Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24537 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 04/11/2020), n.24537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 875-2016 proposto da:

CITTA’ DI CONEGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, C/O STUDIO FANTOZZI E ASSOCIATI

VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ESPOSITO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

M.G., IMMOBILIARE M. TRE DI M.G. & C

SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO CHIAPPARELLI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO MACCARI, ANTONELLA MOSELE, giusta

procura a margine;

– controricorrenti al principale e ricorrenti successivi –

contro

CITTA’ DI CONEGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, C/O STUDIO FANTOZZI E ASSOCIATI

VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ESPOSITO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– controricorrente al successivo –

avverso la sentenza n. 951/2015 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’inammissibilità per

tardività;

udito per il ricorrente principale l’Avvocato CURATELLI per delega

dell’Avvocato ESPOSITO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente successivo l’Avvocato M. che si riporta

agli scritti difensivi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 951/22/15, depositata il 28 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha respinto gli appelli proposti, in via principale, dal Comune di Conegliano e, in via incidentale, dalla Immobiliare M. Tre S.a.s. di M.G. così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l’impugnazione di n. 3 avvisi di accertamento emessi dal Comune di Conegliano, ai fini ICI, relativamente ai periodi di imposta dal 2007 al 2009, rideterminando il valore di (parte dei) terreni edificabili sottoposti a tassazione.

Quanto al valore dei terreni oggetto di imposizione, il Giudice del gravame ha rilevato che:

– “il terreno era edificabile solo in minima parte, ovvero la zona C13 per complessivi mq. 2.300 per la Società proprietaria ed il restante 2.421 quale area destinata a PU. Il rimanente era zona di mantenimento e filtro, non edificabile…”;

– in precedenti pronunce, la Commissione tributaria provinciale di Treviso (sentenze n. 137/03/10 e n. 6/01/2012) aveva attribuito ai terreni in questione un valore al mc. di Euro 90,00 e, rispettivamente, di Euro 80,00;

– “adottando tutti i correttivi previsti dalle delibere del Consiglio Comunale, tra le quali la n. 54-310, il valore di Euro 103,29 al mc, assegnato dall’Agenzia del Territorio, per i terreni classificati C1.3 zona di completamento, avrebbe dovuto essere ridotto, complessivamente, di almeno il 70%, divenendo pari ad Euro 30,99”;

– il prezzo medio delle aree fabbricabili, ai sensi della Delib. n. 36-215, era stato determinato, per i terreni ricadenti nella Zona 3, nel valore di Euro 272,60 al mq. ma “per convertirlo al metro cubo occorre dividerlo per 3”, così che detto valore di Euro 272,60 corrispondeva “ad Euro 90,87 al metro cubo”;

– il primo giudice aveva “assegnato al terreno, de quo, il valore di Euro 160,00 al mc per la C1.3, fermo restando il valore per la zona C2.1” e, in ragione di quanto (sopra) esposto, dovevano considerarsi infondati “l’appello del Comune di Conegliano e… l’appello incidentale della Immobiliare M. 3 Sas”, dovendo essere “confermata la decisione di primo grado”.

Ha, altresì, considerato il giudice del gravame che:

– negli avvisi di accertamento in contestazione non erano stati “riprodotti gli elementi essenziali” della Delib. n. 36-215, in violazione “delle norme sulla motivazione degli atti” (L. n. 212 del 2000, art. 7);

– il Comune di Conegliano, – che non si era “affatto costituito in primo grado” perchè “le controdeduzioni sottoscritte dal sindaco…. erano redatte solo contro M.G., presso la sua residenza, pertanto esclusivamente a titolo personale”, – non essendo intervenuta alcuna ratifica, non poteva impugnare la decisione di primo grado nè costituirsi nel secondo grado del giudizio, così “decadendo… per legge da ogni contestazione”;

– il Comune di Conegliano aveva notificato “gli avvisi di accertamento alla Dott.ssa M., senza alcuna prova dell’incapienza del patrimonio sociale dell’Immobiliare M. Tre Sas”.

2. – Il Comune di Conegliano ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi.

Resistono con controricorso Immobiliare M. Tre S.a.s. di M.G. e M.G..

2.1 – Con successivo ricorso, Immobiliare M. Tre S.a.s. di M.G. e M.G. hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Conegliano.

3. – Le parti hanno hinc et inde depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

Per di più, va considerato che, in ragione del principio di unità dell’impugnazione, – alla cui stregua l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale, – il ricorso per cassazione proposto in via autonoma dalla parte che abbia già ricevuto la notifica del ricorso proposto da altra parte avverso la medesima sentenza, purchè notificato (così come nella fattispecie) nei termini previsti dal combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, e art. 371 c.p.c., comma 1, si converte in ricorso incidentale (cfr. Cass. Sez. U., 25 giugno 2002, n. 9232 cui adde Cass., 26 novembre 2019, n. 30775; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., 18 luglio 2014, n. 16501; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27887; Cass., 22 ottobre 2004, n. 20593; Cass. Sez. U., 25 novembre 2003, n. 17981; v. altresì, Cass., 16 gennaio 2019, n. 890; Cass., 28 marzo 2018, n. 7640; Cass., 29 aprile 1999, n. 4320; Cass., 19 luglio 1995, n. 7822; Cass., 1 dicembre 1994, n. 10284; Cass. Sez. U., 4 dicembre 1992, n. 12942).

2. – Il ricorso principale del Comune di Conegliano è articolato sui seguenti motivi:

– col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il Comune di Conegliano denuncia la nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo alle (contraddittorie e) incomprensibili ragioni poste a fondamento dell’accertamento di valore dei terreni in contestazione, ragioni tratte del tutto acriticamente (e, per di più, copiate) dalle difese svolte da controparte (in controdeduzioni ed in appello incidentale), – la gravata sentenza esponeva una motivazione apparente e, in quanto tale, del tutto inidonea a dar conto del percorso argomentativo posto a fondamento del decisum;

– il secondo motivo dell’Ente, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la medesima denuncia di nullità della gravata sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, all’art. 111 Cost., comma 6, ed all’art. 6 CEDU, sul rilievo che in termini apparenti, incomprensibili e, per di più, perplessi il giudice del gravame aveva motivato sulle altre questioni tra le parti controverse ed involgenti l’edificabilità delle aree, la motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, la mancata costituzione di esso esponente nel primo grado di giudizio, la notifica dell’appello e la violazione dell’art. 2304 c.c.;

– col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Comune di Conegliano denuncia violazione dell’art. 83 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, comma 1, e art. 51, deducendo, in sintesi, che, – come reso esplicito dal tenore delle procure apposte a margine dei ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento, – quelle erano state rilasciate (solo) da M.G. in proprio, – e non anche quale legale rappresentante della Immobiliare M. Tre S.a.s., unico soggetto passivo dell’imposta, – così che, in difetto di rituale impugnazione, gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto considerarsi definitivi;

– il quarto motivo dell’Ente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, sul rilievo che, – contrariamente a quanto ritenuto dalla gravata sentenza in punto di edificabilità dei terreni oggetto di imposizione, – quest’ultima va correlata, quanto al valore imponibile, alle previsioni del piano regolatore generale, indipendentemente dalla adozione di strumenti attuativi e, ancor meno, dalla effettiva edificazione;

– col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Comune ricorrente denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, deducendo in sintesi che, ai fini della corretta motivazione per relationem degli avvisi di accertamento, a questi non andavano allegate le delibere Comunali dal giudice del gravame evocate, venendo in considerazione, così, – e secondo dicta giurisprudenziali, – atti generali conoscibili da parte del contribuente in ragione del loro regime legale di pubblicazione;

– il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), e dell’art. 2697 c.c., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva pronunciato sul valore dei terreni in contestazione senza considerare i plurimi dati di giudizio offerti da esso esponente, avuto riguardo ai criteri di determinazione fissati in Delib. generale (18 dicembre 2003, n. 36-15), agli atti notarili utilizzati a riscontro ed alla perizia prodotta nel grado di appello.

2.1 – Il ricorso incidentale di Immobiliare M. Tre S.a.s., di M.G., e di M.G., in proprio, è articolato sui seguenti motivi:

– il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, sui rilievi che la gravata sentenza difettava di “ogni motivazione in merito all’infondatezza dell’appello incidentale” proposto dalla Società e che aveva omesso di pronunciare sull’appello promosso dalla Dott.ssa M. in proprio;

– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la medesima denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio con riferimento all’accertamento di valore operato dalla gravata sentenza, – e, quindi, alla base imponibile ICI, accertamento che aveva recepito la contestazione mossa avverso i criteri di computo dettati dalla Delib. n. 36-215 con rigetto, ciò non di meno, del ricorso;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti incidentali denunciano omessa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, deducendo, in sintesi, l’omessa allegazione, agli avvisi di accertamento impugnati, della ridetta Delib. n. 36-215 del 2003 e, con questa, l’erroneità dell’applicazione dei criteri di determinazione del valore dei terreni in contestazione, avuto riguardo alle modalità del computo esposte in detta Delib., ai criteri correttivi da applicare ed allo stato dei terreni (nè lottizzati nè destinatari di un permesso di costruzione);

– il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, quanto ai criteri di determinazione della base imponibile ICI per i terreni fabbricabili, avuto riguardo a terreni (quelli in contestazione) che non potevano avere “oggettivamente un valore venale in comune commercio diverso da un terreno agricolo”, tenuto conto della (perdurante) pendenza di un contenzioso amministrativo e della circostanza che, per il periodo di imposta 2005, l’ICI era stata corrisposta considerando dette aree come agricole, senz’alcuna ripresa a tassazione da parte dell’Ente locale.

3. – Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso proposto dal Comune di Conegliano con notifica eseguita, a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita il 29 dicembre 2015, posto che, – a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 28 maggio 2015, – la scadenza del termine lungo per impugnare (semestrale; art. 327 c.p.c.) andava a perfezionarsi il 28 novembre 2015 e che, ai fini della contestata tempestività, deve tenersi conto dei 31 giorni della sospensione di diritto del termine (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), qual prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 (come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), che ha determinato la scadenza del termine in questione alla data (proprio) del 29 dicembre 2015.

3.1 – Destituita di fondamento è, poi, anche l’eccezione di inammissibilità svolta dal Comune controricorrente in relazione alla mancanza, a margine della copia del ricorso notificata allo stesso controricorrente, della procura speciale posto che detta procura sicuramente è presente nella copia notificata al difensore del controricorrente, presso il domicilio eletto per il giudizio di merito e, di poi, presso il nuovo domicilio.

3.2 – Del pari destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità (per tardività) del ricorso qual proposta, sempre dal Comune di Conegliano, con riferimento all’inidoneità della notifica eseguita presso la segreteria della Commissione tributaria regionale ed all’inesistenza della notifica eseguita presso il difensore di esso esponente per il giudizio di merito (Dott. Maurizio Bonazzi).

Di vero, rileva la Corte, la notifica in questione, – eseguita a mezzo del servizio postale, con spedizione di raccomandata in data 28 dicembre 2015 all’indirizzo del detto difensore (sito alla Via Quasimodo 44 di Castel Maggiore, BO), – non è andata a buon fine in ragione del mutamento della sede dello studio professionale, così che il procedimento notificatorio è stato ripreso con spedizione di nuova raccomandata, in data 14 gennaio 2016, al nuovo indirizzo del difensore (alla Via dell’Indipendenza n. 67 di Bologna), ove la notifica si è perfezionata.

Come, poi, rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare (così come occorso nella fattispecie) il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (così Cass. Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594 cui adde, ex plurimis, Cass., 25 gennaio 2019, n. 2195; Cass., 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., 31 luglio 2017, n. 19059).

E, nella fattispecie, il mancato perfezionamento della (prima) notifica deve ritenersi non imputabile ai notificanti in ragione sia del difetto di ogni comunicazione in ordine alla citata variazione di domicilio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1) sia della circostanza che l’elezione di domicilio coincideva con lo studio professionale di difensore appartenente a diversa circoscrizione rispetto al notificante (v. Cass., 30 novembre 2017, n. 28712).

4. – Passando, ora, all’esame del ricorso principale proposto dal Comune di Conegliano, rileva la Corte che il primo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento del sesto motivo, – è fondato e va accolto.

4.1 – Deve, difatti, ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove “Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è… quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).” (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).

Nella fattispecie, – così come inequivocamente emerge dal tenore dei passaggi argomentativi posti a fondamento del decisum, e qual sopra ripercorsi, – il giudice del gravame ha dato conto (indistintamente) di una pluralità di criteri decisori che, – tutti inerenti al thema decidendum (il valore delle aree edificabili), – in ragione della loro (obiettiva) portata (qual pur formalmente enunciata dalla gravata pronuncia) si ponevano (tutti) in un rapporto di reciproca esclusione, confliggendo, cioè, tanto tra di loro (in ordine, dunque, al valore venale in comune commercio dei terreni in contestazione) quanto con lo stesso criterio di valutazione adottato dal giudice di prime cure (il cui decisum, ciò non di meno, è stato confermato).

La gravata sentenza espone, dunque, una motivazione perplessa, ed incomprensibile, in quanto difetta (del tutto) della valutazione critica dei (pur) numerosi dati oggetto di valutazione probatoria, del loro unitario raccordo e, così, di una sintesi logica volta ad esplicitare le ragioni ritenute concludenti ai fini della definizione dell’oggetto dell’accertamento (il valore dei terreni in contestazione).

4.2 – Il secondo motivo è, per converso, inammissibile per difetto di interesse in quanto, – relativamente ai profili di censura che prospettano questioni diverse da quelle che (pur) involgono una denuncia di violazione di legge (e dei quali si darà conto in prosieguo), – il giudice del gravame ha, ad ogni modo, pronunciato nel merito delle impugnazioni proposte (anche dal Comune di Conegliano), confermando la decisione di prime cure con accertamento che, come si è detto, va cassato in accoglimento del primo motivo; nè, nella fattispecie, il ricorrente denuncia, – quanto ai rilievi svolti dalla gravata sentenza in ordine alla rituale costituzione in giudizio, – un qualche contrasto tra dispositivo e motivazione.

4.3 – Il terzo motivo è destituito di fondamento.

Per come assume lo stesso ricorrente, la procura risultava rilasciata a margine del ricorso e, dunque, andava interpretata secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui all’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c., nel rispetto, in particolare, del principio di relativa conservazione, ed in relazione al contesto dell’atto cui essa accedeva (v. Cass., 21 gennaio 2011, n. 1419; Cass., 12 ottobre 2006, n. 21924).

Risulta, dunque, inidoneo il mero riferimento al contenuto letterale della procura, qual operato dal ricorrente, a fronte di un decisum che ha avuto riguardo all’interpretazione complessiva dell’atto, in relazione alla proposizione del ricorso da parte della “Dott.ssa M…. sia in proprio e quale socia accomandataria legale rappresentante della Società”.

4.4 – Il quarto motivo è anch’esso destituito di fondamento in quanto, – in disparte il profilo di accertamento riconducibile al primo motivo di ricorso, sopra esaminato, – il decisum del giudice del gravame non ha affatto correlato il valore dei terreni alla loro concreta edificazione, – tanto da confermare l’accertamento del giudice di prime cure, – e si è posto in linea con i principi di diritto espressi dalla Corte, alla cui stregua l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (v., con riferimento a Cass. Sez. U., 30 novembre 2006, nn. 25505 e 25506, ex plurimis, Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161).

4.5 – Il quinto motivo è, per converso, fondato e va accolto in quanto, – secondo un consolidato principio di diritto della Corte, l’obbligo di allegazione all’avviso d’accertamento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all’obbligo di allegazione perchè la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis, Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755).

5. – In relazione, ora, al ricorso incidentale proposto da Immobiliare M. Tre S.a.s., di M.G., e da M.G., rileva la Corte che i primi due motivi di ricorso, – da riqualificare, avuto riguardo al loro effettivo contenuto deduttivo (Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931), e da esaminare congiuntamente, perchè connessi, – sono fondati, e vanno accolti, per le medesime ragioni esposte (al punto 4.1 che precede) in ordine al corrispondente motivo di ricorso del Comune di Conegliano.

Il deficit assoluto di una motivazione apparente è, difatti, biunivocamente rilevante, avuto riguardo (ora) ai criteri decisori offerti al giudizio dalle parti, odierne ricorrenti.

5.1 – Quanto, invece, al (pur) denunciato omesso esame dell’appello proposto, in proprio, da M.G., il motivo difetta di autosufficienza quanto al contenuto dei motivi di impugnazione (in tesi) non esaminati, posto che, per un verso, la gravata sentenza, come anticipato, ha espressamente pronunciato, – oltrechè sulle questioni poste dai motivi in trattazione, anche – in ordine all’applicabilità, nella fattispecie, dell’art. 2304 c.c. e che, per il restante, la ricorrente non dà affatto conto degli ulteriori motivi di gravame che erano stati proposti (v. Cass., 20 agosto 2015, n. 17049; Cass., 4 luglio 2014, n. 15367; Cass., 17 agosto 2012, n. 14561; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; Cass., 2 dicembre 2005, n. 26234).

Va, del resto, rimarcato che, – secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, – l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso (qui ricorrente) di deduzione di un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di ricorso, così che il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione, per il principio di autosufficienza, deve essere contenuta nello stesso ricorso, nè può risolversi in un mero rinvio agli atti processuali (cfr., ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32549; Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 30 settembre 2015, n. 19410; Cass., 2 dicembre 2014, n. 25482; Cass., 10 novembre 2011, n. 23420; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass., 20 settembre 2006, n. 20405).

5.2 – Il terzo motivo, – il cui esame rimane assorbito, per i profili che involgono l’accertamento di valore dei terreni in contestazione, dall’accoglimento dei primi due motivi, – è, per converso, destituito di fondamento quanto alla denunciata violazione di legge, per omessa allegazione di deliberazione comunale all’avviso di accertamento impugnato, avuto riguardo, dunque, ai rilievi dianzi esposti (al punto 4.5 che precede) in ordine al rinvio per relationem agli atti generali adottati dall’Ente locale.

E, del pari, infondato rimane il quarto motivo di ricorso per le ragioni dianzi esposte (al punto 4.4 che precede) in ordine ai criteri di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili.

6. – In conclusione, la gravata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale del Veneto che, in diversa composizione, procederà al riesame del merito della lite contestata motivatamente dando conto delle acquisite conclusioni.

PQM

La Corte, accoglie il primo ed il quinto motivo del ricorso proposto dal Comune di Conegliano, dichiara inammissibile il secondo motivo, infondati il terzo ed il quarto, assorbito il sesto motivo; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, infondati il terzo motivo, che dichiara parzialmente assorbito, ed il quarto motivo; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale proposto in proprio da M.G.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

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