Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24529 del 30/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21921/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIMONTI
4, presso lo studio dell’avvocato RASARIA INTERNULLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA FONTI, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 939/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA SEZIONE, DISTACCATA di LATINA del 3/12/2014,
depositata il 17/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione
prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa a cartella di pagamento Irap anno 2006, con unico motivo di ricorso – “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” – l’amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata esclusivamente per non aver applicato il principio per cui “la presenza di un dipendente non occasionale configura il presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione in quanto esulante dal minimo indispensabile per l’esercizio della professione del medico ed è idonea ad accrescere la capacità produttiva del professionista per – seppur esecutivo – fornito”.
2. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce di Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451, la quale ha definitivamente chiarito che il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini Irap non ricorre tout court per la semplice presenza di “lavoro altrui”, essendo necessario accertare, in concreto, che il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale”, ed in misura tale da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”, e tale accertamento “spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.
3. Nel caso di specie, la C.T.R. ha dunque correttamente rilevato l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione basato “sulla sola circostanza di fatto della presenza di un collaboratore part-time, addetto alla sala di aspetto dello studio medico” del contribuente, medico pediatra convenzionato con il S.S.N..
4. Il ricorso va quindi rigettato, ma sussistono i presupposti per la compensanzione delle spese processuali, essendo recente l’intervento nomofilattico definitivamente chiarificatore.
5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, T.U.S.G., in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; Cass. sez. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016