Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24530 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24530 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 24564-2010 proposto da:
ATTILI

AUGUSTO

TTLGST70C13H501U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo
studio dell’avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2305

contro

LASER COOP A.R.L. 01863521009, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA
BEVAGNA 14 presso lo studio dell’avvocato DE MARCO
DANTE, che la rappresenta e difende, giusta delega in

Data pubblicazione: 30/10/2013

,

atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 6680/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/02/2010 R.G.N. 6084/2008;
,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO

Svolgimento del processo
Augusto Attili è stato socio dipendente dal luglio 1992 all’8
giugno 1994 della s.r.l. Laser Coop, che in tale ultima data
deliberò la sua esclusione dalla cooperativa. Impugnata
tempestivamente tale delibera, chiedeva al Tribunale di Roma di
ordinare alla società la sua riammissione in servizio, con
condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data

rigettò le domande.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12.2.04, dichiarò
illegittima la delibera di esclusione dalla cooperativa, rigettando
tuttavia la domanda di pagamento delle retribuzioni, in quanto
l’attore non aveva fornito elementi per la quantificazione delle
somme. La Corte di Cassazione, con sentenza del 9 maggio 2008
n.11558, confermava integralmente la sentenza di appello.
Il ricorrente chiedeva dunque formalmente alla cooperativa di
reintegrarlo in servizio, offrendo le sue prestazioni lavorative,
senza alcun esito.
Chiedeva dunque al Tribunale di Roma ingiunzione di pagamento
per le retribuzioni dovute dal febbraio all’agosto 2004, nonché il
risarcimento del danno per la mancata riammissione al lavoro.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale proponeva
opposizione la società Laser Coop, che veniva accolta dal
medesimo Ufficio, con conseguente revoca del decreto opposto.
Osservava il Tribunale che la causa concerneva una domanda
risarcitoria, diversa da quella azionata nel precedente giudizio tra
le parti e definito con la sentenza della Corte d’appello.
Osservava ancora che la sentenza della Corte d’appello, che
aveva rigettato la domanda dell’Attili di pagamento delle
retribuzioni maturate dalla data dell’esclusione, non poteva avere
effetto oltre la data della sentenza, non essendo ammessa
dall’ordinamento la condanna de futuro.

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dell’esclusione. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18.4.01

Riteneva infine che le somme richieste difettassero di idonea
,allegazione e prova, non avendo l’Attili prodotto le delibere che
stabilivano i compensi dovuti ai soci, limitandosi a produrre
talune buste paga di alcuni soci. Inoltre, ai sensi della L. 142\01,
come integrata dalla L. n.30/03, il rapporto del socio con la
cooperativa poteva essere tanto subordinato quanto autonomo,
ed il ricorrente non aveva provato quale tipo negoziale avrebbe

profilo il danno da lui subito non risultava provato.
Proposto appello, e radicatosi il contraddittorio, la Corte d’appello
di Roma, con sentenza depositata 1’11 febbraio 2010, rigettava il
gravame, condannando l’Attili al pagamento delle spese.
Per la cassazione propone ricorso quest’ultimo, affidato a tre
motivi.
Resiste la Laser Coop con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2909 c.c. e 12 disp. prel. cod. civ., ex art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che si
era formato giudicato in ordine al rigetto della domanda di
pagamento delle retribuzioni dalla data di estromissione dalla
cooperativa sino a quella della riammissione.
Deduce al riguardo che la portata precettiva del giudicato deve
essere determinata interpretando il dispositivo anche alla luce
delle sue motivazioni e che nella specie la Corte capitolina aveva
affermato che la domanda proposta era preclusa dal rigetto,
contenuto nella precedente sentenza della Corte d’appello
passata in giudicato, della domanda concernente “le retribuzioni
maturande dalla data di esclusione dalla cooperativa sino a quella
dell’effettiva riammissione.”
Si duole che la condanna de futuro è ipotesi eccezionale, e che la
domanda era stata comunque respinta solo per difetto di prova.
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dovuto applicarsi al proprio rapporto, sicché anche sotto tale

1.1.11 motivo è infondato.
Come riportato dallo stesso attuale ricorrente, la sentenza
d’appello, nella sua motivazione, respinse, per difetto di prova,
la domanda di “condanna della società al pagamento delle
retribuzioni maturate e maturande dalla data dell’esclusione dalla
società sino a quella dell’effettiva riammissione” (pag. 11
ricorso), sicché non può condividersi la tesi dell’attuale ricorrente

pagamento delle retribuzioni maturate sino alla data di quella
sentenza (febbraio 2004).
La circostanza poi che il rigetto sia stato motivato dalla mancanza
di prova circa la quantificazione del credito, nulla toglie alla
pronuncia di rigetto che, passata in giudicato a seguito della
sentenza di questa S.C. n. 11558\08, preclude sia il dedotto che il
deducibile (Cass. 11 aprile 2008 n. 9544), sia pur solo in
relazione al medesimo oggetto, sicché è evidente che il rigetto
della medesima domanda oggi azionata preclude la domanda per
cui è causa.
2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
controverso e decisivo per il giudizio (art 360, comma 1, n. 5
c.p.c.).
Lamenta in sostanza una illogicità della motivazione per aver
evinto dalla sola deduzione dell’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato (in tal senso la domanda attorea svolta nel giudizio
di merito) la natura retributiva delle somme rivendicate in
giudizio, pervenendo così all’erronea convinzione che la domanda
fosse preclusa dal precedente giudicato, laddove trattavasi di
risarcimento del danno.
Il motivo è infondato posto che, pur risultando che l’Attili richiese
il pagamento delle retribuzioni dovute, per il principio che il
giudicato copre sia il dedotto che il deducibile (e per il divieto di
bis in idem), la medesima domanda, nel suo petitum mediato ed
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secondo cui tale sentenza rigettò esclusivamente la domanda di

immediato, sia pure con ‘Invocazione di un titolo giuridico
diverso, ma fondata sugli stessi fatti, non potrebbe essere
riproposta in altro giudizio.
3.-Con il terzo, condizionato, motivo, il ricorrente denuncia la
nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia
sulle domande attoree (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), ed in
particolare in ordine all’ammissione dei mezzi istruttori richiesti

all’efficacia esecutiva della sentenza emessa tra le parti dalla
Corte d’Appello n.761\04, anche prima del suo passaggio in
giudicato; all’efficacia ex tunc dell’annullamento della delibera di
esclusione dalla cooperativa da essa recata; la conseguente
giuridica persistenza del contratto associativo, dal quale derivava
il diritto alla prestazione lavorativa ed alla percezione della
retribuzione; all’inadempimento della cooperativa all’ordine
giudiziale e la sua mora credendi, dopo la formale offerta delle
prestazioni lavorative; alla quantificazione del risarcimento con
riferimento alle retribuzioni (III motivo dell’appello).
3.1-Il motivo è infondato, perché assorbito dall’accertata
preclusione derivante da giudicato circa il debito di retribuzioni,
ancorché eventualmente e successivamente richieste a titolo di
risarcimento del danno, così come correttamente stabilito, per le
ragioni sin qui esposte, dalla sentenza impugnata.
La domanda sembra del resto preclusa anche dalla citata
sentenza n. 11558\08 di questa S.C., con cui venne respinta la
doglianza circa la qualificazione della domanda quale condanna
generica al risarcimento dei danni per inadempimento
contrattuale “e di accertamento dei parametri astratti ai quali
commisurare il danno in un successivo autonomo giudizio di
quantificazione (le retribuzioni maturate dalla data dell’esclusione
della cooperativa, maggiorate di interessi e rivalutazione)”, per
essere “manifestamente privg di fondamento il presupposto dal
quale muovono le censure mosse alla sentenza impugnata, ossia

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circa l’esatta quantificazione del danno (II motivo di appello);

che l’attuale ricorrente avesse proposto una domanda di
condanna generica al risarcimento del danno. Risulta, invero, dal
testo delle conclusioni da lui rassegnate sul punto sia in primo
che in secondo grado, come riportate nello stesso ricorso
(“condannare la s.r.l. Laser Coop a corrispondere all’attore le
retribuzioni maturate a far tempo dall’8.6.94, oltre agli interessi
di legge ed al maggior danno da svalutazione monetaria”), che

risarcimento del danno con riserva (di cui non ai è traccia) di
determinazione del medesimo in separato giudizio; ne’ si
comprende come sull’interpretazione della domanda dell’attore
possa incidere la posizione assunta dalla convenuta, o in cosa
possa consistere il dedotto vizio di ultrapetizione con riferimento
alla medesima posizione, dato che a fronte di una domanda
inesistente (nella specie quella, appunto, di condanna generica)
non può esservi onere, per il convenuto, di eccepire alcunché”.
4. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad E.50,00
per esborsi, E.2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno
2013

non fu affatto proposta una domanda di condanna generica al

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