Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24534 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati CICCOPIEDI FRANCESCO, CICCOPIEDI GIUSEPPE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della SALIERNO & SIGNORIELLO SNC;

– intimata –

avverso il decreto n. 5115/09 del TRIBUNALE di BENEVENTO

dell’8/04/2010, depositato il 09/04/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,rilevato che sul ricorso n. 13073/10 proposto da A. M. nei confronti del Fallimento Salierno e Signorello snc il relatore ha depositato la motivazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

considerato:

che A.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso il decreto del Tribunale di Benevento, depositato il 9.4.10, con cui veniva ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata il credito di lavoro della opponente per la somma di Euro 603,42;

che non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato.

Osserva:

Con i due motivi di ricorso il ricorrente lamenta la mancata ammissione dell’intero credito fatto valere ammontante a Euro 2709,40, assumendo che il tribunale non aveva esaminato due decreti ingiuntivi che erano stati prodotti in aggiunta alla sentenza del giudice del lavoro, da cui risultava l’ulteriore credito.

Il ricorso appare inammissibile sotto due diversi profili.

Anzitutto, lo stesso non presenta una adeguata esposizione dello svolgimento del processo. Risulta infatti menzionata solo la domanda di ammissione al passivo, mentre nulla viene esposto circa la decisione del giudice delegato e circa il successivo giudizio di opposizione allo stato passivo.

In secondo luogo, il ricorrente con entrambi i motivi deduce un vizio a carattere revocatorio.

Laddove lamenta, infatti, il mancato esame dei due decreti ingiuntivi dai quali risulterebbe il proprio ulteriore credito, assume nella sostanza che il giudice sia incorso in un errore di percezione non avvedendosi della presenza in atti dei documenti costituiti dai due decreti ingiuntivi e abbia conseguentemente fondato la propria decisione su una rappresentazione erronea del fatto.

Tale vizio doveva essere dedotto con il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e non con l’ordinario ricorso per cassazione.

In tal senso questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il ricorso per cassazione, proposto sulla base della denuncia di un errore in cui sarebbe incorso il giudice del gravame di merito per avere ignorato il contenuto di un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, è inammissibile, non corrispondendo un errore di tal genere ad alcuno dei motivi per i quali l’art. 360 cod. proc. civ. consenta tale tipo d’impugnazione; peraltro, detto errore può essere eventualmente dedotto a fondamento del diverso rimedio previsto dall’art. 395 cod. proc. civ. (Cass. 6758/01; Cass. 12904/07).

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 23.1.11.

Il Cons. relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra per cui il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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