aveva percepito il complessivo importo di circa 730 milioni di Lire, di modo che il saldo finale dell’investimento era attivo. D’altro canto, la H. era stata costantemente informata delle operazioni compiute, che corrispondevano perfettamente alla sua volontà.

Anche Sanpaolo Invest Sim S.p.A. ha resistito alla domanda e spiegato riconvenzionale.

L’Istituto Bancario San Paolo di Torino-Imi S.p.A. ha parimenti resistito ed ha proposto domanda di garanzia nei confronti dei convenuti P. e I..

2. – Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 marzo 2004 ha condannato P., I. e Sanpaolo Invest Sim S.p.A. a pagare alla H. l’importo di Euro 629.393,63 a titolo di risarcimento del danno, rigettando le altre domande e regolando le spese di lite.

3. – Contro la sentenza ha proposto appello Sanpaolo Invest Sim S.p.A. mentre H.D.R., da un lato, e P. e I., dall’altro, hanno proposto appello incidentale.

La Corte d’appello, con sentenza del 6 aprile 2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha: a) condannato Sanpaolo Invest Sim S.p.A., P.G. e I.R. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma complessiva di Euro 1.331.229,57, con interessi legali dalla domanda; b) condannato Intesa Sanpaolo S.p.A. al pagamento, in favore della H., della somma di Euro 404.109,53, con interessi legali dalla domanda; c) regolato le spese di lite.

La Corte territoriale ha osservato:

1) che, contrariamente a quanto dedotto in atto d’appello da Sanpaolo Invest Sim S.p.A., l’esistenza del mandato di gestione del patrimonio della H. era comprovato dal fatto che P. e I. ne avevano ammesso la stipulazione in comparsa di costituzione, mentre le prove del rapporto fiduciario tra l’attrice e i due promotori finanziari si desumevano sia dalla documentazione prodotta che dalla prova testimoniale raccolta in primo grado;

2) che la H. aveva disconosciuto tutte le riproduzioni fotografiche dei documenti prodotti in giudizio dai convenuti (documenti che avrebbero dovuto dimostrare che Sanpaolo Invest Sim S.p.A. aveva operato non già nel quadro di un mandato di gestione, ma di un’attività di collocamento di titoli discrezionalmente prescelti dalla cliente) ed aveva chiesto l’esibizione degli originali: sicchè essendo risultati sottoscritti con firma falsa alcuni dei documenti e non potendo essere utilizzati i documenti disconosciuti ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., la difesa della società era priva di supporto probatorio;

3) che la H. non risultava essere stata informata dell’andamento dell’investimento, come emerso dalla prova testimoniale assunta in primo grado, tanto più che ella già nel 1993 aveva autorizzato i due promotori finanziari al ritiro della propria corrispondenza presso la cassetta postale a tal fine aperta;

4) che doveva pertanto ritenersi comprovato l’inadempimento contrattuale di detti promotori finanziari, inadempimento per il quale doveva rispondere anche la società di intermediazione mobiliare ai sensi della L. n. 1 del 1991.

5) che, in ordine al quantum, non potesse considerarsi revocato, come sostenuto dall’appellante, l’ordine di acquisto di quote del fondo Symphonia Sicav per 200 milioni di Lire e che, d’altro canto, l’importo di circa 730 milioni di Lire prelevato dalla H. nell’arco di cinque anni doveva essere imputato alla rendita della gestione del suo patrimonio che, in detti anni, avrebbe dovuto fruttare somme superiori al 20% annuo ed anche superiori al 30%, tenuto conto dell’andamento del mercato mobiliare in quel periodo;

6) che tali argomenti inducessero a respingere anche l’appello incidentale di P.G. e I.R.;

7) che dovesse essere viceversa accolto in parte l’appello incidentale proposto da H.D.R., laddove aveva chiesto condanna dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino-Imi S.p.A., oggi Intesa San Paolo S.p.A., alla restituzione della somma di 400 milioni di Lire utilizzata per dar corso a due bonifici in favore dei promotori finanziari disposti con firma apocrifa, dal momento che la banca non poteva utilizzare l’ordine di bonifico per giustificare il prelievo, trattandosi di documento disconosciuto.

p. 4. – Contro la sentenza Sanpaolo Invest Sim S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 10 motivi.

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi.

Ricorso hanno proposto anche P.G. e I.R., formulando tre motivi.

H.D.R. ha resistito con controricorsi.

Sanpaolo Invest Sim S.p.A. e Intesa San-paolo S.p.A. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso proposto da Sanpaolo Invest Sim S.p.A. contiene 10 motivi.

p. 5.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 9 a pagina 18 del ricorso sotto la rubrica: “Omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa considerazione del pagamento parziale delle somme di cui alla sentenza di primo grado”.

Con il motivo si lamenta, in buona sostanza, che la Corte d’appello, nel determinare l’entità del risarcimento riconosciuto alla H.D.R. abbia omesso di considerare il versamento di Euro 498.467,20 eseguito in corso del giudizio di appello, dopo che la Corte di merito aveva sospeso parzialmente l’esecuzione della sentenza impugnata.

p. 5.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 18 a pagina 31 del ricorso sotto la rubrica: “Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 13, comma 10, e/o del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, comma 6, e/o del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6 (art. 360 c.p.c., n. 3). Immotivato omesso accoglimento delle istanze istruttorie formulate dall’odierna ricorrente”.

Con l’ampia doglianza, qui sinteticamente riassunta, Sanpaolo Invest Sim S.p.A. si duole della mancata ammissione della prova testimoniale richiesta sia in primo che in secondo grado e volta a dimostrare la sussistenza di fatti ostativi all’accoglimento della domanda attrice, nonchè della mancata disposizione di una consulenza tecnica contabile volta a ricostruire le vicende relative agli investimenti eseguiti dalla H., nonchè i versamenti e i prelievi.

p. 5.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 31 a pagina 39 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., nonchè dell’art. 214 c.p.c., anche in combinato disposto tra loro (art. 360 c.p.c., n. 3, Contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Il disconoscimento delle scritture”.

Rammenta la ricorrente principale di aver prodotto in primo grado, a sostegno delle proprie difese, un voluminoso corredo documentale (analiticamente indicato nel ricorso) che la H. aveva indiscriminatamente disconosciuto, sia con riguardo alla sottoscrizione sia con riguardo alla conformità dei documenti prodotti in copia agli originali. Dopodichè i documenti disconosciuti nelle sottoscrizioni erano stati prodotti in originale e sottoposti a verifica, la quale aveva accertato la falsità delle firme. In tale contesto, la Corte territoriale aveva ritenuto privi di valore probatorio non soltanto i documenti recanti firma apocrifa, ma, incorrendo in errore, l’intera documentazione fatta oggetto di pur generico disconoscimento ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., nonostante la veridicità di tale documentazione trovasse indiretti riscontri in altri elementi istruttori, tanto più che parte di essa era stata poi contraddittoriamente utilizzata dalla stessa Corte d’appello al fine di confermare l’accoglimento della domanda attrice e di liquidare il quantum riconosciuto alla H..

p. 5.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 40 a pagina 56 del ricorso sotto il titolo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 8 e artt. 1710 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Pretesa sussistenza di un mandato di gestione”.

La doglianza è per l’appunto volta a censurare, anche in considerazione dell’incompletezza dell’attività istruttoria espletata, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la H. avrebbe affidato a Sanpaolo Invest Sim S.p.A. un mandato di gestione del suo patrimonio mobiliare.

p. 5.5. – Il quinto motivo è svolto da pagina 56 a pagina 59 del ricorso sotto la rubrica: “Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Preteso occultamento delle perdite”.

La doglianza, anche in considerazione, nuovamente, della parzialità dell’istruttoria esperita, è volta a dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che l’investimento del patrimonio della H. avesse generato perdite e che la stessa non ne fosse stata informata.

p. 5.6. – Il sesto motivo è svolto da pagina 59 a pagina 61 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., nonchè dell’art. 1375 c.c., anche in combinato disposto (art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Sul concorso di colpa”.

Il motivo è volto a denunciare l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso un rilevante concorso di colpa della cliente nella causazione del presunto danno, tanto più che la stessa sentenza aveva riconosciuto che ella frequentava la sede della banca e che utilizzando la chiave in suo possesso e prelevava la posta.

p. 5.7. – Il settimo motivo è svolto da pagina 61 a pagina 63 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Nesso di causalità”.

Con la doglianza si sottolinea che la sentenza impugnata aveva liquidato il danno cagionato alla H. senza porsi il problema del nesso di causalità tra la condotta addebitata ad essa Sanpaolo Invest Sim S.p.A. ed il danno medesimo.

p. 5.8. – L’ottavo motivo è svolto da pagina 63 a pagina 69 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1225, 1226 e 1228 c.c., anche in combinato disposto (art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Ammontare dei danni”.

Il motivo è per l’appunto volto a denunciare l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva quantificato il danno riconosciuto all’originaria attrice.

p. 5.9. – Il nono motivo è svolto da pagina 69 a pagina 76 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e degli artt. 1223, 1224, 1225, 1226, 1227 e 1228 c.c., anche in combinato disposto (art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Riconoscimento e liquidazione danno patrimoniale e non patrimoniale”.

Anche detto motivo attiene sotto distinti profili alla liquidazione del quantum riconosciuto all’attrice.

p. 5.10. – Il decimo motivo è svolto a pagina 76 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4 e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3). Rigetto riconvenzionale San-paolo Invest”.

Con esso si sostiene che, a seguito dell’accoglimento degli altri motivi, rimarrebbe privo di sostegno il rigetto della domanda riconvenzionale.

p. 6. – Il ricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A. contiene cinque motivi.

p. 6.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 7 a pagina 12 del ricorso sotto la rubrica: “Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, concernente accertate circostanze di fatto che escludevano la responsabilità della ricorrente a prescindere dalla falsità o meno della firma contestata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il motivo si sostiene che l’operazione di investimento collegata all’ordine di bonifico del (OMISSIS) era stata comunque voluta ed autorizzata dalla cliente, come emergeva dalle ammissioni ed ai riconoscimenti resi da quest’ultima.

p. 6.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 12 a pagina 14 del ricorso sotto la rubrica: “Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, concernente l’individuazione del soggetto tenuto a dimostrare l’apocrifia delle sottoscrizioni sub iudice, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 214 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Tale motivo, condizionato al mancato accoglimento del primo, denuncia l’erroneità del governo fatto dalla Corte territoriale dalla disciplina del riparto dell’onere probatorio in ordine a falsità dell’ordine di bonifico già menzionato.

p. 6.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 14 a pagina 16 del ricorso sotto la rubrica: “Omessa motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla condotta della signora H. rilevante ai fini della determinazione del danno risarcibile, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e degli artt. 346, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo, condizionato al mancato accoglimento dei primi due, concerne l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto il concorso di colpa della H..

p. 6.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 16 a pagina 19 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1224 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con tale motivo, condizionato al non accoglimento dei precedenti, si censura la liquidazione del danno operata dalla Corte d’appello.

p. 6.5. – Il quinto motivo è svolto da pagina 19 pagina 22 del ricorso sotto la rubrica: “Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo della controversia, concernente la domanda subordinata di garanzia/manleva proposta da Intesa Sanpaolo S.p.A. nei confronti dei promotori finanziari, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 117 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con esso, subordinatamente al rigetto dei primi due motivi, si censura la motivazione adottata dalla Corte d’appello in ordine al rigetto della domanda di garanzia spiegata nei confronti dei promotori finanziari.

p. 7. – Il ricorso proposto da P.G. e I.R. contiene tre motivi.

p. 7.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 66 a pagina 70 del ricorso sotto la rubrica: “Omesso esame di un fatto rilevante. Errore di calcolo della quantificazione del danno da ritardo nel pagamento. Violazione delle norme di cui all’art. 1224 c.c., comma 1 e art. 1282 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3)”.

Il motivo è volto a denunciare l’errore commesso dalla Corte d’appello nel non tener conto del pagamento dell’importo di Euro 498.467,20 ricevuto dalla H. in corso del giudizio di appello.

p. 7.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 70 a pagina 164 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., L. 2 gennaio 1991, n. 1, artt. 1 e 8, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 20, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 24 ed agli artt. da 35 a 46 del regolamento intermediari finanziari Delibe. Consob n. 11.522 del 1 luglio 1998, considerate singolarmente e in relazione tra loro (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

La doglianza è nel complesso volta a censurare l’erroneità del governo delle richieste istruttorie effettuato dalla Corte territoriale.

p. 7.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 164 pagina 187 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 1 e art. 30 del regolamento Consob 11.522/1998, considerate singolarmente e in relazione tra loro e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il presente giudizio (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo ha ad oggetto il quantum determinato dalla Corte d’appello.

p. 8. – I ricorsi vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

p. 9. – Il ricorso proposto da Sanpaolo Invest Sim S.p.A. va accolto nei limiti che seguono.

p. 9.1. – Il primo motivo è fondato.

La società ricorrente sub specie del vizio di motivazione e della violazione di legge si duole, in sostanza, dell’omesso scomputo dell’acconto già corrisposto alla H.D.R. per l’importo di Euro 498.467,20, comprovato dalla copia del relativo bonifico, effettuato in adempimento di ordinanza della Corte di appello. Con la conseguenza che, per effetto di tale acconto, andrebbero ricalcolati anche la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla sorte capitale residua. In effetti, qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un’operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell’illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l’acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 19 marzo 2014, n. 6347).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha viceversa omesso di considerare il menzionato versamento, documentato invece agli atti e neppure contestato dall’interessata.

p. 9.2. – Il secondo motivo è fondato.

Ciò, in special modo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Difatti, nella parte finale della sentenza, alle pagine 25-26, la Corte territoriale, dopo aver effettuato la determinazione del quantum, si è limitata ad affermare che: “Le considerazioni che precedono, risolvendo la causa in punto di diritto, rendono superflue le domande istruttorie a vario titolo proposte dalle parti con gli atti di appello e assorbono ogni ulteriore difesa, deduzione o istanza”.

Ora, in disparte la considerazione che l’argomentare della Corte d’appello non consente di individuare con esattezza quali “considerazioni che precedono”, nell’arco delle precedenti 25 pagine, determinerebbero la risoluzione della causa in punto di diritto, non v’è dubbio che gli accertamenti istruttori sollecitati dalla odierna ricorrente per cassazione fossero diretti all’identificazione delle circostanze di fatto, tutt’altro che pacifiche, sottoposte allo scrutinio del giudice di merito.

Risulta in particolare insufficiente la motivazione concernente il punto centrale della erosione del capitale in conseguenza dei prelevamenti effettuati dalla H., laddove l’impugnata sentenza si limita ad una serie di considerazioni, non supportate da specifiche emergenze processuali, circa il fatto che le somme utilizzate dalla H. nel corso del rapporto sarebbero frutto delle rendite conseguenti agli “ottimi risultati della gestione dei promotori” (pagina 14 della sentenza impugnata), e tanto muovendo dalla comparsa di risposta dei medesimi promotori, ovviamente mirata a dare una lettura dei fatti ad essi (non già sfavorevole, così da presentarsi contenutisticamente quale confessione, bensì) favorevole.

A tal riguardo la sentenza impugnata ha ipotizzato rendimenti annui superiori addirittura al 30%, omettendo di indicare la fonte di tale convincimento, così da pervenire alla affermazione secondo cui le somme utilizzate dalla H. costituivano la rendita del capitale, nient’affatto intaccato dai prelievi effettuati per importi che la stessa Corte d’appello ha indicato in circa 146 milioni di Lire l’anno: ma, nel complesso, detto ragionamento si fonda su supposizioni, le quali proprio attraverso l’espletamento dell’istruttoria richiesta avrebbero potuto trovare, a seconda degli esiti, conferma ovvero smentita.

D’altro canto la Corte d’appello non si è espressa, in sentenza, neppure sull’utilità di una consulenza tecnica contabile, opportunità che, stante la complessità della vicenda, certo non può dirsi esclusa in modo talmente evidente da non richiedere motivazione alcuna.

p. 9.3. – Il terzo motivo è fondato.

A parte i documenti prodotti in originale, dei quali è stata dichiarata la falsità a seguito di c.t.u. grafologica, la H. – dal passaggio essenziale delle sue difese trascritto nel ricorso – si è limitata a disconoscere genericamente “le riproduzioni fotografiche di tutti i documenti esibiti dalle parti convenute”.

Orbene, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. 7 giugno 2013, n. 14416; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775; Cass. 12 aprile 2016, n. 7105). Ai fini di un valido disconoscimento, occorre, per contro, l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. 3 aprile 2014, n. 7775).

Tutto ciò assume nel caso di specie particolare rilievo ove si consideri che la Corte d’appello, dopo aver attribuito rilievo ad un disconoscimento soltanto generico, ha poi contraddittoriamente posto a base della decisione sul quantum taluni documenti fatti oggetto del disconoscimento poichè prodotti in copia (p. es. ordine di sottoscrizione di quote Synphonia Sicav e relativo assegno, richiesta di domiciliazione della corrispondenza presso la casella postale di cui si è detto, polizze Milano Assicurazioni del (OMISSIS), mandati di gestione fiduciaria, ordini di sottoscrizione di quote Ecu Funds).

Per di più, numerosi dei documenti in discorso erano estratti conto, sicchè in proposito, lungi dal potersi affidare rilievo decisivo al generico disconoscimento, occorreva applicare il principio secondo cui: “Gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un’elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non nell’art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma nell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti” (Cass. 15 giugno 2004, n. 11269).

p. 9.4. – Il quarto motivo va accolto.

L’accoglimento discende anzitutto dalla fondatezza dei due precedenti motivi, giacchè l’espletamento degli approfondimenti istruttori richiesti avrebbero comportato possibili ricadute anche sulla dimostrazione della natura del mandato affidato dalla H. a Sanpaolo Invest Sim S.p.A..

Dopodichè occorre aggiungere che la sussistenza di un mandato di gestione è stata desunta essenzialmente da affermazioni contenute nella comparsa di costituzione dei due promotori. Ma in proposito la Corte territoriale avrebbe dovuto fare applicazione del principio secondo cui: “Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta – così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall’art. 125 c.p.c. – siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che la comparsa, affinchè possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell’atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benchè collegato” (Cass. 6 dicembre 2005, n. 26686; Cass. 30 aprile 2010, n. 10607; Cass. 18 marzo 2014, n. 6192).

L’esistenza del mandato in discorso, d’altro canto, è stato ulteriormente desunto da documenti appartenenti al numero di quelli che la Corte d’appello, contraddittoriamente, non ha altrimenti considerato, in quanto fatti oggetto del disconoscimento di cui si è detto.

Ed inoltre, detti documenti consistono in mandati conferiti non già a Sanpaolo Invest Sim S.p.A., ma ad un soggetto distinto, circostanza, quest’ultima, che la Corte d’appello non ha sufficientemente scrutinato, limitandosi ad osservare che si trattava di “società del gruppo San Paolo di Torino” (pagina 8 della sentenza impugnata).

p. 9.5. – Il quinto motivo va accolto.

L’accoglimento è ineluttabile conseguenza della fondatezza dei motivi concernenti il diniego di attività istruttoria richiesta dall’odierna ricorrente, nonchè la mancata considerazione della parte di documentazione fatta oggetto di generico disconoscimento, la quale, come si è già osservato, avrebbe potuto essere posta a base di un accertamento tecnico su cui la Corte territoriale non ha preso posizione.

p. 9.6. – Il sesto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La Corte di appello ha escluso il concorso di colpa della H., a fronte dell’assorbente, per la sua gravità, inadempimento dei promotori e della società intermediaria. A tal riguardo va osservato che, se è bensì vero che il giudice deve proporsi anche d’ufficio la questione dell’eventuale concorso dL colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d’accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell’incidenza causale del concorso stesso, è tuttavia del pari indubitabile che il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice di merito sempre che la controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato (cfr. Cass. 2947/1973; Cass. 672/1976; Cass. 1264/1979; Cass. 1689/1999; Cass. 23372/2013).

Nel caso concreto, la ricorrente non ha, con autosufficiente deduzione, trascritto nel ricorso gli atti processuali nei quali la questione del concorso di colpa sia stata proposta, mediante la compiuta allegazione dei dati fattuali evidenzianti la sussistenza del fatto colposo della danneggiata.

p. 9.7. – Il settimo motivo va accolto.

Ed invero, a fronte delle difese spiegate specificamente sul punto da Sanpaolo Invest Sim S.p.A., la quale aveva denunciato in appello l’inesistenza e, in ogni caso, la mancanza di prova del nesso di eziologico tra i dedotti inadempimenti e le lamentate perdite, la Corte di merito ha omesso di motivare e cioè di spiegare, attraverso l’applicazione del giudizio controfattuale, perchè, ove i detti inadempimenti non avessero avuto luogo, la H. non avrebbe subito perdite o le avrebbe subiti in misura diversa e più ridotta.

p. 9.8. – L’ottavo ed il nono motivo vanno accolti.

Anche in questo caso l’accoglimento delle doglianze, le quali concernono la determinazione dell’ammontare dei danni, è conseguenza necessaria della fondatezza dei motivi attinenti all’espletamento dell’attività istruttoria e alla valutazione della documentazione prodotta.

p. 9.9. – Il decimo motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Ed infatti esso, che si estende per poche righe, è del tutto generico e privo di riferimenti ai dati di fatto della vicenda i quali, a dire della ricorrente, avrebbero dovuto condurre all’accoglimento della domanda riconvenzionale da essa formulata.

p. 10. Il ricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A. è fondato nei limiti che seguono.

p. 10.1. – Il primo motivo è inammissibile, perchè propone una rivisitazione del merito sulla base delle prove in atti.

E’ difatti inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice – quale quella in buona sostanza sollecitata in questa sede, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009). E, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sè degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014).

Nel caso in esame è dunque incensurabile la valutazione motivatamente effettuata dal giudice di merito in ordine all’ordine di bonifico del (OMISSIS), riguardo al quale la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di manleva non potesse essere accolta in difetto di prova della materiale falsificazione da parte dei promotori finanziari.

p. 10.2. – Il secondo motivo è fondato.

Dall’esame dell’impugnata sentenza (pagina 17) si evince che i bonifici in ordine quali la H. deduceva la falsità della firma, e che non erano stati sottoposti all’esame del c.t.u. grafologo, erano stati prodotti dalla stessa H..

E’ evidente, pertanto, che – a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito – non trovano applicazione, al riguardo, gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono, come del resto l’art. 2702 c.c., che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall’altra parte, e non dall’apparente sottoscrittore.

Ne discende che la banca non aveva alcun onere di proporre l’istanza di verifica ex art. 216 c.p.c. e che era la H. a dover provare – con gli ordinari mezzi di prova, atteso che il mancato riconoscimento del documento rendeva non esperibile la querela di falso – la non autenticità della sottoscrizione da lei apparentemente apposta (Cass. 12471/2001; 974/2008).

10.3. – Il terzo, quarto e quinto motivo sono assorbiti, essendo stati tutti spiegati subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti.

p. 11. – Il ricorso proposto da P.G. e I.R. è fondato.

p. 11.1. – Va accolto il primo motivo.

E ciò per le ragioni già indicate al p. 9.1., con la precisazione che, contrariamente a quanto sostenuto dalla H. nel controricorso, i ricorrenti hanno evidente interesse a censurare la pronuncia, essendo stati essi condannati in solido con Sanpaolo Invest Sim S.p.A., con l’ulteriore conseguenza che il mancato computo della somma indicata si riflette anche in loro pregiudizio.

11.2. – Va accolto il secondo motivo.

E ciò per le ragioni già indicate ai p.p. 9.2. e 9.3..

p. 11.3. – Va accolto il terzo motivo.

Una volta stabilito che la Corte d’appello ha errato per un verso nel non tener conto del versamento di Euro 498.467,20, per altro verso nel rispondere alle richieste istruttorie delle parti originariamente convenute e nel valutare la documentazione prodotta, è del tutto evidente che il calcolo del quantum spettante alla H. debba essere complessivamente ed ex novo effettuato.

p. 12. – In definitiva i ricorsi vanno accolti nei limiti in precedenza indicati, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata per nuovo esame, ed anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che si atterrà ai principi dianzi indicati.

PQM

accoglie il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo, e nono motivo del ricorso proposto da Sanpaolo Invest Sim S.p.A., e dichiara inammissibili il sesto ed il decimo; accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A., inammissibile il primo ed assorbiti gli altri; accoglie il ricorso proposto da P.G. e I.R.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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