Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24531 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 21/11/2011), n.24531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

ISABELLA PARISI, rappresentata e difesa dagli avvocati STENDARDO

GIOVANNI, PRAGLIOLA ORIANA, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – USR per l’EMILIA

ROMAGNA in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

SCUOLA MEDIA STATALE VIALE (OMISSIS), UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE per L’EMILIA ROMAGNA – UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI FORLI'(già CSA);

– Intimati –

avverso la sentenza n. 501/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

30.4.09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

LIBERTINO ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza qui impugnata, ha negato ad F.A., – dipendente dell’Amministrazione statale della pubblica istruzione, personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) inquadrata nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999 – il diritto alla maggiore retribuzione derivante dal computo dell’intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all’indicata data di inquadramento, ritenendo legittimo il riconoscimento, operato dall’Amministrazione, dell’anzianità convenzionale e del sistema della “temporizzazione” previsti dall’art. 8 CCNL 15.3.2001.

La F. chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di due motivi di ricorso (il secondo dei quali erroneamente indicato con il n. “3”) contenenti rispettivamente denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di vari contratti collettivi e di vizio di motivazione.

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca resiste con controricorso.

Il ricorso è infondato, dal momento che la decisione della Corte territoriale è conforme al principio, recentemente affermato da questa Corte a conferma di un precedente orientamento, secondo cui La specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento ( v. Cass. 9 dicembre 2010, n. 24912- 24913 – 24914 nonchè numerose altre conformi in pari data; in precedenza v., sostanzialmente nel medesimo ordine di idee. Cass. 1 marzo 2010, n. 4885).

Poichè il ricorso non contiene argomenti che possano indurre a discostarsi da tale orientamento, esso deve esser rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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