Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24531 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 04/11/2020), n.24531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18393-2013 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SCARPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 8/19/13, depositata il 22.01.2013 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso del contribuente B.F. avverso l’avviso di accertamento IRPEF 1998 con il quale l’Ufficio in via induttiva, in relazione a studi di settore, aveva accertato un maggior reddito imponibile di Euro 63.010,00.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.

Rilevato, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate ha avanzato istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l’Ufficio comunicato che la domanda n. (OMISSIS), avanzata dal contribuente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, è risultata regolare;

rilevato che, ai sensi del medesimo art. 11, comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio; ritenuto che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA