Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24538 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 21878 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.p.a. Olon (già s.p.a. Antibioticos Erba Biochimica), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,

giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Giuseppe Marino, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla

via Oslavia, n. 30, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Gizzi;

– controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 21 maggio 2012, n.

56/35/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

aprile 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l’estinzione del

giudizio;

sentiti per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri e

per la contribuente l’avv. Fabrizio Gizzi, per delega dell’avv.

Giuseppe Marino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la s.p.a. Olon in esecuzione di un contratto multiservizio concesse in locazione per uso industriale alla s.p.a. C.E. Reagenti alcuni terreni e fabbricati e forni l’energia elettrica, con addebito diretto dei relativi costi; inoltre, nell’ambito del medesimo comprensorio, stipulò con la s.p.a. P. un contratto per la fornitura di servizi di mensa aziendale, e anche in questo caso fornì l’energia elettrica necessaria per lo svolgimento del servizio, ma senza alcun addebito.

L’Agenzia delle dogane, in relazione agli esercizi dal 2004 al 2008, recuperò nei confronti della Olon accise e addizionali provinciali sull’energia elettrica, giacchè ritenne che essa non fosse munita dei requisiti per ottenere l’esenzione dai tributi, riservata agli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh. A tanto aggiunse che la Olon non era l’unico consumatore di energia elettrica, bensì venditrice di energia e, quindi, titolare di officina elettrica; sicchè ritenne che la società avesse violato gli obblighi correlati a tale qualità.

La contribuente impugnò i relativi avvisi di pagamento, senza successo in primo grado.

Di contro, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della società.

A sostegno della decisione ha escluso che la Olon possa essere qualificata come esercente officina elettrica o venditrice di energia: a escludere la qualità di esercente un’officina elettrica v’era la mancanza dei relativi requisiti tecnici e industriali; essa non aveva poi la fisionomia del venditore di energia, poichè non svolgeva tale attività in modo continuo e preordinato, come operatore che statutariamente opera nel settore della distribuzione dell’energia elettrica, bensì un’attività in ambito del tutto diverso dal settore elettrico.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso e ricorso incidentale, articolato in quattro motivi e contrastato dall’Agenzia con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

V’è istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dovuta alla rideterminazione della pretesa impositiva e al conseguente assolvimento dei conseguenti tributi da parte della contribuente.

La materia del contendere è quindi cessata e le spese vanno compensate in considerazione delle ragioni che hanno determinato la cessazione.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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