Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24537 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 05/10/2018), n.24537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27183-2016 proposto da:

C.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato VITO CASTRONUOVO

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX AZIENDA SANITARIA USL N 3 LAGONEGRO in

persona del Direttore Generale dell’ASP Dott.

B.G.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ADELTINA SALIERNO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE BASILICATA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 271/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ADELTINA SALIERNO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/7/2016 la Corte d’Appello di Potenza, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 16898 del 2015, sulla base della ragione più liquida ha respinto il gravame interposto dal sig. C.R.M. in relazione alla pronunzia Trib. 20/6/2003 del Tribunale di Potenza di rigetto della domanda proposta nei confronti della Usl n. 4 di Lagonegro, di pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di due infortuni verificatisi rispettivamente in data (OMISSIS) e (OMISSIS) mentre, nel corso del servizio di guardia medica, si stava recando ad effettuare visite domiciliari.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la Gestione Liquidatoria della ex Usl n. 3 di Lagonegro.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116184 e 244 c.p.c. e art. 111 Cost., “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a loro fondamento atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, l'”atto di citazione innanzi il Tribunale di Potenza del 13.01.1994″, la “polizza per i rischi infortuni personali dei medici esercenti l’attività di guardia medica”, l’infortunio “verificatosi in (OMISSIS) circa”, il “secondo infortunio, verificatosi ancora in (OMISSIS) circa… a seguito di tamponamento della propria autovettura”, il “trauma discorsivo alla mano sinistra, con infrazione dell’osso piramidale e trauma cranico”, la “inoltrata rituale denuncia all’U.S.L. n. (OMISSIS) e all'(OMISSIS), e per il primo anche ai Carabinieri di (OMISSIS)”, alle “conclusioni” precisate all’udienza “del 5 marzo 2003”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “richiesta di sostituzione nella visita domiciliare fatta direttamente dal testimone all’altro sanitario in servizio presso la USL”, le “dichiarazioni rese dall’attore ai testimoni”, alla “comparsa di costituzione in giudizio depositata il 13 aprile 1994 (allegata al fascicolo di Ufficio di primo grado, foglio n. 10)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E al riguardo appena il caso di osservare che (anche) ai fini della censura della sentenza emessa dal giudice del rinvio i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (v., da ultimo, Cass., 27/7/2018, n. 19922; Cass., 9/3/2018, n. 5649; Cass., 12/10/2017, n. 23944; Cass., 25/9/2017, n. 22333).

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere invero dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente affermato in particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c.: cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934).

Va al riguardo ulteriormente sottolineato, con particolare riferimento al 1^ motivo, che come posto in rilievo dalle Sezioni Unite di questa Corte quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito – e oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – (v. Cass., Sez. Un., 22/5/2012, n. 8077).

Orbene, in applicazione del suindicato principio va evidenziato che la censura formulata dall’odierno ricorrente (con la quale si duole che la corte di merito abbia dichiarato inammissibile la prova testimoniale articolata erroneamente ritenendo che i capitoli di prova siano autoreferenziali, “in quanto il C. pretende di provare un fatto desumendolo dalle dichiarazioni che egli stesso ha fatto ai testi”, laddove “i fatti storici che l’attore ha chiesto di provare sono contenuti nei capitoli di prova di cui ai capi a) e c), che il giudicante non ha esaminato, visto che i suddetti capitoli di prova non compaiono nei capitoli che la Corte lucana ha valutato e trascritto sotto la nota n. 6, in calce a pagina 10”) si appalesa invero inammissibile per difetto di specificità avuto riguardo alla causa petendi dal medesimo posta a base della domanda dal medesimo originariamente spiegata, consistente nella colposa omissione della trasmissione della denuncia alla compagnia assicuratrice.

Con particolare riferimento al 2 motivo, non può per altro verso sottacersi che le spese del giudizio di merito sono state liquidate in favore dell’odierna controricorrente quale “incorporante la USL n. (OMISSIS)”.

Ratio decidendi invero non censurata dall’odierno ricorrente.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 3.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA