Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24533 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.18/10/2017),  n. 24533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28897-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G., D.M., D.F.M., elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE DELLE PROVINCE 184, presso lo studio

dell’avvocato MARIA TERESA PATERNOSTER, rappresentati e difesi

dall’avvocato EUGENIO RONCO MUNICCHI giusta delega in calce;

– controricorrenti –

e contro

G.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 175/2010 della COMM.TRIB.REG. della Liguria,

depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato PATERNOSTER per delega

dell’Avvocato MUNICCHI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto del 12.4.2000, registrato il 20.4.2000, G.M. cedeva alla società S.B.M. di F.G. e C. s.a.s. un complesso di beni, siti nel Comune di (OMISSIS), costituito da un fabbricato (valutato Lire 882.000.000), un terreno scoperto e l’antistante area di spiaggia (valutati Lire 132.000.000), attrezzature adibite ad attività di campeggio (valutate lire 30.000.000) per un valore complessivo di Lire 1.050.000.000.

L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con il quale, ritenuto che oggetto della cessione non fosse un immobile ma un complesso di beni organizzati adibiti all’esercizio dell’attività campeggio, costituenti un azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c., accertava una plusvalenza, assoggettabile a tassazione separata a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, lett. h) bis (ora art. 67) determinata in Lire 785.077.000, corrispondente alla differenza tra il corrispettivo percepito (Lire 1.050.000.000) ed il valore netto al momento della acquisizione per successione (Lire 264.923.000).

Contro l’avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova che con sentenza n. 309 del 2007 lo accoglieva parzialmente, riducendo la plusvalenza all’imponibile di Lire 30.000.000 costituito dal valore delle sole attrezzature.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 7.10.2010.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il domiciliatario della contribuente trasmetteva certificato di morte di G.M. deceduta il (OMISSIS).

Questa Corte con ordinanza del 15.6.2016 disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso agli eredi di G.M..

D.F., D.G. e D.M., in qualità di eredi, resistono con controricorso. Chiedono di dichiarare inammissibile il ricorso perchè tardivo; in subordine ne chiedono il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome notificato dopo il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., è infondata.

L’originaria notificazione del ricorso effettuata in data 22.11.2011 nel domicilio eletto da G.M., anche ipotizzando che fosse viziata da nullità, non è in ogni caso notificazione inesistente secondo i parametri di distinzione tra nullità ed inesistenza stabiliti da questa Corte con sentenza Sez.U. n. 14916 del 20/7/2016. La rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, disposta da questa Corte con l’ordinanza 15.6.2016, è stata ritualmente effettuata dalla parte nei termini prescritti.

1. Primo motivo di ricorso: “insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″, poichè la sentenza impugnata si limita a rinviare per relationem alla sentenza della Commissione tributaria provinciale… le lacune sono tali da rendere la motivazione non solo insufficiente ma addirittura apparente e quindi affetta da nullità”.

Il motivo è inammissibile poichè opera una mescolanza e sovrapposizione di ragioni d’impugnazione eterogenee, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; in tal modo, da un lato, costituisce una negazione della regola della chiarezza nella indicazione dello specifico motivo di censura, e, dall’altro, richiede un intervento di supplenza della Corte, volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure. (Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790).

2. Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui, dopo aver ammesso l’esistenza di una plusvalenza tassabile, la limita unicamente all’importo di Lire 30.000.000 relativo alle sole attrezzature inerenti l’attività di campeggio.

Il motivo è fondato con riferimento al dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione. Il giudice di appello afferma che il complesso dei beni ceduti (fabbricato, terreno scoperto, attrezzature da campeggio) sono indicati, nell’atto notarile, come “inerenti l’attività di campeggio”; che i terreni e le attrezzature, originariamente relativi ad una azienda agricola, sono stati destinati a campeggio e modificate in strutture recettive accessorie. Tuttavia conclude, in contraddizione con le premesse esposte e senza fornire adeguata giustificazione argomentativa, che la tesi della Agenzia delle Entrate, secondo cui la cessione ha avuto ad oggetto un complesso di beni costituenti azienda poichè adibiti all’esercizio dell’attività di campeggio, “è rimasta priva di opportuni elementi probatori”.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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