Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24530 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 01/12/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 01/12/2016), n.24530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20710-2011 proposto da:

S.L., (OMISSIS), NONCHE’, IN PROPRIO, DAI FIGLI

MAGGIORENNI M.M. (OMISSIS), M.C.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALBERTO CARTIA;

– ricorrenti –

contro

R.B., (OMISSIS), D.L.M., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI, 146, presso lo

studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati UMBERTO COSTA, CARLO BONINO;

– controricorrenti –

Nonchè da:

LE GUGLIE SRL (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. AMM.RE

UNICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO LIUZZI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIO LICCARDO, BENEDETTO CORTESE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.B. (OMISSIS), D.L.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI, 146, presso lo studio

dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati UMBERTO COSTA, CARLO BONINO;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1252/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Manzi Federica con delega depositata in udienza

dell’Avv. Cartia Alberto difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avv. Spaziani Testa Ezio per controricorrenti che si riporta

alle difese in atti insistendo sul rigetto del ricorso incidentale

Le Guglie srl;

udito l’Avv. Milena Liuzzi con delega depositata in udienza dell’Avv.

Benedetto Cortese difensore della Società Le Guglie srl, che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Celentano Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, e per l’accoglimento del primo motivo del ricorso

incidentale.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Nel 1996 Pilota sas di B.R. & C, proprietaria dal 1992 di un immobile in (OMISSIS), agiva contro la srl Le Guglie, proprietaria confinante, a tutela delle distanze legali, in relazione a una sopraelevazione eseguita sull’immobile della convenuta in parte nel 1984 e in parte nel 1995.

Le Guglie srl, che aveva acquistato il proprio immobile il 4 ottobre 1995, resisteva e chiamava in causa i venditori B.C. e S.L..

Stando alla sentenza impugnata si costituivano gli eredi di B.C., S.L. per sè e i figli minori Cristina M.C. e M.M., che ammettevano la sopraelevazione di 65 cm eseguita nel 1984, eccepivano la prescrizione del diritto azionato e sostenevano che la acquirente era a conoscenza dell’abuso poi condonato.

Il tribunale di Padova il 25 maggio 2007 condannava la convenuta srl Le Guglie alla riduzione in pristino per 70 cm ammessi di sopraelevazione e al risarcimento dei danni liquidati in 50.000 Euro.

Respingeva la domanda svolta contro il terzo chiamato.

Le Guglie srl proponeva appello.

S. resisteva per sè e il figlio M..

Intervenivano in appello in data 7.10.2008 R.B. e D.L.M., già soci della Pilota sas, dichiarando che la società era stata disciolta ed eccepivano l’inammissibilità dell’appello.

In subordine svolgevano appello incidentale chiedendo l’applicazione delle distanze previste dal PRG comunale.

1.1) La Corte appello di Venezia il 24 maggio 2011 ha emesso sentenza parziale solo quanto ai rapporti Le Guglie-Pilota sas, dichiarando inammissibile l’appello.

Ha rimesso sul ruolo la causa per istruire le domande di Le Guglie contro i venditori.

L. S. e i figli M. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 25 agosto 2011.

Le Guglie ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale autonomo. R. e D.L. hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale della società Le Guglie, non ravvisando motivi di ricorso S. contro la Pilota.

Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Preliminarmente Le Guglie ha eccepito la intempestività della produzione dei

documenti dimessi in atti dai ricorrenti, costituiti dagli atti di compravendita, preliminare e definitivo, intercorsi tra le parti.

Il rilievo è infondato perchè lo stesso ricorso (pag. 6) dà atto che si tratta di documenti già prodotti in fase di merito. Pertanto non solo era consentito, ma era doveroso ex art. 366 bis c.p.c. farne oggetto di produzione ex art. 366 c.p.c., quali documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr Cass. S.U. 22726/11).

3) E’ da esaminare in primo luogo il ricorso incidentale autonomo della società Le Guglie, la quale si duole della inammissibilità del proprio atto di appello, dichiarato dalla Corte di Venezia per la erronea individuazione della giusta parte.

Il gravame avverso la sentenza 15 marzo/25 maggio 2007 del tribunale di Padova era stato infatti notificato il 22 maggio 2008 alla società attrice La Pilota sas, in (OMISSIS), nel domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore avv. Umberto Costa.

La società, secondo quanto fatto constare dai soci intervenuti, aveva cessato di esistere il 22 maggio 2007.

Il primo motivo del ricorso incidentale mira a rimuovere la pronuncia in rito e quindi a provocare la decisione di merito sull’appello.

E’ fondatamente denunciata la violazione degli artt. 330 e 300 c.p.c. in relazione all’art. 2495 c.c..

Secondo parte ricorrente l’impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, sucecssivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle comparse conclusionali) si sia estinta per liquidazione seguita dalla cancellazione, se l’impugnante non abbia avuto ritualmente notizia dell’evento modificatore della capacità giuridica.

Tale principio, che riassume bene una questione giuridica a lungo controversa con esiti altalenanti in giurisprudenza, è stato sostanzialmente accolto dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. SU 15295/14).

Su questa scia è stato pertanto affermato che il principio dell’ultrattività del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza d’appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, nè il procuratore della società estinta abbia inteso notificare l’evento stesso alla controparte, sicchè quest’ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore(Cass. 15724/15).

Va aggiunto nella specie che l’aver indirizzato la notifica non al procuratore, ma alla parte presso il procuratore costituito e domiciliatario, il cui nome e cognome erano comunque indicati nella relata di notificazione, rendeva comunque valida la notificazione, poichè permaneva il collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest’ultimo, in modo da assicurare che l’impugnazione era portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla condotta processuale da assumere (cfr Cass.2133/16; 11971/11; 17391/09). In ogni caso si sarebbe trattato di ipotesi di nullità della notificazione e non di inesistenza (cfr Cass.16578/08 e ora 14916/16).

Ne consegue che ha errato la Corte di appello di Venezia nel dichiarare la inammissibilità dell’appello proposto dalla società le Guglie, appello che dovrà essere scrutinato per ogni aspetto in sede di rinvio.

3.1) Previamente la Corte dovrà valutare la formazione del contraddittorio in appello, considerando anche quanto disposto da Cass. 23141/2014: “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così – qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita – un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e ss., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4” (conf Cass.710/16).

Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, svolti espressamente in via subordinata. 4) Il ricorso principale, proposto dai signori S. – M., è inammissibile.

Esso muove dal presupposto (cfr pag. 8) che la Corte di appello abbia ritenuto fondata “la domanda di garanzia interposta dalla convenuta-appellante Le Guglie srl, nei confronti dei soggetti terzi chiamati in causa”.

In realtà la Corte di appello non ha pronunciato sul punto, perchè, come si evince dal dispositivo, si è limitata a dichiarare inammissibile l’appello Le Guglie (di cui si è detto al paragrafo precedente) e ha rimesso la causa in istruttoria “per il rimanente appello principale”.

La Corte ha rinviato la causa onde procedere a CTU per determinare la valutazione dell’immobile venduto alla appellante Le Guglie a seguito del “passaggio in giudicato” della sentenza del tribunale.

Nel motivare questa decisione istruttoria ha preannunciato a pag. 9 l’intendimento di accogliere la domanda di garanzia, considerando erroneo il diniego da parte del tribunale della “manleva invocata” dall’appellante “nei confronti della propria dante causa.

Tuttavia questa affermazione non è sfociata in una pronuncia formale, ma è rimasta legata al completamento istruttorio disposto ed era quindi da riconsiderare e confermare (o modificare) in esito all’istruttoria in occasione della decisione definitiva. Vi è pertanto carenza di interesse dei ricorrenti, non raggiunti da sentenza pregiudizievole.

Va aggiunto che a seguito dell’accoglimento del ricorso Le Guglie, potrebbe, in sede di esame dell’appello proposto dalla società convenuta, essere rimessa in discussione e rigettata l’azione proposta dalla società La Pilota, cosicchè a maggior ragione risulta inammissibile il ricorso avverso una pronuncia (di responsabilità del venditore) che non vi è ancora stata e che potrebbe non divenire mai attuale.

Il giudice di rinvio, individuato in altra sezione della Corte di appello di Venezia, provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale S.- M..

Accoglie il ricorso incidentale Le Guglie e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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