Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2453 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6675-2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.F., di origine nigeriana (Lagos), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria (oltre che di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, che la richiedente non ha peraltro impugnato). Con decreto depositato in data 22 gennaio 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Ha osservato, in particolare, il decreto che la narrazione della richiedente presentava “profili di vaghezza e di inverosimiglianza relativi alla ricostruzione del viaggio migratorio”; che “sulle condotte maltrattanti subite”, la “ricorrente non ha reso più ampie dichiarazioni, riportandosi a racconti piuttosto stereotipati”; che la stessa svolgeva solo lavori saltuari; che comunque non venivano a emergere altri tipi di peculiarità.

2.- Avverso questo provvedimento ricorre O.F., articolando due motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il ricorrente censura la decisione del Tribunale piemontese: (i) col primo motivo, per violazione di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27) e per omesso esame di fatto decisivo, in ragione del fatto di avere il Tribunale ritenuto non credibile il racconto della ricorrente; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per avere comunque il Tribunale negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con questi motivi, il ricorso rileva, in sostanza, che la decisione di non credibilità adottata dal Tribunale torinese “appare del tutto carente e non rispettosa dei criteri imposti in materia di giudizi relativi alle domande di protezione”; e che, per altro verso, il Tribunale non avrebbe in ogni caso potuto non tenere in debito conto una serie di circostanze soggettive fondamentali della ricorrente, “quali la giovanissima età della ragazza, che era ancora più giovane al tempo dei fatti; la sua scarsissima scolarizzazione”; i maltrattamenti e le violenze fisiche subite da parte del compagno della madre (e presunto padre); l’avere, per un certo periodo di tempo, frequentato “gli ambiente legati alla prostituzione”.

5.- Il ricorso merita di essere accolto.

Non può invero ritenersi corretta – va notato prima di tutto l’impostazione seguita dal decreto del Tribunale di Torino, come intesa ad assegnare alla valutazione negativa di credibilità del racconto del richiedente un’efficacia addirittura preclusiva di un qualunque esame ulteriore in tema di protezione umanitaria.

Secondo quanto riscontra la giurisprudenza di questa Corte, “il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente… non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di “vulnerabilità”, da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente” (Cass., 18 aprile 2019, n. 10922). E ciò tanto più viene a rilevare quando, nel concreto, vengano comunque a emergere fatti in sè stessi importanti per la valutazione di vulnerabilità del richiedente, in quanto incidenti in modo specifico e forte sul vissuto della persona: quali, nel caso, la giovane età della richiedente (appena maggiorenne al tempo dello sbarco in Sicilia); la scarsissima scolarizzazione; l’avere frequentato ambienti legati alla prostituzione.

Questi elementi non sono stati proprio valutati – va, del resto, pure annotato – nell’ambito dell’esame posto in essere dal Tribunale circa la valutazione di credibilità della ricorrente. La quale si è dunque risolta in un esame limitato di singoli frammenti, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in proposito occorre tenere presenti le varie peculiarità del caso, l’estrazione sociale e le esperienze di vita, il sesso e l’età del richiedente; in altri termini, sia il “contesto sociale di provenienza, che le caratteristiche individuali della persona esaminata” (Cass., 21 luglio 2017, n. 18128; Cass., 14 novembre 2017, n. 26921).

E ancora va aggiunto che, a ben vedere, il limitato esame circostanziale condotto dal Tribunale si è tradotto in una motivazione solo apparente. Così, il decreto non indica le ragioni per cui i profili attinenti al “viaggio migratorio” sarebbero “vaghi” e “non verosimili”, nè che attinenza possano avere tali aggettivazioni, come riferite a detto viaggio, con le condizioni del vissuto della richiedente antecedenti, come successivi, all’effettuazione del viaggio medesimo. Non diversamente, nella sostanza, è da dire, poi, quanto alla valutazione di “piuttosto stereotipo” dal giudice del merito assegnata al racconto della richiedente sui maltrattamenti e violenze subiti, che è l’unico altro punto preso in considerazione dal Tribunale. In vero, a diffusione – ripetuta nei modi e nelle forme – di violenze e maltrattamenti materiali su persone di “piccola” età non sembra per sè fattore in grado di determinare la non credibilità di chi assume di essere stato costretto a subirli.

6.- Il ricorso va dunque accolto e il decreto cassato. Con rinvio della controversia al Tribunale di Torino che, in diversa composizione, provvederà a una nuova valutazione delle domande di protezione internazionale e umanitaria, in conformità ai criteri sopra indicati. In sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Torino che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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