Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24534 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24534 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 22688-2012 proposto da:
MELUCCI

LUCIANO

elettivamente

MLCLCN39P24H274R,

domiciliato in ROMA, VIA CUBONI 12, presso lo studio
dell’avvocato NOTO ELISA (STUDIO MACCHI DI CELLERE E
GANGEMI), rappresentato e difeso dall’avvocato
LAZZERETTI MARIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

2600

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI
ASSISTENZA A FAVORE
COMMERCIALI 80059790586;

DEI

PREVIDENZA ED

RAGIONIERI

E

PERITI

Data pubblicazione: 30/10/2013

- intimata Nonché da:

DI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE

PREVIDENZA ED

RAGIONIERI E PERITI

ASSISTENZA A FAVORE DEI

COMMERCIALI 80059790586, elettivamente domiciliata in

dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FUSILLO MATTEO,
GIOVANNI BERETTA, giusta procura speciale notarile in
atti;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro
MELUCCI

LUCIANO

MLCLCA39P24H274R,

elettivamente

domiciliato ‘n ROMA, VIA CUBONI 12, presso lo studio
dell’avvocato NOTO ELISA (STUDIO

GANGEMI),

MACCHI DI CELLERE E

rappresentato e difeso dall’avvocato

LAllERETTI MARIO, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 698/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 17/08/2011 R.G.N. 531/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

18/09/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDiNI;
udito l’Avvocato LAZZERETTI MARIO;
udito l’Avvocato BERETTA IOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per raccoglimento del ricorso principale, rigetto del

ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.6 – 17.8.2011, la Corte d’Appello di Bologna,
dopo avere esposto diffusamente in motivazione le ragioni per le

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali (qui di seguito, per brevità, indicata
anche come Cassa) avverso la pronuncia di prime cure che aveva
riconosciuto a Melucci Luciano il diritto alla liquidazione della
pensione di vecchiaia in misura superiore a quella erogatagli, nel
rispetto del principio del pro-rata, accolse l’appello e, per l’effetto,
respinse il ricorso introduttivo del giudizio.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Melucci Luciano
ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi e illustrato
con memoria.
L’intimata Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali ha resistito con controricorso,
spiegando ricorso incidentale fondato su quattro motivi e
depositando memoria.
Il ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso
la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia nullità della
sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione.

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quali avrebbe dovuto essere respinto il gravame proposto dalla

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione
di plurime disposizioni di legge in relazione alla decisione “assunta
con il dispositivo” della sentenza impugnata.

legge (art. 3, comma 12, legge n. 335/95 e art. 1 legge n. 414/91),
deducendo l’inapplicabilità del principio del pro rata in caso di riforma
strutturale della gestione previdenziale, realizzata anche mediante il
passaggio dal sistema retributivo (o a ripartizione) al sistema
contributivo (o a capitalizzazione).
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione di
legge (art. 3, comma 12, legge n. 335/95 e art. 1 legge n. 414/91),
deducendo l’inapplicabilità del principio del pro rata con riferimento ai
parametri insuscettibili di frazionamento nel tempo e di separata
valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse
normative.
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione di
legge (art. 3, comma 12, legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1,
comma 763, legge n. 296/06 e art. 1 legge n. 414/91), sostenendo
che lo ius superveniens costituito dal ridetto art. 1, comma 763,
legge n. 296/06, nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni in
materia previdenziale adottati dagli Enti ed approvati dai Ministeri
vigilanti prima della sua entrata in vigore, doveva essere interpretato
nel senso di comportare la validità e la legittimità sopravvenuta della
regolamentazione contenuta negli atti e deliberazioni anteriori con
efficacia retroattiva, ossia fin dalla loro emissione.

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Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione di

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale denuncia vizio di
motivazione, assumendo che la Corte territoriale, in relazione all’art.
1, comma 4, legge n. 414/91 e tenuto conto della data di

dovesse trovare applicazione il principio del pro rata.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro il
contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità
della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della
quale prevale il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura
in udienza, cristallizza stabilmente la disposizione emanata; ne
consegue che, in tale evenienza, resta esclusa l’applicabilità del
principio dell’integrazione del dispositivo con la motivazione, nonché
del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è
limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e
motivazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8894/2010).
Nella fattispecie all’esame il contrasto tra motivazione e dispositivo è
assoluto e insanabile, contenendo il dispositivo una statuizione
radicalmente contraria a quella enunciata e argomentata in
motivazione.
Il primo motivo del ricorso principale va quindi accolto, riconoscendo
la nullità della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento
del secondo motivo.
4. Condivide il Collegio il principio secondo cui, alla luce dei principi
di economia processuale e della ragionevole durata del processo,
come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, della

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maturazione del diritto alla pensione, non aveva motivato sul perché

Costituzione, nonché di una lettura costituzionalmente orientata
dell’attuale art. 384 cpc, ispirata a tali principi, una volta dichiarata la
nullità, con conseguente cassazione, della sentenza impugnata

la Corte di Cassazione, qualora sia posta, con altro motivo di ricorso,
una questione di mero diritto e su di essa si sia svolto il
contraddittorio e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto,
può direttamente decidere la causa nel merito, attuando il previsto
rimedio impugnatorio di carattere sostitutivo (cfr, Cass., n.
24914/2011).
Ispirato alla stessa logica giuridica, ancorché enunciato in relazione
a diversa fattispecie, è il principio enunciato da altro precedente di
questa Corte, secondo cui, alla luce dei principi di economia
processuale e della ragionevole durata del processo come
costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, della Costituzione,
qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione
di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto,
perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso
incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso
principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la
questione, purché su di essa si sia svolto il contraddittorio,
dovendosi ritenere che l’art. 384, comma secondo, cpc, come
modificato dall’art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisca alla
Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma
anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti

6

(nella specie, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo),

compensata con la realizzazione del principio di speditezza (cfr,
Cass., n. 5139/2011).
Deve quindi darsi ingresso alla disamina del ricorso incidentale,

gradi di giudizio e relative a questioni per la soluzione delle quali non
sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

5. Con la delibera del 7 giugno 2003 il Comitato dei delegati ha
introdotto, a far tempo dal primo gennaio 2004, il nuovo sistema
contributivo, in luogo del precedente sistema retributivo per il calcolo
delle pensioni, di talché, secondo il criterio del

i

pro rata,

professionisti iscritti alla Cassa in data anteriore al primo gennaio
2004 avrebbero ricevuto una pensione articolata in due quote, l’una
sino al 31 dicembre 2003, di carattere retributivo, l’altra dal gennaio
2004, contributiva.
Detta delibera non è stata, né è sospettabile di illegittimità, posto che
la possibilità di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo
delle pensioni dei liberi professionisti è espressamente contemplato
dalla legge regolatrice vigente al momento della delibera, ossia
dall’art. 3, comma 12 della citata legge n. 335/95, che nell’ultima
parte prevede che “Gli enti possono optare per l’adozione del
sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”.

La controversia nasce dal fatto che, con la precedente delibera del
22 giugno 2002, era stato modificato il sistema di calcolo delle
pensioni: si trattava ovviamente di pensioni “retributive” e, quindi,
commisurate ai redditi professionali, perché, mentre con il sistema

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siccome vertente su temi già oggetto di contraddittorio nei precedenti

precedente si prendevano a base della pensione i quindici migliori
redditi degli ultimi venti anni anteriori alla maturazione del diritto a
pensione, con la delibera del 2002 si era previsto invece che la

professionali annuali”;

con la successiva delibera delibera del

20.12.1003 il termine di riferimento venne ulteriormente modificato,
ricollegandolo alla “media degli ultimi 24 redditi professionali”.
La Cassa solleva sostanzialmente tre questioni: con la prima
(secondo motivo del ricorso incidentale) assume che il principio del
pro rata non sarebbe applicabile, in via assoluta; con la seconda

(primo motivo) che la regola del pro rata di cui al citato art. 3 della
legge n. 335/95 non opererebbe nel caso in esame, perché non
concernente un mero processo di riequilibrio finanziario, ma una
riforma integrale dell’ordinamento attraverso il passaggio dal sistema
retributivo a quello contributivo; con la terza (terzo motivo) che le
modificazioni introdotte e in contestazione avrebbero in ogni caso
ricevuto sanatoria ad opera dello ius superveniens di cui all’art. 1,
comma 763, della citata legge 296/2006.
Le anzidette questioni sono già state esaminate dalla giurisprudenza
di questa Corte (cfr, in particolare, Cass., n. 8847/2011 e altre
conformi; Cass., nn. 13609/2012; 18556/2012; 18920/2012), che le
ha risolte in senso contrario a quanto sostenuto dalla ricorrente
incidentale; il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendoli,
a tali orientamenti di questa Corte, non contenendo le doglianze

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pensione dovesse essere liquidata in base “alla media di tutti i redditi

svolte dalla ricorrente incidentale profili che non siano già stati
esaminati.
6. Il nuovo sistema di calcolo determina una diminuzione

risultato secondo il sistema precedente e, quindi, una minor misura
di quella quota della pensione retributiva, maturata fino al 31
dicembre 2003: di qui la controversia, con la quale sono state
chiesto le differenze di pensione, sostenendo che detta quota
doveva invece essere mantenuta intatta in forza della la regola del

pro rata sancita dall’art. 3, comma 12, della legge 335/95, che recita
per quanto qui interessa: “Nel rispetto dei principi di autonomia

affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli
enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di
bilancio in attuazione di quanto previsto dall’ad. 2, comma 2, del
predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle
risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’ad. 2, comma 2, del
predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di
variazione delle aliquote contributive, di nparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in
relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. …. Gli enti possono
optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della
presente legge”.

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sull’ammontare delle pensioni rispetto a quello che sarebbe stato il

In realtà occorre tener conto del carattere assolutamente speciale
dei regolamenti di delegificazione previsti in generale, e disciplinati
nella formazione, dall’art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n.
«destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva

“assoluta” di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in
conformità a nuove “norme generali regolatrici della materia” stabilite
con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni
legislative sostituite» (Corte cost. n. 376 del 2002); tale disposizione,

pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere
generale, cosicché la deviazione da esso, ad opera della legge
ordinaria, è di stretta interpretazione; pertanto, laddove il legislatore
“delegante” ha inteso assegnare alla fonte subprimaria delegata
anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni
collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente
(ad es. per i regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non
economici di cui all’art. 27 dl.vo 30 marzo 2001, n. 165, facoltizzati a
dettare norme “anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che
li disciplinano”).

Ciò non è avvenuto nella presente vicenda.
Il dl.vo 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita
dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha
trasformato in persone giuridiche private gli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui la Cassa di
previdenza ragionieri, e, nel nuovo contesto profondamente
riformato, ha posto alle Casse “privatizzate” l’obiettivo di assicurare

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400,

l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante
l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far

e 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere
regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle
fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo
autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa
approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed
astratte.
A tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata
dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i
limiti ad essa imposti” (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è

aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”, ma in
realtà le suddette disposizioni del dl.vo n. 509 cit. non hanno affatto
attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di
regolamenti di delegificazione di cui al citato art. 17, comma 2, della
legge n. 400/88, sicché ad essi — e, quindi, anche all’emanando
Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri — non è stato
consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali
sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare
dall’art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, che costituisce il
riferimento normativo centrale per l’esito di questa controversia e che
ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa
delle Casse privatizzate.

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ciò l’art. 1, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 2, comma 2,

Ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa
l’opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la
legge (art. 1, comma 763, della legge n. 296/06) e non il

6.111 predetto art. 3, comma 12, legge n. 335/95, per i sistemi
previdenziali delle Casse private, nel testo originario ha da una parte
ribadito l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio e della stabilità delle
rispettive gestioni da realizzarsi in un arco temporale non inferiore a
quindici anni; dall’altra ha previsto una sorta di delega, facoltizzando
gli enti privatizzati suddetti ad adottare provvedimenti di variazione
delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di
rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
pensionistico; inoltre, in particolare, le Casse avrebbero potuto
optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della
presente legge.
Nel far ciò il legislatore ha tuttavia previsto una garanzia specifica,
posto che nel caso di “introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti” avrebbe operato comunque il rispetto del

principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate.
In riferimento a tale criterio può dunque in generale considerarsi che
gli assicurati hanno, non già un mero interesse di fatto al futuro
trattamento pensionistico, ma una “posizione previdenziale” già
maturata e che appartiene al patrimonio dell’assicurato come diritto
al montante complessivo della contribuzione già versata; ciò non
vuol dire che ci sia un diritto quesito alla pensione calcolata secondo

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Regolamento della Cassa.

un più favorevole criterio previgente – tra quelli in vigore al momento
del versamento della contribuzione – rispetto a quello vigente al
momento del collocamento in quiescenza; ma neppure, al contrario,

cosicché, quanto ai criteri di calcolo, il legislatore ordinario potrebbe
liberamente determinarli nell’esercizio della sua discrezionalità.
C’è una soglia minimale di trattamento pensionistico corrispondente
alla “posizione previdenziale” già maturata via via nel corso della vita
lavorativa secondo un criterio sinallagmatico (contribuzione versus
prestazione); l’ammontare della contribuzione fino ad un certo
momento accumulata dall’assicurato ha un suo valore economico in
termini di potenziale rendita vitalizia: una sorta di “maturato
previdenziale” che non può essere sterilizzato dal legislatore.
“Quindi il sistema previdenziale pubblico e privato ha un’intrinseca
soglia minimale di protezione, derivata – e garantita a livello
costituzionale – dal criterio di “adeguatezza” prescritto dall’ad. 38,
secondo comma, Cost e modulata diacronicamente in quanto
dipendente dalla variabilità di plurimi parametri che concorrono a
definirla (primo tra í quali il coefficiente che esprime l’aspettativa di
vita); ciò che porta a negare validità alla tesi, sostenuta dalla difesa
della Cassa, secondo cui l’assicurato avrebbe soltanto una mera
aspettativa di fatto ad un trattamento pensionistico (di anzianità o di
vecchiaia)” (così, testualmente, Cass., n. 13609/2012, cit.).
6.2 Nel presente giudizio viene specificamente in rilievo la garanzia

del comma 12 dell’art. 3 nella versione originaria applicabile nella

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che l’assicurato abbia solo una mera aspettativa alla pensione,

specie ratione temporis; in forza di tale garanzia le Casse erano sì
facoltizzate a variare le aliquote contributive e a riparametrare i
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del

criterio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto
alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti;
conseguentemente la eventuale diversa regolamentazione (poi in
effetti realizzatasi) avrebbe dovuto far salva la quota di trattamento
pensionistico relativo all’anzianità contributiva maturata fino alla
riforma con lo stesso meccanismo del comma 12 dell’art. 1: una
quota A calcolata con i previgenti criteri (più favorevoli); una quota B
calcolata con i nuovi (meno favorevoli) criteri; in questo modo era
certamente rispettata la soglia minima di garanzia del maturato
previdenziale e veniva apprestata una garanzia “forte”, perché tutta
la quota A sarebbe stata calcolata con i previgenti (più favorevoli)
criteri.
Inoltre il criterio del pro rata era sganciato dall’eventuale possibile
passaggio dal sistema retributivo e quello contributivo, cosicché
qualsiasi aggiustamento delle aliquote contributive o
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico, complessivamente
peggiorativo per gli assicurati, si sarebbe associato ex lege a questa
garanzia.
La garanzia “forte” testé ricordata sarebbe stata resa meno rigida
soltanto con la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 763, legge n.

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trattamento pensionistico, ma ciò avrebbero potuto fare rispettando il

296/06); ma fino a quella data il potere regolamentare della Cassa si
sarebbe dovuto confrontare con tale garanzia del pro rata.
Tenuto conto che la pretesa diretta al ricalcolo del trattamento

deve rilevarsi che è proprio in tale lasso di tempo che si è avuto il più
radicale punto di svolta, perché si è passati dal sistema retributivo a
quello contributivo con l’introduzione di due quote di pensione — A
(retributiva) e B (contributiva) — in simmetria con la riforma del 1995
(v. art. 1, comma 12, I. n. 335 del 1995). Più in particolare
intervennero tre delibere: quella del 22 giugno 2002 (per cui si
calcolano – al fine della determinazione della quota A di pensione tutti i redditi professionali annuali); quella del 7 giugno 2003 (con la
quale si introduce – con finalità dissuasiva – il criterio c.d. della
neutralizzazione, con coefficienti di riduzione del trattamento
pensionistico di anzianità in ragione dell’età anagrafica); quella del
20 dicembre 2003 (con la quale si calcolano – sempre al fine della
determinazione della quota A di pensione – i redditi professionali
degli ultimi 24 anni, con una modifica in termini più favorevoli per i
pensionati, ma comunque peggiorativi rispetto alla previgente
disciplina regolamentare, della delibera del 22 giugno 2002).
Quindi la complessiva normativa regolamentare di risulta – per tale
intendendosi quella posta dalle tre delibere suddette – prevede
pensioni liquidate col criterio interamente retributivo, secondo i criteri
previgenti, se maturate in data antecedente al 31 dicembre 2003,
mentre, per quelle maturate successivamente, prevede una quota A

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pensionistico fa riferimento alle modifiche intervenute nel 2002-2003,

(retributiva), determinata considerando la media dei redditi degli
ultimi 24 anni come base di calcolo limitatamente all’anzianità
contributiva maturata fino al 31 dicembre 2003, e una quota B

prima della modifica regolamentare del 2003 la pensione – come già
rilevato – era calcolata con il criterio interamente retributivo non solo,
ma anche secondo i parametri più favorevoli del 1997.
6.311 problema che si pone è dunque se il principio del pro rata si
applichi, o no, anche al criterio di calcolo della quota A (retributiva)
che, nel 2002-2003, è stata regolamentata in termini meno favorevoli
per i pensionati e alla risposta affermativa già data dalla
giurisprudenza di questa Corte occorre dare continuità per le ragioni
già sopra indicate: il criterio del pro rata è formulato dall’art. 3,
comma 12, legge n. 335/95 in termini generali con riferimento
all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti» (della

Cassa) e quindi il dato testuale della disposizione non autorizza a
distinguere tra modifiche peggiorative del criterio retributivo e
modifiche peggiorative a seguito dell’applicazione del criterio
contributivo. In ogni caso all’anzianità già maturata corrisponde una
quota di pensione (la quota A) non solo calcolata con il criterio
retributivo e non già contributivo, ma anche calcolata secondo i
previgenti (più favorevoli) parametri. Si tratta quindi di una
complessiva, ma specifica, clausola di non regresso (e non già di
trattamento di miglior favore) operante dopo la riforma del 1995 (I. n.
335/95).

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(contributiva) per l’anzianità contributiva successiva a tale data;

Non occorre quindi fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo
via via modificato nel tempo a partire dalla legge n. 160 del 1963, poi
seguita dalla legge n. 1140 del 1970, quindi dalla legge n. 414 del

2002-2003; si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per
le Casse privatizzate, dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/95 e quindi
opera solo dall’entrata in vigore di tale legge di riforma ed in
relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche incidenti sulla determinazione della quota A e, quindi, con
riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione
di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali
pregresse anzianità.
Questa interpretazione ampia del principio del pro rata – non limitata
quindi al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo – non
solo ha il supporto testuale dell’art. 3, comma 12, citato, ma – come
già osservato – risponde ad un’esigenza generale di “adeguatezza”
del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 38, secondo comma,
della Costituzione, da cui può estrarsi la regola di una insopprimibile
soglia minima di trattamento pensionistico corrispondente al
maturato previdenziale: “Il quale non necessariamente coincide con
il criterio del pro rata, ma, essendo questo l’unico (all’epoca) previsto
dal legislatore, un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 3, comma 12, cit., che si aggiunge e rafforza il canone
dell’interpretazione testuale, conduce a ritenere ampio l’ambito di
operatività di tale criterio, applicabile quindi anche alle modifiche in

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1991, e poi dalle delibere del 1997 e da ultimo dalle delibere del

peius dei soli criteri di calcolo della quota retributiva della pensione”

(così, testualmente, Cass., n. 13609/2012, cit.).
6.4 Le considerazioni che precedono determinano l’infondatezza

incidentale, nonché di quelle svolte con il quarto, ove
sostanzialmente viene dedotta la violazione dell’art. 1 legge n.
414/91, con particolare riferimento alla valorizzazione del momento
di maturazione del diritto alla pensione, posto che il principio deve
essere comunque coordinato con la ricordata necessità del rispetto
della regola del pro rata; riguardo al quarto motivo è peraltro
assorbente il rilievo della sua inammissibilità, poiché, secondo il
condiviso orientamento di questa Corte, la violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, cpc, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di
una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché tale vizio
è riferito dall’art. 360, comma 1, n. 5, cpc alla ricostruzione della
concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della
giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr,

ex

plurimis, Cass., nn. 228/1995; 5271/2002).

6.5 Le argomentazioni già svolte conducono pianamente al rigetto
anche del primo motivo del ricorso incidentale, con cui si sostiene
che l’art. 3, comma 12, della legge n. 335/95 imporrebbe
l’applicazione del principio del

pro rata

solo nei casi di

“riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio

18

delle doglianze sollevate con il secondo motivo del ricorso

di determinazione del trattamento pensionistico” e non già nei casi di

opzione per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
Il tenore testuale della norma non consente infatti questa

regola del pro rata proprio nei casi in cui il mutamento di legislazione
è più vistoso e incide maggiormente sui trattamenti pensionistici ed
imporlo, invece, quando le modifiche deliberate potrebbero apportare
solo lievi variazioni all’ammontare delle pensioni spettanti. Infatti, è
proprio nei casi di “rivoluzioni” del sistema che si fa più acuta
l’esigenza di salvaguardare i diritti in via di maturazione, evitando di
sottoporre “l’intera” anzianità assicurativa acquisita nel vigore della
vecchia normativa ad una normativa nuova, meno favorevole,
emanata poco prima del conseguimento del diritto, che, in alcuni
casi, opera solo per gli ultimi anni o, addirittura, per gli ultimi mesi.
Non è un caso, come già osservato dalla sentenza di questa Corte n.
24202/2009, che la più importante fattispecie di pro rata sia stata
introdotta proprio dalle legge n. 335/95, che ha introdotto, per le
pensioni Inps, il mutamento del sistema pensionistico da retributivo a
contributivo. D’altra parte anche il sistema del pro rata rientra
nell’ambito di previsione dell’art. 1, comma 2, della medesima legge
335/95, che recita “Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre
eccezioni o deroghe alla presente legge, se non mediante espresse
modificazioni delle sue disposizioni”.

19

interpretazione e, in ogni caso, sarebbe incongruo escludere la

La ricordata successione delle deliberazioni assunte sul punto dalla
Cassa non inficia tali considerazioni, trattandosi comunque di
modificazioni che, seppure in misura diversa, hanno alterato, in

trattamento pensionistico quale risultante dall’applicazione della
regola del pro rata.
6.6 L’art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) ha sostituito il primo ed il secondo periodo dell’art.
3, comma 12, legge n. 335/95; ribadito l’obiettivo, da perseguire ad
opera delle Casse privatizzate, di assicurare l’equilibrio di bilancio e
la stabilità delle gestioni previdenziali in un arco temporale non
inferiore a trenta anni, il legislatore ha facoltizzato gli enti medesimi,
sulla base del bilancio tecnico della gestione previdenziale, ad
adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio
finanziario di lungo termine “avendo presente il principio del pro rata
in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto
conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”; ha poi

aggiunto che sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia
previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed
approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore
della legge medesima.
Deve rilevarsi che non si tratta di norma di interpretazione autentica,
non avendone né la tipica formulazione testuale, né il contenuto;
trattasi invece di una norma a carattere innovativo, che, in

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pregiudizio dell’avente diritto, l’ammontare della liquidazione del

particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all’originario art.
3, comma 12, nella formulazione della legge n. 335/95, con un
principio similare, ma meno rigido: non è più previsto il “rispetto del
ma occorre che le Casse privatizzate

nell’esercizio del loro potere regolamentare, abbiano “presente il
principio del pro rata” nonché “i criteri di gradualità e di equità fra
generazioni”; tutto ciò a partire dal 1 0 gennaio 2007.

Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del
pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di

equità fra generazioni; in questo modo lo spazio di intervento delle
Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione
previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già
assicurato a beneficio dei nuovi assicurati; tale sarebbe la
rideterminazione della quota retributiva della pensione secondo i
criteri delle menzionate delibere del 2002-2003 della Cassa; la
questione non è tuttavia da approfondire nel presente giudizio,
atteso che nella specie il pensionamento dell’assicurato è
intervenuto prima del 1° gennaio 2007, quando non era ancora
operante la modifica dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/95.
La menzionata clausola di salvezza per la precedente normativa
regolamentare delle Casse di cui all’art. 1, comma 763, legge n.
296/06 non costituisce validazione

ex post della normativa

regolamentare della Cassa nella parte in cui non ottemperava
all’ampia prescrizione del “rispetto del principio del pro rata” per
l’obiettiva irragionevolezza intrinseca che ne conseguirebbe (in

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principio del pro rata”,

disparte la violazione dell’affidamento nella stabilità della normativa
vigente che ha una valenza particolare nella materia pensionistica:
per la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata di

potrebbero coesistere – per la contraddizione che non lo consente due prescrizione opposte: da una parte il previsto obbligo per le
Casse di tener “presente il principio del pro rata” nella propria
normativa regolamentare (futura, ossia successiva al 1° gennaio
2007); dall’altra la (pretesa) legittimità ex tunc (come tale operante
fino al nuovo esercizio del potere regolamentare delle Casse) di una
precedente normativa regolamentare che non avesse ottemperato
alla prescrizione del “rispetto del principio del pro rata”, quale che
fosse stato lo scostamento da tale obbligo.
Inoltre, anche sotto il profilo letterale, “far salvo” un provvedimento
significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge,
ma non anche che esso sia conforme a legge, di talché gli atti ed i
provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006
rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti maturati
entro il 2006, come nella specie, deve essere vagliata alla luce del
vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare
ratione temporis.
Invece la salvezza prevista dalla legge finanziaria del 2006 è
funzionale a coprire il periodo successivo all’entrata in vigore di tale
legge, allorquando le regole dettate per le delibere erano già state
modificate, ma non si era avuto ancora il tempo di adottarne di

22

tale disposizione v. Corte Costituzionale n. 263 del 2009): infatti non

nuove secondo le prescrizioni del nuovo sistema; si tratta in
definitiva di una norma transitoria per non paralizzare l’attività degli
enti (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8847/2011, cit.).

nunc, non possono quindi rilevare in questa causa, avente ad

oggetto un trattamento pensionistico maturato prima del 1° gennaio
2007.
Neppure rileva, ancora ratione temporis, nel presente giudizio lo jus
supetveniens costituito dall’art. 24, comma 24, decreto legge 6

dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nel dettare per le
Casse privatizzate ai sensi del dl.vo n. 509/94 ulteriori prescrizione
per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche, ha generalizzato, quanto all’applicazione
del pro rata agli iscritti alle relative gestioni, il sistema contributivo
(comma 2 del medesimo art. 24) in mancanza di diversa disciplina
regolamentare della Cassa stessa.
Ne discende l’infondatezza anche del terzo motivo del ricorso
incidentale.
7. In definitiva il ricorso principale va accolto, mentre quello

incidentale deve essere rigettato.
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel
merito, va rigettato l’appello proposto avverso la pronuncia di prime
cure.

23

Le innovazioni introdotte dalla normativa del 2006, operando ex

Le spese del grado d’appello vanno compensate, considerando che
al momento della proposizione del gravame non poteva dirsi ancora
pienamente affermata, nella giurisprudenza di legittimità,

Tanto non sussistendo all’atto della proposizione del ricorso
incidentale, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del principale,
dichiara assorbito il secondo e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto avverso
la pronuncia di prime cure; compensa le spese del grado d’appello e
condanna la ricorrente incidentale alla rifusione delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.050,00
(cinquemilacinquanta), di cui euro 5.000,00 (cinquemila) per
compenso, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013.

l’interpretazione della normativa di riferimento qui accolta.

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