Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2453 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4096/2018

R.G., sollevato dalla Corte d’Appello di Trento con ordinanza del

16/01/2018 nel procedimento vertente tra:

A.M.E., A.M., A.A., nella

qualità di eredi di A.P.F., da una parte, e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,

dall’altra, ed iscritto al n. 121/2017 R.G. di quell’Ufficio;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

– lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, che conclude

chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare che la Corte

d’Appello di Roma è Giudice competente alla trattazione del

procedimento di equa riparazione.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Roma, con ordinanza in data 16-27 novembre 2017, aveva dichiarato la sua incompetenza a provvedere su un ricorso proposto per l’ottenimento dell’equa riparazione relativo ad un giudizio presupposto introdotto da A.P.F. (dante causa di A.M.E., M. e A.) nel 2000 dinanzi al T.A.R. Lazio, poi riassunto dinanzi al Tribunale ordinario di Trento con ricorso depositato il 26 marzo 2009, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 29 gennaio 2008, con la quale, previo annullamento dell’impugnata sentenza del suddetto T.A.R., era dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, con la concessione del termine per la riassunzione avanti al predetto giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO

che, per effetto della menzionata pronuncia di incompetenza della Corte di appello di Roma, il giudizio per equa riparazione veniva riassunto dinanzi alla Corte di appello di Trento che, a sua volta, riteneva di declinare la sua competenza, poichè il giudizio proposto dinanzi al Tribunale ordinario di Trento aveva comportato solo la riassunzione del giudizio originariamente introdotto e svoltosi avanti al T.A.R. Lazio, con la conseguenza che, vertendosi in tema di translatio iudicii, la competenza a decidere sulla domanda di equa riparazione avrebbe dovuto essere determinata con riferimento al luogo in cui aveva sede il primo giudice effettivamente adito, ovvero, nella concreta fattispecie, Roma, sede del T.A.R. Lazio;

– constatato che, in dipendenza della sua ravvisata incompetenza, la Corte di appello di Trento ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., nel cui procedimento nessuna delle parti in giudizio si è costituita;

– rilevato che – per come correttamente ritenuto dalla Corte trentina -il procedimento per equa riparazione deve essere proposto nel luogo in cui si è incardinato nel merito il giudizio presupposto, davanti al giudice ordinario o speciale che sia, avendo, infatti, questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 6306/2010; Cass. n. 26001/2016 e, in termini, Cass. n. 14059/2017) puntualizzato che, per siffatto procedimento, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, nel caso di declaratoria di difetto di giurisdizione nel giudizio presupposto, il criterio di collegamento stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il primo giudice adito, trattandosi della prosecuzione di un unico giudizio in applicazione del principio della translatio indicii;

– considerato, dunque, che per la controversia in questione, essendo individuabile quale inizio del giudizio presupposto il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lazio, che ha sede nel distretto della Corte di appello di Roma, la competenza per il giudizio di equa riparazione di cui trattasi spetta a quest’ultima Corte;

– rilevato, infine, che non occorre adottare in questa sede alcuna pronuncia sulle spese non avendo le parti svolto attività difensiva, alle quali va assegnato il termine di cui all’art. 50 c.p.c. per la conseguente riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente.

PQM

La Corte accoglie il proposto regolamento d’ufficio e, per l’effetto, dichiara la competenza territoriale inderogabile della Corte di appello di Roma, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di legge per la relativa riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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