Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24538 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di SABAUDIA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA S. NICOLA DA TOLENTINO 50, presso lo studio

dell’avvocato DE TILLA ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta

determinazione del Segretario Generale Responsabile dell’Avvocatura

Comunale n. 87 del 14/12/2009 e giusta procura alle liti a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE PORTA PIA 121, presso lo studio dell’avvocato NAVARRA

GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VACCARELLA LUCREZIA giusta delega in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 6678/09 R.G. del TRIBUNALE di ROMA,

emesso il 03/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – 1. – E’ stata depositata in cancelleria il 7 febbraio 2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnato il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma dell’8 settembre 2009 che ha accolto l’istanza di ricusazione formulata dalla ditta Benito Stirpe Costruzioni generali s.p.a.

dell’arbitro nominato dal comune di Sabaudia nel procedimento 6678/09 pendente tra dette parti, sul presupposto che lo stesso fosse stato consulente di parte della medesima amministrazione in altra controversia pendente davanti al Tribunale di Latina.

2. Il comune ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. per due motivi, con i quali, deducendo violazione dell’art. 814 c.p.c., e segg.

censura il provvedimento impugnato per non aver considerato che il Presidente del Tribunale di Roma era incompetente a pronunciarsi sull’istanza di ricusazione,appartenente alla cognizione del Tribunale di Latina; e che l’arbitro ricusato era stato dipendente e consulente del comune di Latina e non già di quello di Sabaudia.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. ed esservi dichiarato inammissibile, se sono condivise le considerazioni che seguono: costituisce principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’ordinanza resa dal presidente del Tribunale sulla istanza di ricusazione di un arbitro non è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 8472/2002; 4486/2002; 14753/2001;

155/2000; 4924/1998), così come non è impugnabile quella sulla ricusazione del giudice ordinario (Cass. 1996 n. 6352; 1996 n. 2857;

1990 n. 7921; 1987 n. 519; 1986 n. 461; 1984 n. 1113; 1981 n. 1761;

1981 n. 1031), trattandosi di provvedimento ordinatorio e strumentale, incidente non sull’organo giudicante o sui criteri di costituzione del medesimo, nè, quindi, sul diritto della parte alla nomina del proprio arbitro, bensì soltanto sulla designazione, in esito ad un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, di una determinata persona a componente di tale organo, in relazione alla corretta composizione di esso e alle interesse generale all’imparzialità e alla obbiettività della relativa funzione.

4. Nè può incidere su questa conclusione la dedotta incompetenza territoriale del Presidente del Tribunale di Roma a provvedere sull’istanza di ricusazione,in quanto la tutela contro il suddetto provvedimento, confluendo esso nella sentenza che definisce il relativo giudizio e convertendosi l’eventuale vizio derivante dal mancato riconoscimento del difetto di imparzialità del giudice in motivo di nullità della sentenza stessa, è, invece, garantita dall’impugnazione di quest’ultima (Cass. 155/2000; 8472/2002 cit.).

2. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione, il controricorso, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi anche con riguardo alle ragioni che lo hanno originato, per la declaratoria di compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA