Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24533 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 16/03/2018, dep. 05/10/2018), n.24533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7528-2015 proposto da:

Z.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLA TELATIN giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA OSPEDALE CIVILE MAGGIORE BORGO TRENTO

in persona del legale rappresentante pro tempore e Commissario

Liquidatore Dott. C.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

GRAZIOSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

SIMEONI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’inammissibilità, in via del

tutto subordinata, rigetto;

udito l’Avvocato CARLA TELATIN;

udito l’Avvocato MARIA LUISA BELLINI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.M. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Verona l’Azienda Ospedaliera di Verona – Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento deducendo che in data (OMISSIS) era stato sottoposto ad intervento chirurgico per la asportazione di una neoplasia all’interno della colonna vertebrale; che si era poi verificato uno scivolamento delle lamine di osteosintesi con conseguente necessità di procedere ad un nuovo intervento per la loro rimozione; che da tale evento era conseguito un ictus cerebrale e relativi gravi danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva il nosocomio contestando la propria responsabilità in quanto le due operazioni erano state eseguite correttamente non vi era nesso causale tra le stesse e l’episodio di ictus.

2. Il Tribunale, con sentenza del 29 settembre 2007 rigettava la domanda dell’attore rilevando che dalle risultanze della consulenza tecnica era emersa l’insussistenza del nesso causale tra l’operato dei sanitari e l’insorgere dell’ictus.

3. Avverso tale decisione il danneggiato proponeva appello con atto notificato il 20 gennaio 2007. Si costituiva l’azienda appellata chiedendo il rigetto della impugnazione.

4. Con sentenza del 14 gennaio 2014 la Corte d’Appello di Venezia rilevava che all’esito della consulenza era stato escluso il nesso di causalità tra le due operazioni eseguite sul paziente e il successivo insorgere dell’emorragia cerebrale, che la metodologia scelta risultava corretta, come pure gli interventi, concludendo per il rigetto dell’impugnazione e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.

5. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione Z.M. affidandosi a quattro motivi. Resiste in giudizio con controricorso l’Azienda Ospedaliera di Verona, Istituti Ospitalieri in gestione liquidatoria, che deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la violazione degli articoli 2,3 e 32 della Costituzione e dell’art. 2043 c.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo del consenso informato che non sarebbe stato validamente espresso in quanto non preceduto da idonee informazioni da parte del medico operatore.

2. Rileva il ricorrente che la carenza del consenso informato era emersa sia nell’ambito della consulenza di ufficio depositata il 22 novembre 2005 in primo grado, che in quella depositata in sede di appello il 3 febbraio 2010, trattandosi di un consenso ritenuto in entrambe le sedi insufficiente e generico. Tale circostanza era stata segnalata dalla ricorrente nei capitoli di prova non ammessi dal Tribunale. Inoltre, l’attore aveva fondato la propria richiesta di risarcimento sulla base di errori medici e sul fatto che non era stato reso dedotto dei rischi dell’intervento.

3. Con il secondo motivo deduce l’omesso esame della perizia dei consulenti di ufficio depositata in sede di appello e del fascicolo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Nella fattispecie, ritenuta insufficiente l’attività istruttoria svolta in primo grado, la Corte territoriale disponeva una seconda perizia di cui ometteva l’esame, ponendo a fondamento della decisione risultanze contraddittorie ed affermando che il secondo intervento chirurgico era stato eseguito in via prudenziale, mentre i periti ne segnalavano l’urgenza.

4. Con il terzo motivo deduce l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso, decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, la relazione disposta in secondo grado, non valutata dalla Corte territoriale, accertava l’incertezza sull’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno e da ciò la Corte non traeva le dovute conclusioni.

5. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 83 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 difettando la procura alle liti rilasciata dalla parte convenuta con la conseguente nullità delle difese e all’onere probatorio sulla stessa gravante.

6. Preliminarmente va rilevato che la controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza della procura speciale. Nel caso di specie il ricorrente ha proposto il ricorso sottoscritto da difensori muniti di procura rilasciata a margine dell’atto di citazione. La questione è fondata ed il ricorso è inammissibile per mancanza di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.. La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicchè è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado (Sez. 3 -, Ordinanza n. 27540 del 21/11/2017, Rv. 646468 – 01 e negli stessi termini, Cass. n. 15895-2017 e Cass. n. 20016-16).

7. In ogni caso, il ricorso è inammissibile per l’assoluta inidoneità dell’esposizione del fatto. Infatti, il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile.

8. Oltre a tale considerazione dirimente, anche i singoli motivi, ove esaminabili, sarebbero destituiti di fondamento. Il primo è inammissibile poichè il ricorrente non ha documentato di avere sottoposto il giudice di appello tale specifico profilo. Pertanto la domanda è nuova e non può essere presente esame in sede di legittimità attesa la diversità delle questioni, una fondata sulla lesione del diritto, di autodeterminazione e l’altra sul danno alla salute. La prima fa riferimento agli artt. 2 e 13 Cost., la seconda all’art. 32 Cost. (Cass, 15 novembre 2013, n. 25764).

9. Il secondo motivo è, altresì, inammissibile poichè non ricorre l’ipotesi di omesso esame di un fatto storico principale o secondario che risulti dal testo della sentenza e dagli atti processuali, poichè le valutazioni espresse dal consulente di ufficio non costituiscono fatto storico, ma elemento assimilabile alla attività istruttoria. Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01).

10. In ogni caso dalla sentenza non emerge che sia stata disposta una nuova consulenza in appello e tale profilo non è allegato dal ricorrente, per cui il riferimento deve intendersi all’insufficiente valutazione dei chiarimenti resi dal medesimo collegio peritale in appello. Tali considerazioni, al contrario, sono espressamente prese in esame dalla Corte territoriale.

11. Il motivo terzo è inammissibile poichè viene reiterata l’omessa valutazione del contenuto delle conclusioni dell’elaborato redatto dai consulenti di ufficio, per cui sotto tale profilo la censura soggiace ai medesimi limiti già evidenziati con riferimento al motivo precedente.

12.In realtà parte ricorrente non lamenta l’omessa valutazione dell’elaborato peritale, ma tende a censurare l’errata applicazione del principio relativo all’onere della prova, sostenendo che nell’ipotesi di incertezza in ordine alla causa del peggioramento post-operatorio rimaneva a carico della struttura sanitaria l’onere di provare che l’aggravamento non era dipeso dall’attività dei sanitari. Pertanto la censura riguarda un profilo di violazione di legge ex l’art. 360 c.p.c., n. 3, ma omette del tutto di fornire la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale e la indicazione stessa delle norme violate.

13.In ogni caso la doglianza è manifestamente infondata, poichè ricade comunque sull’attore l’onere di allegare le inadempienze qualificate idonee a porsi come causa o concausa del danno (Cass. n. 27855 del 2013); solo in tale caso, sul presupposto della dimostrazione della sussistenza del nesso causale scatterà l’onere del convenuto di dimostrare che nessun rimprovero può esser rimosso o che questo sia dipeso da caso fortuito, fatto del terzo o che, comunque, non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato che dalle valutazioni peritali non era possibile affermare che, sulla base del principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, sussisteva un nesso causale e che l’espletamento di un differente comportamento da parte dei sanitari avrebbe evitato la verificazione dell’ictus.

14. Il quarto motivo è inammissibile poichè il ricorrente non indica la rilevanza ai fini della decisione e la questione avrebbe dovuto essere sollevata davanti al giudice di appello.

15. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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