Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24533 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 04/11/2020), n.24533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24581-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MADDALENA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180,

presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO FAGGIAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 733/2016 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, articolando un solo motivo, per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte n. 733/1/16, che, confermando la sentenza della CPT di Torino, ha annullato l’avviso di accertamento dell’Agenzia del Territorio, che, a fronte di denuncia di variazione DOCFA, proposta dalla Maddalena srl, riguardo ad un suo capannone industriale, aveva determinato una diversa rendita catastale. La CTR dichiarava inammissibile l’appello, rilevando che l’Ufficio appellante non aveva avanzato alcuna specifica censura alla decisione dei primi giudici, limitandosi reiterare i motivi già devoluti con il ricorso, spiegando il significato dei valori minimi di zona, riportato in accertamento e, pertanto, formulando una impugnazione generica.

La società contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di appello il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 affermando che la sentenza della CTR ha errato nell’affermare l’inammissibilità dell’impugnazione per genericità, posto che la decisione si pone in contrasto con i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte in materia di appello con la decisione n. 1200/2016.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Questa Suprema Corte ha già,ripetutamente, affermato il principio, che con la specie di causa appare coerente, e perciò da ribadire e convalidare, secondo cui: “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”. (Cass. sez.5 ordinanza n. 1200 del 2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14031 del 16/06/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4784 del 28/02/2011).

Orbene dalla stessa pronuncia impugnata si ricava che l’Ufficio si è limitato a riproporre i motivi devoluti con il ricorso posto che è la stessa Commissione giudicante a evidenziare che la parte appellante ha ribadito – con il gravame – le ragioni di impugnazione che erano state originariamente proposte. Nè può avere rilevanza alcuna – a questo proposito – che le ragioni di gravame siano state desunte (magari con lo strumento della pura e semplice trascrizione) dagli argomenti già valorizzati nell’atto introduttivo di primo grado, ben potendo la parte avvalersi delle ragioni già dispiegate al fine di nuovamente asseverare la fondatezza delle proprie tesi.

A tal proposito questa Corte ha già posto in evidenza che non compete al giudicante distinguere tra argomenti originali ed argomenti rielaborati o integralmente copiati, purchè questi si pongano in relazione di oggettivo contrasto con le ragioni su cui è fondata la pronuncia impugnata, perchè ciò qualifica – per conseguenza necessaria – l’intento critico che sostanzia l’impugnazione e che invece la Commissione giudicante ha ritenuto assente.

La pronuncia impugnata appare in contrasto con i richiamati principi di diritto, e pertanto erroneamente motivate nella parte in cui il giudicante si è limitato a considerare mancanti i motivi specifici di impugnazione, per il solo fatto che il gravame consistesse nella riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, senza verificare se ciò sostanziasse la necessaria contrapposizione critica rispetto agli argomenti sui quali è fondata la pronuncia di primo grado.

il ricorso va accolto perchè manifestamente fondato. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice del merito perchè si pronunci sull’appello, alla luce dei su richiamati principi e sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Piemonte che, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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