Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2453 del 31/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2453 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA

sul ricorso 10066-2012 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., P.I. 01008081000,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

3981

MIGLIOZZI ELVIRA MARIA in proprio e n.q. di coniuge
superstite

di

CIRELLI

CARLO,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERT EINSTEIN 31, presso

Data pubblicazione: 31/01/2018

lo

studio

dell’avvocato

STEFANO

DELLE

CAVE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato FERRARO NICOLA,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6687/2011 della CORTE

3143/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GIANCARLO GRANDINETTI per delega
Avvocato NICOLA CORBO;
è comparso l’Avvocato MASSIMO PALLINI per delega
Avvocato AGOSTINO MAIONE.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2011 R.G.N.

RG 10066/2012
FATTI DI CAUSA

1.

La Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Rete Ferroviaria

Italiana s.p.a. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso di
Elvira Maria Migliozzi e condannato la società al pagamento dell’equo indennizzo,
quantificato in C 53.970,52, in relazione al decesso del coniuge, avvenuto per causa di
servizio.
La Corte territoriale, premesso che non veniva posta in discussione la

tempestività della richiesta, presentata entro sei mesi dal riconoscimento della causa
di servizio, ha evidenziato che la questione dell’eventuale soppressione dell’equo
indennizzo per effetto della sottoscrizione del CCNL 16 aprile 2003 risultava essere
irrilevante nella fattispecie in quanto la domanda era stata presentata il 22 aprile 1999
ed il riconoscimento era avvenuto il 26 aprile 2004, a distanza di oltre cinque anni
dalla data della domanda. Ha aggiunto che l’entrata in vigore del nuovo contratto
collettivo non poteva essere opposta alla parte diligente, che aveva presentato
tempestivamente la richiesta di riconoscimento della causa di servizio e non poteva,
prima della definizione di detta fase del procedimento, richiedere anche l’equo
indennizzo.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Rete Ferroviaria s.p.a sulla
base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., al quale ha
opposto difese Elvira Maria Migliozzi con tempestivo controricorso.
4. Con comparsa depositata il 12.10.2017 si è costituito per la controricorrente
l’Avv. Agostino Maione, in sostituzione dell’Avv. Nicola Ferraro, deceduto nelle more
del giudizio di cassazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la nullità dell’atto di costituzione di
nuovo difensore.
L’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, include
solo il ricorso ed il controricorso nell’elenco degli atti nei quali la procura può essere
apposta a margine o in calce. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di
tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del

2.

RG 10066/2012

citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che
facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti
e della sentenza impugnata. A tale regola non si fa eccezione nemmeno nel caso in cui
sopraggiunga la sostituzione del difensore (Cass. S.U. 6 luglio 2005 n. 14212).
Non si applica al presente giudizio l’art. 83 cod. proc. civ., come modificato dalla
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. (a), che consente il rilascio della
procura anche al margine di atti diversi da quelli sopra indicati. Infatti, per espressa

legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua
entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giudizio iniziato in
primo grado nell’anno 2007 ad esso non può applicarsi la nuova disposizione ( in tal
senso fra le più recenti Cass. 18.10.2016 n. 21037; Cass. 7.11.2014 n. 23778; Cass.
6.6.2014 n. 12831; Cass. 26.3.2010 n. 7241).
2. Il ricorso denuncia con un unico motivo, articolato in più punti e formulato ai
sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. «violazione del principio di corrispondenza
tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione
delle norme in tema di applicabilità degli istituti della causa di servizio e dell’equo
indennizzo; erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia». Sostiene la società ricorrente che la Corte territoriale
sarebbe incorsa nel vizio di ultra o extra petizione perché la Migliozzi aveva agito in
giudizio per il pagamento dell’equo indennizzo e non per ottenere il risarcimento del
danno cagionatole dalla prolungata inerzia della società. Il giudice del merito doveva
limitarsi ad accertare la sussistenza o meno del diritto soggettivo fatto valere in
giudizio, in realtà non più azionabile dopo l’abrogazione dell’istituto ad opera del
C.C.N.L. 16 aprile 2003, e non accogliere la domanda sulla base di una diversa causa

petendi.
La società ripropone, poi, la tesi disattesa nei due gradi del giudizio di merito
secondo cui l’assenza di qualsiasi richiamo all’equo indennizzo nel contratto collettivo
nazionale 16 aprile 2003, art. 26, e nel contratto collettivo aziendale, art. 16,
manifesterebbe la volontà delle parti collettive di ritenere non più applicabile l’art. 209
della legge n. 425 del 1958 che aveva esteso al personale dipendente dell’Azienda
Autonoma delle Ferrovie dello Stato l’istituto dell’equo indennizzo previsto per i soli

2

previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, “le disposizioni della presente

RG 10066/2012
dipendenti dello Stato dal d.P.R. n. 3 del 1957. Evidenzia al riguardo che a seguito
della privatizzazione avvenuta con la legge n. 210 del 1985 il rapporto di lavoro dei
dipendenti delle Ferrovie è stato disciplinato dalla contrattazione collettiva, che con i
contratti del 18 luglio 1990 e del 6 febbraio 1998 hanno manifestato la volontà di
ritenere ancora operante l’istituto, richiamandolo espressamente nelle disposizioni
relative alla struttura della retribuzione.
Infine la ricorrente sostiene che il diritto all’equo indennizzo nasce solo a seguito

servizio, nella fattispecie intervenuto quando già era entrato in vigore il nuovo CCNL.
3.

Il motivo, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,

è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione
imposti al ricorrente per cassazione dagli artt. 366 n. 6 e 369 cod. proc. civ. .
La denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il
potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti
processuali non dispensa il ricorrente dall’onere di indicare in modo specifico i fatti
processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti,
provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di
un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (fra le più recenti
Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass. 10.11.2011 n.23420).
Dal principio di diritto discende che, ove il ricorrente denunci il vizio di ultra o
extra petizione affinché la censura possa essere valutata, è necessario che nel ricorso
vengano riportati, quantomeno nel loro contenuto essenziale, le deduzioni formulate
dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e nell’appello ( o nella
memoria difensiva), di modo che la Corte, ancor prima di effettuare la verifica degli
atti, possa valutare ex actis la fondatezza del rilievo.
In difetto il motivo non potrà che essere dichiarato inammissibile.
4.

Alle medesime conclusioni si giunge quanto alle ulteriori censure, non

scrutinabili per le ragioni già indicate da questa Corte con le sentenze nn.
15637/2016, 499/2016, 12911/2013, pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella
oggetto di causa.
Anche in questa sede la società ricorrente, in violazione degli oneri imposti dagli
artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non trascrive nel ricorso le norme contrattuali

3

del riconoscimento della dipendenza della infermità o della lesione da causa di

RG 10066/2012
a suo dire rilevanti, non produce i testi integrali dei contratti collettivi, non fornisce
indicazioni per il reperimento degli stessi.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo precisato che «l’art. 369,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui onera il ricorrente (principale
od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od
accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso
che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art.

pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle
clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso
ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi
nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (nel testo
sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006), il deposito suddetto deve avere ad
oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel
ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale
contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica
assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità
sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale.» ( Cass. S.U.
23.9.2010 n. 20075).

E’ stato evidenziato, inoltre, che, ove gli atti e i documenti siano stati inseriti nei
fascicoli di parte dei gradi del giudizio di merito, il deposito di questi ultimi consente di
assolvere all’onere di cui al richiamato art. 369 n. 4 cod. proc. civ. ma resta ferma
l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 n. 6 cod. proc.
civ., non solo del contenuto degli atti e dei documenti ma anche dei dati necessari al
reperimento degli stessi ( Cass. S.U. 3.11.2011 n. 22726).
5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna
della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
come da dispositivo, sulla base delle tabelle di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55. A tal fine
sono stati considerati unicamente lo studio della controversia e la fase introduttiva del
giudizio, giacché la nullità dell’atto di costituzione rende
partecipazione all’udienza di discussione.

4

tamquam non esset la

420 bis, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza che abbia deciso in via

RG 10066/2012
Poiché il ricorso risulta iscritto in data 2.5.2012 non è applicabile ratione temporis
l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12
n. 228.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed

accessori di legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017

C 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA