Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24536 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A.L., difensore di F.R.

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 19595/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 2 9/4/09, depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 3.03.2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. Questa Corte, con sentenza 10 settembre 2009 n. 19595 decidendo il ricorso proposto da F.R. contro il decreto 19 luglio 2005 della Corte di appello di Roma che ha condannato il Ministro a corrisponderle un indennizzo di Euro 1.250 ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 oltre agli interessi legali.

2. La F. con istanza del 19 gennaio 2010 ha chiesto a questa Corte di correggere l’errore materiale in cui è incorsa la sentenza indicando più volte il proprio prenome come R., in luogo di R., ed il proprio nome completo nel dispositivo come M. I., invece che F.R.; provvedendo alle relative rettifiche sia nella motivazione che nel dispositivo della decisione.

3. Trattasi all’evidenza di meri errori materiali, in quanto il procedimento era stato intrapreso da F.R. indicata sempre con tale prenome e cognome, anche nel decreto della Corte di appello; con la conseguenza che anche nel corso della sentenza di questa Corte, la ricorrente è stata più volte indicata con il nome esatto.

4. Si ritiene dunque che la Corte,in camera di consiglio ai sensi degli art. 375 e 391 cod. proc. civ. dovrà procedere alla correzione degli errori materiali suddetto contenuti nella motivazione e nel dispositivo della menzionata sentenza 19595/09 sostituendo tutte le volte in cui il prenome della ricorrente è inesattamente indicato come ” R.” quello esatto ” R.”; e nel dispositivo all’intero nome errato ” I.M.” quello esatto ” R. F.”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. -Conseguentemente deve procedersi alla correzione degli indicati errori materiali nei termini di cui alla relazione.

P.Q.M.

La Corte,dispone correggersi la sentenza 10 settembre 2009, n. 19095 di questa Corte, sostituendo nella motivazione il prenome della ricorrente erroneamente indicato come ” R.” con quello esatto ” R.” e nel dispositivo all’intero nome errato ” I. M.”, quello esatto ” F.R.”.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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