Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24538 del 30/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24538 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 26784-2011 proposto da:
BELLINVIA FRANCO nato a il 04/06/1965, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CERVETERI 18, presso lo
studio dell’avvocato MARIA DI GIORGIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CORRENTI CORRADO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
2803

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

Data pubblicazione: 30/10/2013

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, MAURO RICCI, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 1424/2010 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 03/11/2010 R.G.N. 179/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato VALENTI ANGELO per delega CORRENTI
CORRADO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;

R.G. 26784/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ktu

Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto del 22-12-2000, Franco Bellinvia chiedeva il riconoscimento del diritto a

amministrativo, precisando di avere inutilmente proposto domanda per il
riconoscimento dell’invalidità civile.
Il Ministero dell’Interno si costituiva eccependo il proprio difetto di
legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza dell’avversa
domanda, della quale chiedeva pertanto il rigetto.
L’INPS non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 1800/2007 il giudice adito rigettava la domanda per
difetto del requisito reddituale, nonostante il CTU avesse riconosciuto l’istante
invalido nella misura del 75% con decorrenza dal giugno 2005.
Avverso tale sentenza il Bellinvia ha proposto appello, con ricorso del 8-22008, sostenendo che il primo giudice aveva escluso a torto la condanna al
pagamento dei ratei dell’assegno di invalidità civile, del quale sussistevano i
presupposti per il riconoscimento e la erogazione, e chiedendo la riforma della
decisione impugnata con la condanna dell’INPS a tale prestazione.
L’INPS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituivano in
giudizio opponestlosi al gravame e chiedendone il rigetto.
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza depositata il 3-11-2010,
rigettava l’appello e compensava le spese.

1

percepire le prestazioni quale invalido civile, negate all’esito del procedimento

In sintesi la Corte territoriale rilevava che il primo giudice, pur
riconoscendo l’esisteva del requisito sanitario, correttamente aveva respinto la

l/

domanda di assegno di invalidità per la mancata prova del requisito reddituale.
Per la cassazione di tale sentenza il Bellinvia ha proposto ricorso con tre

L’INPS ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di merito non
avrebbe correttamente applicato gli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al valore
probatorio da attribuire alla certificazione ISEE, prodotta dal ricorrente, la cui
autenticità e veridicità non era stata oggetto di contestazione da parte degli Enti
resistenti.
In particolare il ricorrente deduce che l’ autocertificazione sulla
consistenza dei redditi deve essere valutata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento e che la pubblica amministrazione convenuta ex art. 416
comma 3 c.p.c. ha l’onere di contestarne specificamente il valore probatorio.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
In primo luogo, come è stato più volte affermato da questa Corte, “in tema
di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero
convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è
apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di
motivazione di cui all’art. 360, primo comma n. 5), cod. proc. civ., e deve
emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli
atti di causa, inammissibile in sede di legittimità” (v. fra le altre Cass. 20-62006 n. 14267).
2

motivi.

Peraltro in tema di dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla
situazione reddituale, ripetutamente questa Corte ha affermato che la stessa “è
idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma

nell’ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della
prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di
prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’art.
2697 cod. civ.”. Inoltre è stato anche evidenziato che sulla pubblica
amministrazione convenuta incombe pur sempre un “onere di specifica
contestazione” ai sensi dell’art. 416 terzo comma c.p.c., (v. Cass. S.U. 3-42003 n. 5167, cfr. anche Cass. 26-5-2009 n. 12131, Cass. 20-12-2010 n.
25800).
Sennonché, come pure è stato precisato da questa Corte, in virtù del
principio di non contestazione, “l’esclusione dei fatti non contestati dal “thema
decidendum” (con la conseguente inopponibilità nelle fasi successive del
processo) si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di
accertarne l’esistenza o l’inesistenza,

“ex officio”,

in base alle risultanze

ritualmente acquisite, e riguarda, comunque, soltanto le parti costituite e non
anche quelle rimaste contumaci nel giudizio di primo grado, alle quali,
pertanto, è precluso di proporre nuove eccezioni in senso stretto, ma non anche
di contestare fatti costitutivi della domanda” (v. Cass. 8-8-2006 n. 17947).
Orbene nella fattispecie, come si evince dalla lettura della sentenza
impugnata, l’INPS non si era costituito in giudizio in primo grado e il primo
giudice aveva respinto la domanda per difetto del requisito reddituale. Una
3

nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto

volta appellata, quindi, la sentenza da parte del Bellinvia, l’istituto ben poteva
resistere al gravame contestando anche la sussistenza di tale fatto costitutivo.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato esercizio dei poteri
istruttori d’ufficio in ordine all’accertamento del requisito reddituale.

ricorso non si evince in alcun modo se il ricorrente abbia sollecitato e con quali
richieste i detti poteri istruttori d’ufficio.
Al riguardo questa Corte ha precisato che “nel rito del lavoro, il mancato
esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ.,
preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di
giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per
cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica
richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (v. Cass. 12-32009 n. 6023, cfr. Cass. 26-6-2006 n. 14731).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine
alla insussistenza del requisito contributivo, assumendo che la Corte d’Appello
si sarebbe limitata ad aderire alla decisione di primo grado.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
La sentenza impugnata, infatti, premesso che l’appellante aveva dedotto
che la documentazione prodotta era idonea a dimostrare il reddito, ha rilevato
che “l’appellante ha provveduto a depositare solo una certificazione ISEE,
che….. non è altro che una dichiarazione fatta dalla stessa parte all’ente
erogatore, alla quale non può riconoscersi valore probatorio” e che “gli altri
documenti prodotti dall’appellante, congiuntamente all’appello, non rilevano
nel giudizio perché relativi” ad altra persona “estranea alla controversia”.
4

Il motivo è del tutto generico e privo di autosufficienza, in quanto dal

Tale motivazione risulta senz’altro congrua (oltre che, come si è detto,
conforme a diritto) e resiste alla censura del ricorrente.
Il ricorso va pertanto respinto.
Infine non deve provvedersi sulle spese, nei confronti del Ministero perché
ratione

temporis, in base al testo originario dell’art. 152 disp. att. c.p.c., vigente
anteriormente al d.l. n. 269/2003, conv. in 1. 326/2003, essendo la nuova
disciplina applicabile ai soli ricorsi conseguenti a fasi di merito introdotte in
epoca posteriore all’entrata in vigore dell’indicato decreto legge (2-10-2003)
(v. Cass. 30-3-2004 n. 6324, Cass. 12-12-2005 n. 27323).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Roma 3 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella C

~-

questi non ha svolto attività difensiva e nei confronti dell’INPS,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA