Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24530 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.18/10/2017),  n. 24530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25280/2010 proposto da:

P.G., P.A., P.C., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA L. MANCINELLI 1, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO SAOLINI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GENNARO TORRESE giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2010 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,

depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava a P.T. un avviso di accertamento con il quale contestava al contribuente di essere stato il finanziatore della società Much Money Finanziaria di P.O. e di avere omesso di dichiarare redditi da capitale per Lire 151.200.000 relativamente all’anno di imposta 1999.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza del 29.6.2000. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza del 28.11.2002 che confermava l’avviso di accertamento impugnato.

P.T. proponeva ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza n. 26455 del 4.11.2008, di annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale.

P.A., C. e G., in qualità di eredi di P.T., riassumevano la causa davanti alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenza del 12.3.2010, accoglieva l’appello della Agenzia delle Entrate e confermava l’atto impositivo impugnato.

Contro la sentenza emessa dal giudice del rinvio, P.A., C. e G. propongono ricorso per cassazione sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alla L. n. 212 del 2000 e L. n. 241 del 1990″, dovendosi ritenere che “contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di secondo grado nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita all’atto conclusivo della verifica fiscale nella parte relativa ad argomentazioni deduttive, all’esposizioni di presunzioni o a riflessioni di ordine logico-giuridico”; inoltre vi è stata lesione del diritto di difesa poichè “il processo verbale di constatazione non è mai stato reso noto alla parte ricorrente che pertanto non ha avuto modo di impugnare o contestare alcunchè”; 2) “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51,52 e 54”; 3) “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per mancanza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. La parte del ricorso denominata “Fatto” è composta dall’assemblaggio, in sequenza, della integrale riproduzione in fotocopia dei seguenti atti:ricorso introduttivo; sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli del 29.6.2000; atto di appello del contribuente; controdeduzioni dell’Ufficio all’appello; sentenza della Commissione tributaria regionale del 17.10.2002; ricorso per cassazione del contribuente;

controricorso della Agenzia delle Entrate; sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio; ricorso per riassunzione.

Questa Corte ha già affermato che la tecnica di confezionamento del ricorso per cassazione mediante il mero assemblaggio degli atti di causa dei precedenti gradi di giudizio, semplicemente riprodotti in sequenza, si traduce in una violazione dell’onere, a carico del ricorrente, di operare una “esposizione sommaria dei fatti causa”, ossia una illustrazione riassuntiva e selettiva dei fatti rilevanti ai fini dell’apprezzamento dei motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione. La pedissequa integrale e letterale riproduzione degli atti processuali è inidonea a soddisfare il requisito, richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte l’assolvimento di un onere posto a carico della parte ricorrente, tenuta alla specificazione, per sintesi, dei fatti di causa da essa ritenuti rilevanti ai fini dello scrutinio dei dedotti motivi di ricorso. (in senso conforme Sez. 6-5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013, Rv. 628973-01; Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551-01).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 6.500 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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