Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24537 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24537 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: STILE PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 12559-2011 proposto da:
CIGNARALE

GIUSEPPE

C.F.

CGNGPP74CO3G942U,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14
(STUDIO LEGALE LA SCALA), presso lo studio
dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROTONDANO GIOVANNI, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2798

contro

PLISKI S.R.L. P.I. 01459230767, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 30/10/2013

in ROMA,

VIA COSSERIA 2,

presso lo

studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVIA GIOVANNI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 636/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
STILE;
udito l’Avvocato ROTONDANO GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di POTENZA, depositata il 25/11/2010 R.G.N. 71/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22 dicembre 2009, il Tribunale di Potenza rigettava la
domanda di impugnativa del licenziamento proposta da Giuseppe Cignarale con
atto deI 13 settembre 2006 ed accoglieva quella avanzata dallo stesso con separato
ricorso in data 31 ottobre 2006, poi riunito, avente ad oggetto il riconoscimento

la condanna del datore di lavoro, Pliski s.r.1., al pagamento delle conseguenti
differenze retributive, pur respingendo la domanda di condanna al pagamento del
compenso per lavoro straordinario vantato.
Avverso tale decisione proponevavano appello sia la mi. Pliski sia il Cignarale.
Con sentenza del 28 ottobre-25 novembre 2010, l’adita Corte d’appello di
Potenza, in accoglimento del gravame principale della società, rigettava la
domanda di superiore inquadramento, ritenendo, sulla base delle declaratorie
contrattuali e del materiale probatorio acquisito, corretto quello di 4° livello;
rigettava, inoltre, il gravame incidentale proposto dal lavoratore in ordine alla
ritenuta legittimità del licenziamento, in quanto l’omesso controllo sulle
irregolarità riscontrate in relazione agli scontrini pasti offerti ai dipendenti,
integrava gli estremi della giusta causa.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Giuseppe Cignarale con un unico
motivo.
Resiste la società Pliski con contoricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, il Cignarale denuncia “violazione e falsa
applicazione del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, nella parte in cui ha stabilito le
differenze di classificazione del personale”, lamentando il mancato
riconoscimento del proprio diritto all’inquadramento nel livello quarto del
predetto contratto, in virtù dello svolgimento delle sue mansioni di “manager

del suo diritto al superiore inquadramento nel 3° livello rispetto al 4° posseduto e

shift”.
Il ricorso non può trovare acccoglimento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’art. 369, secondo comma,
n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui onera il ricorrente (principale od
incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od

accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel
senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai
sensi dell’art. 420 bis, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza che abbia
deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o
l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale,
ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme
dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del
2006), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le
singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del
contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni,
rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di
cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della
contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075; Cass. n.
21358/2010). Nella specie, tale onere non è stato assolto.
Peraltro, anche a volere rimanere nella prospettiva del Cignarale, deve rilevarsi
che del tutto correttamente la Corte territoriale è pervenuta alle contestate
conclusioni osservando, nel procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell’inquadramento del lavoratore, le tre fasi successive,
consistenti nella individuazione delle connotazioni della qualifica richiesta alla
stregua della definizione offertane dalla relativa declaratoria contrattuale;
nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e nel

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raffronto tra queste e le mansioni che proprie della qualifica in contestazione ( ex

plurimis, Cass. n. 20272/2010).
La Corte d’appello ha, poi, argomentato la propria decisione con una valutazione
delle risultanze testimoniali – non censurabili in questa sede – dalle quali è emerso
che” … i compiti venivano eseguiti dal Cignarale sulla base di indicazioni

specifiche e di procedure predeterminate che doveva seguire con margine di
autonomia solo esecutiva, nel senso che era autonomo della scelta dei tempi di
esecuzione ma non nella valutazione del risultato e nei modi di esecuzione della
procedura”.
Su tali risultanze la Corte ha, quindi, correttamente ritenuto che le mansioni
espletate dal ricorrente fossero inquadrabili nel 4° livello di cui al c.cn.l. dei
pubblici esercizi, a cui appartengono quei lavoratori che, in condizioni di
autonomia esecutiva, anche preposti a piccoli gruppi operativi, svolgono mansioni
specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratico o di vendita e relative
operazioni complementari che richiedono il possesso di conoscenze comunque
acquisite.
In definitiva, la Corte potentina ha escluso che dalle prove acquisite, il Cignarale
svolgesse “mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportavano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” che, invece,
caratterizzano il lavoratore inquadrato nel superiore terzo livello.
Tale interpretazione della decisione impugnata non è stata censurata né sotto il
profilo della omessa valutazione di prova né della contraddittoria od insufficiente
motivazione, per cui il ricorso, anche prescindendo dalla dirimente pregiudiziale
considerazione, deve essere disatteso.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
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La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio,
liquidate in C 100,00 per esborsi ed in C 3.000.00 per onorari, oltre accessori di
legge.
Roma, 3 ottobre 2013.
Il Presidente est.

Il Funzionario Giudizi
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Dott.ssa Donatella COL
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