Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24529 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21921/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIMONTI

4, presso lo studio dell’avvocato RASARIA INTERNULLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA FONTI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 939/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE, DISTACCATA di LATINA del 3/12/2014,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione

prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa a cartella di pagamento Irap anno 2006, con unico motivo di ricorso – “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” – l’amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata esclusivamente per non aver applicato il principio per cui “la presenza di un dipendente non occasionale configura il presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione in quanto esulante dal minimo indispensabile per l’esercizio della professione del medico ed è idonea ad accrescere la capacità produttiva del professionista per – seppur esecutivo – fornito”.

2. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce di Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451, la quale ha definitivamente chiarito che il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini Irap non ricorre tout court per la semplice presenza di “lavoro altrui”, essendo necessario accertare, in concreto, che il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale”, ed in misura tale da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”, e tale accertamento “spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.

3. Nel caso di specie, la C.T.R. ha dunque correttamente rilevato l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione basato “sulla sola circostanza di fatto della presenza di un collaboratore part-time, addetto alla sala di aspetto dello studio medico” del contribuente, medico pediatra convenzionato con il S.S.N..

4. Il ricorso va quindi rigettato, ma sussistono i presupposti per la compensanzione delle spese processuali, essendo recente l’intervento nomofilattico definitivamente chiarificatore.

5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, T.U.S.G., in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; Cass. sez. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA