Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24534 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 02/10/2019), n.24534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 7398 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale e controricorrente incidentale –

contro

Eridania Sadam s.p.a., in persona del Consigliere Delegato e legale

rappresentante pro tempore T.P., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to

Andrea Zappalà, elettivamente domiciliata presso lo studio del

difensore in Roma, Via Ludovisi n. 16;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia – Romagna n. 10/01/2012, depositata il 31

gennaio 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 gennaio 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 10/01/2012, depositata il 31 gennaio 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, rigettava l’appello principale proposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Eridania Sadam s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè quello incidentale proposto dalla detta società nei confronti dell’Amministrazione avverso la sentenza n. 83/06/2007 della Commissione tributaria provinciale di Ferrara che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’atto di contestazione n. (OMISSIS) del 6.2.2006, con il quale l’Agenzia delle dogane, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, aveva richiesto a quest’ultima il pagamento di Euro 357.294,84 a titolo di sanzione pecuniaria, in relazione alla bolletta doganale (OMISSIS) del 10 aprile 2003, che, unitamente ad altre, e agli allegati certificati di origine Eur 1 – emessi a fronte di alcune operazioni di importazione dalla Repubblica Federale di Yugoslavia, ora Repubblica di Serbia e Montenegro di varie partite di zucchero, in regime preferenziale contemplato dal Reg. CE 18 settembre 2000, n. 2007 del 2000, – dopo un iniziale svincolo della polizza fideiussoria prestata dalla società e appuramento delle operazioni, a seguito del ritiro, in base a più approfondite indagini, da parte dell’autorità doganale serbo-montenegrina dei certificati Eul risultati non veridici, aveva costituito oggetto di un procedimento di revisione, che aveva condotto all’emissione dell’avviso di rettifica dell’accertamento n. (OMISSIS) del 12 agosto 2005;

– la CTR – nel confermare la sentenza di primo grado – in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) era infondato il motivo di appello principale con il quale era stato dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, avendo il giudice di primo grado chiaramente illustrato i motivi sottesi alla decisione con specifico riferimento alla sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna (n. 44/2007/1) che aveva annullato l’avviso di rettifica dell’accertamento per il recupero dei diritti doganali; 2) l’appello dell’Ufficio appariva carente nella specificazione delle doglianze previste a pena di inammissibilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, comma 1; 3) nel merito, avendo la CTR dell’Emilia-Romagna accolto l’appello della contribuente, con annullamento dell’avviso di rettifica dell’accertamento relativo ai contestati maggiori diritti doganali, era venuto meno il presupposto per l’applicazione delle conseguenti sanzioni, non potendo queste ultime sopravvivere alla dichiarata insussistenza della obbligazione tributaria;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste, con controricorso, la società contribuente, spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in un mezzo;

– SADAM s.p.a. – già Eridania Sadam s.p.a.- ha depositato memoria ex art. 380 bis1. c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso principale e, comunque, per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e art. 352 c.p.c., per avere la CTR- pur senza dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio e decidendo nel merito la questione controversa – affermato che il gravame era “carente nella specificazione delle doglianze”, ancorchè, l’Amministrazione, attraverso la denuncia di un vizio motivazionale della sentenza di primo grado e della fondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria, avesse chiaramente aggredito la decisione della CTP di annullamento dell’atto sanzionatorio in conseguenza della sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna (peraltro non passata in giudicato) di annullamento dell’avviso di rettifica dell’accertamento posto a monte;

– il motivo si profila inammissibile, per carenza di interesse del ricorrente, avendo la CTR, come, peraltro, premesso dalla stessa Agenzia, sebbene previa affermazione (ad abundantiam) della carenza di specificazione delle doglianze di gravame, deciso poi la controversia nel merito, rigettando l’appello principale e fondando la decisione di annullamento dell’atto di contestazione e irrogazione della sanzione sul riscontro dell’avvenuto annullamento dell’atto presupposto qual era l’avviso di rettifica di accertamento n. (OMISSIS) del 12 agosto 2005, con sentenza della CTR n. 44/2007/1 della CTR dell’Emilia-Romagna;

– con il secondo motivo del ricorso principale, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16,17 e 20, per essersi la CTR limitata a confermare l’automatismo invocato dalla contribuente tra l’annullamento, non definitivo, da parte della CTR dell’Emilia-Romagna dell’avviso di rettifica dell’accertamento e la caducazione anche degli atti sanzionatori, senza considerare che questi ultimi, come previsto dai cit. artt. 17 e 20, – in mancanza di giudicati esterni atti ad escludere la sussistenza dei fatti contestati sono autonomi rispetto agli avvisi di accertamento, potendo essere adottati con provvedimenti distinti ed essendo il relativo termine di decadenza del tutto svincolato dagli atti di contestazione delle violazioni e correlato al momento “in cui è avvenuta la violazione”; per cui, ad avviso della ricorrente, la legittimità degli atti sanzionatori avrebbe dovuto essere valutata dal giudice tributario in modo autonomo, indipendentemente dall’esito dei ricorsi proposti avverso gli avvisi di pagamento, in quanto, ove questi ultimi fossero stati definitivamente annullati per ragioni di merito, l’Amministrazione finanziaria avrebbe di conseguenza ritirato, in autotutela, gli impugnati provvedimenti sanzionatori;

– indipendentemente dalla fondatezza del motivo, va rilevato che come dedotto peraltro anche dalla ricorrente – è intervenuta la sentenza n. 5388 del 2012 con la quale la Corte di cassazione, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente avverso l’atto impositivo n. (OMISSIS) del 12 agosto 2005 (sentenza in relazione alla quale è stato, altresì, rigettato il ricorso per revocazione con sentenza n. 8144 del 2016); ciò in ossequio al principio per cui “l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicchè, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione” (Cass. n. 16847/18); nella specie, dunque, al fine di evitare giudicati contrastanti, va rilevato d’ufficio il giudicato in ordine alla causa pregiudiziale (avente ad oggetto l’atto impositivo) formatosi successivamente alla sentenza impugnata sulla causa pregiudicata (avente ad oggetto il provvedimento di irrogazione di sanzioni);

– con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,artt. 342 e 112 c.p.c., per non avere la CTR – a fronte della rilevata carenza di specificazione delle censure proposte dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado – dichiarato, in ossequio all’art. 342 c.p.c., e art. 53 cit., l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle dogane e per non avere la CTR pronunciato sull’eccepita – nelle controdeduzioni in sede di appello – inammissibilità 1) del primo motivo di gravame concretantesi nelle dedotta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., comma 6”, oltre che per la formulazione dello stesso, non potendo il vizio di motivazione costituire un valido motivo di impugnazione; 2) del secondo motivo di appello in quanto avanzato senza la necessaria autorizzazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 52, comma 2;

– il ricorso incidentale è infondato;

– infatti, la CTR, da un lato, ha riportato per esteso il contenuto delle eccezioni di inammissibilità dell’appello proposte dalla società contribuente così dimostrando di averle prese in considerazione e, dall’altro, avendo proceduto all’esame nel merito della controversia – che presuppone l’ammissibilità dell’appello – ha senz’altro implicitamente rigettato le eccezioni medesime;

– in conclusione, va rigettato il ricorso incidentale e pronunciato sul ricorso principale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso incidentale e pronunciando sul ricorso principale: cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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