Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2453 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27359-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia

Romagna depositata il 10/06/2011;

udienza del 30/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 53/06/11 dep. 10.6.2011, che su ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso del’Irap versata per gli anni dal 2000 al 2004 di S.P., consulente Informatico, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. In particolare la CTR ha ritenuto assente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in base all’esame del quadro RE DELLE dichiarazioni ammortamento e la mancanza di lavoratori dipendenti.

Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), per avere il contribuente proposto l’istanza di rimborso nel marzo del 2005 e quindi oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dalla legge per l’anno d’imposta 2000.

2. Il motivo è fondato con riferimento all’istanza di rimborso relativa all’anno d’imposta 2000.

In tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo, impone che l’istanza di rimborso dell’imposta, ritenuta illegittimamente versata, vada presentata dal contribuente entro il termine di decadenza suddetto (principio recentemente ribadito da SU n. 13378 del 30/06/2016; in tema di Irap v. Cass. n. 16617 del 07/08/2015; Cass. n. 23882 del 24/11/2010).

Nel caso di specie per l’anno d’imposta 2000 il termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso sarebbe stato il 20 luglio 2004, mentre l’istanza è stata proposta il 24.3.2005: sussiste pertanto la dedotta Decadenza che, in quanto prevista in favore dell’amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio, emergendo dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, per cui è sottratta al regime delle eccezioni nuove (Cass. n. 5862 del 08/03/2013).

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3), avendo l’Ufficio prodotto in appello i quadri RE del modello unico, da cui emergono per gli anni dal 2001 al 2004, compensi a terzi, (essendosi il contribuente avvalso per almeno tre annualità di collaboratori), nonchè spese relative a immobili, consumi e beni strumentali, non esaminati dalla CTR, ed avendo il contribuente utilizzato, (ad esclusione dell’anno 2004), una unità immobiliare ad uso esclusivo dell’attività professionale. Ciò peraltro in assenza di idonea prova da parte del contribuente richiedente il rimborso circa l’assenza del presupposto impositivo dell’imposta.

Il motivo è fondato, avendo la CTR affermato l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (in particolare: modeste spese di ammortamento e mancanza di lavoratori dipendenti), in contrasto con le dettagliate contestazioni dell’Ufficio che, riportando il quadro RE delle dichiarazioni evidenzia elementi non considerati dalla CTR.

La CTR non si è pertanto attenuta ai principi regolatori dell’Irap come recentemente delineati dalle SU, n. 7371 del 14/04/2016, le quali hanno statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, ricorrendo la dedotta decadenza dell’istanza di rimborso per l’anno 2000; vanno accolti i restanti motivi in relazione agli anni d’imposta dal 2001 al 2004; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla CTR dell’Emilia Romagna, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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