Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24532 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 04/11/2020), n.24532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24312-2016 proposto da:

A.C., A.B.V., A.M.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1424/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.C. in qualità di usufruttuario legale e rappresentante legale dei minori An.Cl.Ma., A.M.C. (oggi maggiorenne) e A.B.V., nudo proprietario, ricorrevano innanzi alla C.T.P. Di Roma avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS), con il quale l’Agenzia dell’Entrate rideterminava – ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 – la rendita catastale relativa all’unità immobiliare sita in Roma, (OMISSIS), piano (OMISSIS) scala (OMISSIS), microzona (OMISSIS), attribuendo, in luogo dell’originaria cat. A/2 cl. 4, la cat. A/2 classe 5, giustificando i nuovi valori sull’assunto che “il contesto urbanistico dell’immobile aveva subito degli enormi incrementi”.

1a. La CTP rigettava il ricorso compensando le spese in ragione della particolarità della materia trattata e la CTR confermava, in appello, la decisione, liquidando le spese di lite a carico dei contribuenti.

In particolare la CTR rilevava che l’Ufficio aveva indicato le fonti normative e amministrative che regolano la procedura di rideterminazione del classamento, chiarendo quali fossero i presupposti ed, individuando nel dettaglio, rispettivamente, gli scostamenti tra il rapporto del valore medio di mercato e il valore medio catastale, l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali e la circostanza che essi superavano la soglia ritenuta significativa del 35%, precisando che la microzona (OMISSIS) – in cui è situato l’immobile oggetto di revisione catastale – è stata interessata da una “progressiva trasformazione urbana e socio – economica” con un significativo ed aggiornato incremento della redditività rispetto a quella esplicitata dai classamenti catastali, rendendo, quindi, superato ed inattuale qualsiasi datato raffronto con le unità tipò, previste dal D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2- I contribuenti articolano tre motivi di ricorso;

a) Violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza per motivazione apparente perchè costituita dal mero richiamo alla motivazione della prima sentenza.

b) Motivazione apparente dell’avviso di accertamento in violazione della norma di cui L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, ed in relazione alla L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, ed in relazione all’ art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I giudici di merito negano che sia necessario il sopralluogo ma l’affermazione contrasta con la L. n. 241 del 1990, perchè non si può prescindere da una verifica in concreto dei luoghi, che non può essere sostituita dalla documentazione fotografica in atti. Gli indici della riqualificazione urbana sono richiamati genericamente ed il riferimento ai valori OMI basa su una presunzione semplice. Manca, inoltre, il riferimento alle caratteristiche edilizie dell’unità e del fabbricato che la comprende. In particolare i ricorrenti si dolgono che il riclassamento sia intervenuto dopo appena quattro anni da precedente classamento di ufficio

c) erronea applicazione del D.M. n. 55 del 2014, essendo state liquidati onorari ad un soggetto interno all’amministrazione che non ha qualifica di avvocato o procuratore.

2.a Il primo motivo di ricorso non è fondato. Il giudice dell’appello ha formulato una motivazione censurabile sotto il profilo della sufficienza ma improntata ad un ragionamento effettivo e compiuto sul piano della logica. Non merita, pertanto, la censura di mera apparenza.

2.a1 Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno già chiarito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”

2.a2 L’obbligo della motivazione è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598): nella specie, una motivazione è presente e dà conto del perchè la CTR ha ritenuto legittimo l’atto con il quale l’Ufficio ha elevato la categoria dell’immobile da A/2 a A/1 senza che ne fossero esplicitate le motivazioni in relazione alla sussistenza delle condizioni idonee ad inquadrare in concreto l’appartamento tra le abitazioni nella specifica categoria catastale.

2.b Anche il terzo motivo non è fondato.

2.b1 In tema di contenzioso tributario, all’Amministrazione finanziaria, assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2 bis, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell’identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato. (cass.24675/2011 – cass.23055/2019)

2.b2 L’Ufficio è stato difeso in giudizio da un proprio funzionario, con conseguente diritto alla liquidazione delle spese, ancorchè in misura ridotta, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 15. La norma citata prevede infatti la liquidazione delle spese a favore dell’ufficio tributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e a favore dell’Ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato.

2.b3 Lo specifico riferimento alle spese processuali ed alla riduzione percentuale dei soli onorari di avvocato conferma il diritto dell’Ente alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi del citato art. 15.

2.c E’, invece, fondato il secondo motivo, nella parte relativa alla omessa valutazione delle caratteristiche concrete dell’edificio.

2.c1 Va, innanzitutto, ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, nel respingere la eccezione di legittimità costituzionale avverso il peculiare strumento introdotto dalla L. 311 del 2004, art. 1, comma 335, afferma che l’obbligo della motivazione in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione di riaccatastamento, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento. In particolare la Consulta ha osservato che “…. la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

2.c2 Questa Corte ha affermato che, quando si tratta, come nel caso in esame, di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private, site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671 del 2019). E’ pertanto necessario che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento.

2.c3 L’amministrazione comunale è tenuta, in particolare, ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015). E’, pertanto necessario che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019 e che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

2.c4 Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019). Inoltre, “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso”.” (Cass. n. 23129/2018; Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 17413/2018; 17412/2018; 8741/2018); anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015).

2.c5 Ciò vale anche per i mutamenti di classe perchè, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona (v. Cass. 19990/2019).

2.c6 Così fissati i principi, la sentenza impugnata, che non valuta in concreto lo specifico immobile, deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., accoglie l’originario ricorso della contribuente. Il progressivo consolidamento della giurisprudenza di riferimento giustifica la integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e del presente grado.

P.Q.M.

Rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti.

Compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

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