Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24531 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24531 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 22086-2011 proposto da:
CIPOLLETTI

MASSIMILIANO

CPLMSM79L17C100H,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56
quarto piano, int. 8, presso lo studio dell’avvocato
BONACCIO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VALENTINI ALDO, giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

2401

contro

CIGAD S.P.A.

(già CIGAD CONSORZIO), ACQUAMBIENTE

MARCHE S.R.L. 02119730428;

Data pubblicazione: 30/10/2013

- intimate –

Nonché da:
ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L. 02119730428, in persona del
legale rappresentante pro tempore, alla quale si è
fusa per incorporazione la CIGAD S.P.A., entrambe

24, presso lo studio dell’avvocato PETTINARI LUIGI,
rappresentata e difesa dagli avvocati LUCCHETTI
ALBERTO, MASTRI ANTONIO, giusta delega in atti;
– controricorrentí e ricorrenti incidentali contro

CIPOLLETTI MASSIMILIANO CPLMSM79L17C100H;
– intimato –

avverso la sentenza n. 436/2010 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 06/10/2010 r.g.n. 151/07 +
altre;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/07/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato VALENTINI ALDO;
udito l’Avvocato LUCCHETTI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA

Udienza del giorno 2 luglio 2013 — Aula B
n. 10 del ruolo — RG n. 22086/11
Presidente: Roselli – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata — pronunciandosi in merito ai numerosi giudiz . iuniti
pendenti fra le parti, in merito alla vicenda in oggetto — così dispone, per quanto interessa in questa
sede: 1) respinge gli appelli principali di CIGAD s.p.a, (già Consorzio intercomunale gas acqua
depurazione — CIGAD) e di ACQUAMBIENTE MARCHE s.r.l. diretti ad ottenere, in parziale
riforma delle pertinenti sentenze, la condanna di Massimiliano Cipolletti al risarcimento dei danni
asseritamente subiti a causa delle gravi negligenze e delle inadempienze commesse dal Cipolletti,
nel corso del proprio rapporto di lavoro, iniziato alle dipendenze del suindicato Consorzio nel 1983;
2) accoglie la censura delle suddette appellanti principali avverso la sentenza che ha accertato il
diritto del Cipolletti alla qualifica di dirigente, solo nella parte riguardante la decorrenza di tale
qualifica superiore, che fissa all’ 1 marzo 1984; 3) respinge l’appello incidentale del Cipolletti
avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva, di rigetto della domanda dello stesso di
annullamento del licenziamento intimatogli dal CIGAD con le conseguenti pronunce di cui all’art.
18 St. lav.; 4) compensa per intero, tra le parti costituite, le spese giudiziali del grado di appello.
La Corte d’appello di Ancona, per quel che qui interessa, precisa che:
a) con sentenza non definitiva n. 1049/05 il Tribunale di Ancona ha, fra l’altro: 1) dichiarato il
diritto del Cipolletti all’inquadramento nella qualifica dirigenziale a decorrere dal primo aprile
1983; 2) condannato, conseguentemente la CIGAD s.p.a. e ACQUAMBIENTEMARCHE s.r.l. alla
corresponsione, in favore del dipendente, delle differenze retributive spettanti per il periodo dal 1°
settembre 1995 al 21 novembre 1997, da determinare nel quantum all’esito di CTU tecnicocontabile;
b) tale riconoscimento del diritto al superiore inquadramento va confermato, precisandosi
però che la relativa decorrenza deve essere individuata più esattamente nel 1° marzo 1984,
corrispondente al compimento di tre mesi dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori,
iniziato a decorrere dalla formale assunzione del Cipolletti da parte del CIGAD, secondo il regime
del contratto di lavoro di diritto privato, di cui all’art. 2103 cod. civ.;


c) il Cipolletti censura la statuizione — contenuta nella suddetta sentenza non definitiva — di
legittimità del licenziamento e ribadisce di reputare erroneo il collegamento instaurato dal
giudicante tra la domanda concernente il riconoscimento della qualifica di direttore del Consorzio e
la domanda volta a contestare il licenziamento, in quanto, a prescindere dall’acquisizione per via
giudiziale della suddetta qualifica — successiva al licenziamento — al fine di stabilire la disciplina
applicabile all’atto di recesso si deve fare riferimento alla qualifica formalmente riconosciuta al
momento del licenziamento, che pacificamente è quella impiegatizia A13;
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e) tale statuizione di inammissibilità dell’impugnazione del licenziamento e della domanda di
dichiarazione di illegittimità del licenziamento per carenza di interesse — da sola sufficiente a
determinare il rigetto della domanda — non è stata impugnata dal Cipolletti che ha, invece,
indirizzato le proprie censure avverso i restanti profili della decisione, del tutto superflui ed
esaminati dal primo Giudice “per mera completezza espositiva”;
e ne consegue che la statuizione pregiudiziale di inammissibilità è ormai coperta dal
giudicato interno, visto che rispetto ad essa — da considerare come una autonoma ratio decidendi
il Cipolletti ha prestato acquiescenza;

g) con sentenza definitiva n. 466/06 il Tribunale di Ancona ha proceduto alla quantificazione
delle differenze retributive spettanti al Cipolletti in base alla precedente sentenza non definitiva,
ponendo gli oneri della disposta CTU per la metà a carico del Cipolletti stesso e per l’altra metà a
carico dei resistenti in solido ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite;
h) la CIGAD e la ACQUAMBIENTE MARCHE censurano la statuizione di rigetto della
domanda di risarcimento del danno procurato al Consorzio dal Cipolletti nell’appalto SAISEB, in
quanto — diversamente da quanto argomentato dal primo giudice — a loro avviso il Cipolletti non era
tenuto a procedere alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria SAIBEB perché, come
responsabile del procedimento, era ben consapevole della mancanza di disponibilità dei suoli
necessari per la condotta e comunque avrebbe dovuto informare la Commissione amministratrice;
i) la censura, da valutare nei termini dedotti nella memoria di costituzione in giudizio, come
inadempimento contrattuale del dipendente per errata sottoscrizione del verbale e per la consegna di
lavori ineseguibili, è infondata perché l’inadempimento suddetto è insussistente, in quanto la scelta
operata dal Cipolletti di effettuare la consegna dei lavori nei termini di legge si configura come una
opzione legittima da parte del direttore del CIGAD, munito di poteri di rappresentanza all’esterno
del Consorzio, scelta effettuata per dare puntuale esecuzione alla delibera del Consiglio di
amministrazione n. 14 del 1994;
1) infatti, in relazione al mandato senza riserve conferitogli con la suddetta delibera, la
consegna dei lavori non poteva essere effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 10,
comma primo, del d.P.R. n. 1063 del 1962, visto che in caso contrario si sarebbero prodotte le
conseguenze di cui al successivo comma ottavo dell’art. 10 cit., tanto più che, come evidenziato
anche dal primo Giudice, i lavori erano già stati aggiudicati e il Consiglio di amministrazione del
CIGAD non aveva fissato particolari riserve, condizioni o limitazioni all’incaricato Cipolletti;

2

d) va osservato, al riguardo, che il primo Giudice — pur muovendo dalla premessa della libera
recedibilità ad nutum applicabile al rapporto di lavoro dirigenziale in oggetto — prima ancora di
procedere alla valutazione della legittimità del licenziamento disciplinare, è pervenuto alla
conclusione secondo cui la richiesta dichiarazione di illegittimità, in assenza di una diversa
domanda, non essendo sorretta da un adeguato interesse ad agire in giudizio, si palesava del tutto
inammissibile;

m) nella suddetta situazione, diversamente da quanto sostenuto dal CIGAD, la mancata
consegna nel suddetto termine perentorio per fatto dell’Amministrazione fa sorgere in capo alla PA,
in base all’art. 10, ottavo comma, del d.P.R. n. 1063 del 1962, una responsabilità per ritardo della
consegna che — se non dipende da forza maggiore — è imputabile alla stazione appaltante (Cass. 22
marzo 2005, n. 6178);

o) ugualmente infondata è la censura della CIGAD e della ACQUAMBIENTE MARCHE
relativa alla statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno procurato al Consorzio
dal Cipolletti per l’asseritamente errata determinazione della tariffa del gas metano, visto che le
solide argomentazioni del Tribunale sul punto meritano piena condivisione;
p) infatti — diversamente da quanto dedotto dalle interessate — va rilevato che, per la parte
riferibile al Cipolletti, non si rinviene alcun errore nella elaborazione delle tariffe,, ma solo la scelta
— tra due diverse tipologie di calcolo — di quella più favorevole agli utenti, scelta che è stata
effettuata dal Consiglio di amministrazione in una seduta svoltasi con la partecipazione anche del
Cipolletti, il quale, da tecnico, aveva illustrato le diverse possibili opzioni di determinazione della
tariffa, fornendo ai consiglieri gli elementi necessari per decidere in piena autonomia;
q) peraltro, non risulta che il Consorzio abbia successivamente provveduto ad una correzione
in aumento delle tariffe e, quindi, anche sotto tale profilo non si ravvisa alcun danno ingiusto
derivante dal parere tecnico espresso dal Cipolletti sulle tariffe.
2.— Il ricorso di Massimiliano Cipolletti domanda la cassazione della sentenza per due motivi
resiste, con controricorso, ACQUAMBIENTE MARCHE s.r.l. (alla quale si è fusa, per
incorporazione la CIGAD s.p.a., con atto notarile del 25 marzo 2009), che propone, a sua volta,
ricorso incidentale per due motivi.
Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la
medesima sentenza.
I — Sintesi dei motivi del ricorso principale
1.— Con il primo motivo si denunciano: a) errata e contraddittoria motivazione circa un
presupposto decisivo per la controversia; b) error in procedendo. Violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Errata qualificazione della domanda; violazione e
falsa applicazione degli artt. 2118, 2119 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
carenza del requisito dell’immediatezza del licenziamento, sviamento di potere, violazione dell’art.
7 della legge n. 300 del 1970, dell’art. 21 del CCNL di categoria e dell’art. 32 dello Statuto del
3

n) i profili ulteriori di inadempimento, aggiunti tardivamente, non possono essere presi in
considerazione ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ. in quanto implicano nuovi temi di indagine e
configurano, quindi, una diversa causa petendi;

Consorzio di cui si tratta; c) nullità del licenziamento in ragione del suo carattere ritorsivo; d)
violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e insufficienza e illogicità della motivazione;
e) ultrapetizione.

Si sostiene l’erroneità di tale assunto in quanto il suddetto capo della sentenza è stato oggetto
di specifica censura negli atti di appello sia avverso la sentenza non definitiva sia avverso quella
definitiva.
Nei suddetti atti è stata sottolineata l’erroneità della pronuncia, richiamando Cass. SU 30
marzo 2007, n. 7880 ed è stato anche fatto espresso riferimento anche alla disciplina prevista per il
licenziamento disciplinare anche del direttore nel Regolamento CIGAD.
Inoltre è stata anche rilevata l’estraneità della pronuncia stessa rispetto al thema decidendum,
derivante dal fatto che mai le controparti hanno sostenuto la licenziabilità ad nutum del Cipolletti in
quanto dirigente, avendo sempre ribadito che l’intimato licenziamento disciplinare trovava
fondamento nell’inquadramento del dipendente nel livello A13 (impiegato di concetto).
Va, quindi, escluso che vi sia stata acquiescenza e che si sia formato sul punto un giudicato
interno e va anche precisato che è da considerare erroneo il collegamento instaurato dal giudicante
tra la domanda concernente il riconoscimento della qualifica di direttore del Consorzio e la
domanda volta a contestare il licenziamento.
Invero, a prescindere dall’acquisizione per via giudiziale della suddetta qualifica, successiva
al licenziamento, al fine di stabilire la disciplina applicabile all’atto di recesso si deve fare
riferimento alla qualifica formalmente riconosciuta al momento del licenziamento, che
pacificamente è quella impiegatizia A/3.
2.—Con il secondo motivo si denunciano: a) violazione di legge in relazione all’art. 112 cod.
proc. civ.; b) error in procedendo; c) violazione di legge in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ., per omessa motivazione sull’addebito del 50% delle spese di CTU.
Si sottolinea che, nella sentenza di primo grado, il Tribunale, senza alcuna logica e senza
alcuna motivazione, ha ripartito a metà tra le parti l’onere della CTU.
Nell’atto di appello il Cipolletti ha impugnato tale capo della sentenza di primo grado, ma la
censura è rimasta del tutto ignorata da parte della Corte d’appello.

Sintesi dei motivi del ricorso incidentale

3.—Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ., insufficiente e incongrua motivazione per omesso esame di aspetti decisivi della
controversia.
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Si contesta la statuizione della Corte d’appello — conforme a quella del Tribunale sul punto —
di inammissibilità del ricorso, basata sull’assunto secondo cui il Cipolletti avrebbe prestato
acquiescenza al capo della sentenza nel quale si affermava la legittimità del suo licenziamento,
perché riguardando un dirigente non era assoggettato ad alcuna formalità.

Si sostiene che la Corte anconetana ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria della datrice di
lavoro verso il dipendente sulla base di un esame delle ragioni esposte dall’interessata incompleto.

a) la Corte territoriale ha escluso l’inadempimento contrattuale del Cipolletti limitandosi a
rilevare che la scelta operata dal direttore del CIGAD, munito di poteri di rappresentanza esterna, di
consegnare all’appaltatrice i lavori era conforme all’art. 10 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (che obbliga
alla consegna entro 45 giorni), senza considerare tutti gli altri elementi indicati dal CIGAD, come il
dovere del responsabile del procedimento di bloccare la consegna di lavoro ineseguibili, la mancata
informazione alla Commissione amministratrice dell’assenza di suoli disponibili e delle concessioni
edilizie, con conseguente impedimento per l’organo di amministrazione di intervenire
tempestivamente per una intesa con l’appaltatrice, che avrebbe comportato una spesa di gran lunga
inferiore rispetto a quella corrispondente al danno causato con la suddetta consegna;
b) quanto al danno derivante dalla determinazione della nuova tariffa, la Corte d’appello ha
respinto la pretesa risarcitoria del CIGAD sull’assunto secondo cui quello del Cipolletti non fu un
errore, ma una scelta del “regime tariffario più favorevole agli utenti”. La Corte, però, è pervenuta a
tale conclusione basandosi su una erronea lettura della delibera del Consiglio direttivo del CIGAD
n. 460 del 27 settembre 1994 e sulle sole testimonianze di due componenti del suddetto Consiglio,
senza considerare che il Cipolletti, come responsabile del procedimento, non poteva compiere un
atto, al contempo, contrario alla legge e agli interessi della datrice di lavoro e che l’eventuale
concorrente volontà dei componenti del Consiglio non lo esimeva dalla proprie responsabilità.
2.— Con il secondo motivo si denunciano: a) violazione di legge; b) falsa applicazione dell’art.
10 d.P.R. n. 1063 del 1962; c) falsa applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ.
Si sostiene che la Corte territoriale abbia male applicato l’art.10 del d.P.R. n. 1063 del 1962
quando ha ritenuto dovuta e quindi legittima la consegna di lavori ineseguibili per responsabilità a
carico dell’amministrazione appaltanti, conseguenti all’eventuale mancata consegna.
Ad avviso della ricorrente incidentale, infatti, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto
della giurisprudenza di legittimità secondo cui negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale
approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, la consegna dei lavori costituisce obbligo
dell’Amministrazione appaltante, il cui inadempimento, però, è disciplinato in modo diverso
rispetto alle norme del codice civile, nel senso che attribuisce all’appaltatore, in base alla norma
speciale dell’art. 10 del capitolato generale cit., la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal
contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo; sicché il riconoscimento all’appaltatore di un diritto al
risarcimento può venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facoltà
di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto,
senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante (Cass. 11 novembre 2004, n. 21484).

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In particolare:

Infine, si rileva che la Corte territoriale avrebbe anche male applicato l’art. 437 cod. proc. civ.
in quanto ha ritenuto ampliative della causa petendi semplici considerazioni difensive, esplicative
degli addebiti contestati fin dalla memoria di costituzione.
III — Esame del ricorso principale
3.- Il ricorso principale va accolto, per le ragioni di seguito esposte.

a) dalla lettura della sentenza del Tribunale di cui si tratta nel presente motivo — necessaria per
potere esaminare le censure — si rileva che, nell’ambito di un provvedimento di quarantasette
pagine, il Giudice ha fatto riferimento all’inammissibilità della domanda per mancanza di “adeguato
interesse ex art. 100 cod. proc. civ.” solo in una piccola parte della pagina 24 e nel dispositivo non
ha inserito alcun capo di inammissibilità;
b) comunque, dal ricorso in appello del Cipolletti, risulta, con chiarezza, che è stato
espressamente impugnata anche la suddetta dichiarazione di inammissibilità della domanda (vedi,
spec. p. 2).
3.2. Ne risulta l’erroneità della statuizione contenuta nella sentenza attualmente impugnata,
secondo cui la decisione del primo Giudice di inammissibilità dell’impugnazione del licenziamento
e della domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento per carenza di interesse — da sola
sufficiente a determinare il rigetto della domanda — non sarebbe stata impugnata dal Cipolletti che
avrebbe, invece, indirizzato le proprie censure avverso i restanti profili della decisione, del tutto
superflui ed esaminati dal primo Giudice “per mera completezza espositiva” (peraltro, in più della
metà della sentenza n.d.r.), sicché la statuizione pregiudiziale di inammissibilità sarebbe ormai
coperta dal giudicato interno, visto che rispetto ad essa — da considerare come una autonoma ratio
decidendi il Cipolletti ha prestato acquiescenza.

Tanto basta, per l’accoglimento del suddetto motivo, Tuttavia, per completezza, appare
opportuno aggiungere che — come sostenuto dal Cipolletti — il collegamento instaurato dal
giudicante tra la domanda concernente il riconoscimento della qualifica di direttore del Consorzio e
la domanda volta a contestare il licenziamento — collegamento posto alla base della suddetta
dichiarazione di inammissibilità — è del tutto erroneo, in quanto è jus receptum che la tutela da
applicare al lavoratore licenziato che impugni l’atto di recesso è da individuare con riguardo al
posto ricoperto dal lavoratore all’epoca del licenziamento stesso (vedi, per tutte: Cass. 20 febbraio
2007, n. 3920; Cass. 17 gennaio 1992, n. 565).
Conseguentemente, nella specie, al fine di stabilire la disciplina applicabile all’atto di recesso
si deve fare riferimento alla qualifica che era formalmente riconosciuta all’attuale ricorrente al
momento del licenziamento — che pacificamente è quella impiegatizia A/3 — e non si può, invece, a
questi fini, fare riferimento alla qualifica dirigenziale, acquisita dopo il licenziamento e, oltretutto,
per via giudiziale.
3.3.- Anche il secondo motivo è fondato.
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3.1.- Per quel che riguarda il primo motivo si osserva quanto segue:

Infatti — come sostiene l’attuale ricorrente — nella sentenza ora impugnata la Corte d’appello
si limita, nello storico della lite, a dare atto del fatto che, con sentenza definitiva n. 466/06, il
Tribunale di Ancona ha proceduto alla quantificazione delle differenze retributive spettanti al
Cipolletti in base alla precedente sentenza non definitiva, ponendo gli oneri della disposta CTU per
la metà a carico del Cipolletti stesso e per l’altra metà a carico dei resistenti in solido ed ha
compensato integralmente tra le parti le spese di lite.

D’altra parte, anche nella sentenza del Tribunale su richiamata non vi è alcuna motivazione al
riguardo, quindi neppure, in ipotesi, per relationem, si può ritenere che sia stato esplicitato l’iter
logico-giuridico posto a base della suddetta decisione.
IV — Esame del ricorso incidentale
4.- Il ricorso incidentale, invece, è da respingere.
4.1.- In primo luogo, in ordine logico, va affermata l’inammissibilità del profilo di censura
relativo ad una asserita sbagliata applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ., derivante dal fatto che la
Corte d’appello ha ritenuto ampliative della causa petendi ulteriori deduzioni, effettuate
tardivamente, in merito al prospettato inadempimento, in quanto ha ritenuto che implicassero nuovi
temi di indagine, mentre per la ricorrente incidentale si sarebbe trattato di semplici considerazioni
difensive, esplicative degli addebiti contestati fin dalla memoria di costituzione.
Va rilevato, al riguardo, che il suddetto profilo di censura non risulta formulato in conformità
con il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione — da intendere alla luce del
canone generale “della strumentalità delle forme processuali” — in base al quale il ricorrente che
denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla
valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare nel
ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od
erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al
contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti
processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366,
primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369, secondo comma, n. 4
cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di
porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza
compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3
novembre 2011, n. 22726).
4.2.- Quanto a tutti gli altri profili di censura — da esaminare congiuntamente, data la loro
intima connessione — va rilevato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di
legge, contenuto nell’intestazione del secondo motivo, tutte le censure si risolvono nella denuncia di

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Nella motivazione non si fa alcun cenno alle ragioni poste a base della decisione di porre gli
oneri della disposta CTU per la metà a carico del Cipolletti stesso e per l’altra metà a carico dei
resistenti in solido.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di
motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di
riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza
giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo
consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze
probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel
sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito
(vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio
2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n.
18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).
Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al
processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza
impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al
principio del libero convincimento del giudice, sicché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui
all’art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura
della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26
marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12
febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18
settembre 2009, n. 20112).
4.3.- Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono
congruamente motivate e l’iter logico—argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente
individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione, in
riferimento sia all’affermata insussistenza dell’inadempimento contrattuale del dipendente per
errata sottoscrizione del verbale e per la consegna di lavori ineseguibili sia al rigetto della domanda
di risarcimento del danno procurato al Consorzio dal Cipolletti/ per l’asseritamente errata
determinazione della tariffa del gas metano.
Né va omesso di sottolineare che, con riguardo alle conseguenze della mancata consegna dei
lavori di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 1063 del 1962, l’orientamento prevalente e da condividere della
giurisprudenza di questa Corte è quello seguito — con congrua e logica motivazione — dalla Corte
anconetana, in base al quale in tema di esecuzione nell’appalto di opere pubbliche, l’art. 10, ottavo
comma, del d.P.R. n. 1063 del 1962, riguardante la mancata consegna dei lavori “per fatto
dell’Amministrazione”, non opera alcuna distinzione circa le cause della mancata consegna e, nella
sua formulazione, muove dal presupposto che si tratti di fatti soggettivamente imputabili alla P.A. e
che sussista, quindi, una responsabilità della stessa nel ritardo della consegna. Pertanto, ove la
sospensione della consegna non dipenda da forza maggiore, essa è imputabile alla stazione

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vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio
acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

appaltante (vedi, per tutte: Cass. 21 marzo 2005, n. 6178 e nello stesso senso: Cass. 21 giugno 2007,
n. 14510; Cass. 16 giugno 2010, n. 14574).
V — Conclusioni

5.- In sintesi, il ricorso principale deve essere accolto e il ricorso incidentale va respinto. La
sentenza impugnata va, pertanto, cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le
spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa
la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 2 luglio 201.

P.Q.M.

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