Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24533 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PESCIA ((OMISSIS)) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato BOGGIA MASSIMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO PASTORELLI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SAN FREDIANO;

– intimato –

avverso il decreto n. 51/2010 del TRIBUNALE di PISTOIA del

25/03/2010, depositato il 29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che sul ricorso n. 12166/10 proposto dal Comune di Pescia nei confronti del Fallimento San Frediano il relatore ha depositato la motivazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati: considerato:

che il Comune di Pescia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo avverso il decreto n. 51/10 del Tribunale di Pistola con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da esso Comune proposto avverso l’esclusione del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 4 per il credito tributario per ICI ammesso al passivo soltanto in via chirografaria.

che non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato.

Osserva:

Con l’unico motivo di ricorso il Comune ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che al credito fiscale per ICI fosse attribuibile il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 4.

Lo stesso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto occasione di chiarire che il privilegio generale sui mobili, istituito dall’art. 2752 c.c., u.c., a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931, perchè introdotta successivamente con il D.Lgs. n. 504 del 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un’interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.

(Cass. Sez. un. 11930/10).

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio. Roma 20.12.10. Il Cons. rel.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra il ricorso va accolto. Il decreto impugnato va di conseguenza cassato e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’ammissione del credito della società ricorrente al passivo del fallimento con il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., n. 1.

La novità della questione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio. Roma 20.12.10. Il Cons. rel.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra il ricorso va accolto. Il decreto impugnato va di conseguenza cassato e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’ammissione del credito della società ricorrente al passivo del fallimento con il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., n. 1.

La novità della questione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette con il privilegio richiesto il credito della ricorrente al passivo del fallimento; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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