Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24529 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24529 Anno 2013
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 28788-2007 proposto da:
FAGGION ALBERTO, OTTONELLO LUCA TTNLCU75T18D9690,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI
GIORGIO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LAGORARA GIORGIO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

contro

2079

TRENITALIA

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

Data pubblicazione: 30/10/2013

dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 769/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 05/07/2007 R.G.N. 169/2007;

udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n. 28788/07
Ud. 12.6.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Stato S.p.A. con contratti di formazione e lavoro, trasformati alla
scadenza in rapporti a tempo indeterminato, hanno chiesto al
Tribunale di Genova che il periodo di formazione e lavoro fosse
considerato utile ai fini della maturazione degli scatti di
anzianità ai sensi del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863 del 1984, secondo
cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di
servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e
lavoro in rapporto a tempo indeterminato.
Ciò previa disapplicazione della contrattazione collettiva
(accordo interconfederale del 18 dicembre 1988 e accordo
nazionale tra l’Azienda e le 00.SS. del 7 luglio 1995), la quale
viceversa prevedeva che il periodo di formazione sarebbe stato
computato nell’anzianità di servizio con esclusione degli aumenti
periodici di anzianità.
Il Tribunale adito respingeva la domanda e tale statuizione
veniva confermata dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza
13 giugno-5 luglio 2007.
La Corte territoriale ha rilevato che l’anzianità di servizio
costituisce “nulla più di un fatto giuridicamente rilevante e non un

diritto”; che la norma di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3,
comma 5, sopra citata, non può essere letta estensivamente, in
modo da equiparare il contratto di formazione al contratto in
origine a tempo indeterminato, essendo i due rapporti distinti sia
dal punto di vista fattuale e storico che da quello giuridico,
mantenendo rilievo la loro differenza causale; che, stante tale

Faggion Alberto e Ottonello Luca, assunti da Ferrovie dello

differenza sul piano fattuale e giuridico, può legittimamente
giustificarsi una disparità di trattamento anche a parità di
anzianità e di mansioni; che pertanto la norma in questione non
è affatto violata dall’autonomia collettiva, ove questa ritenga di
non considerare l’anzianità di servizio maturata con il contratto

non sussiste alcun contrasto con la direttiva europea n. 70 del
1999, che pone il divieto di trattamenti discriminatori tra
lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato, trattandosi nella specie di ipotesi diversa, avente
ad oggetto l’anzianità di servizio relativa a rapporti che, per
effetto dell’avvenuta trasformazione, sono divenuti a tempo
indeterminato.
Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione
i lavoratori sulla base di due motivi
Trenitalia S.p.A. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano omessa
motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.
Rilevano che in sede di appello era stato evidenziato come il
giudice di primo grado avesse omesso di considerare che nel
contratto individuale era stato espressamente previsto che

“il

periodo di lavoro prestato Le verrà riconosciuto ad ogni
effetto contrattuale nell’anzianità di servizio”.
Da tale clausola discendeva che il periodo di formazione e
lavoro doveva essere considerato utili ai fini della maturazione
degli scatti di anzianità.
Il giudice d’appello ha omesso di prendere posizione sul
punto, incorrendo così nel denunziato vizio.
2. Con il secondo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di
diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore (tale
disposizione è stata abrogata dall’art. 47, comma 1, lett. d), della
legge 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009), i

di formazione ai fmi dell’attribuzione degli scatti di anzianità; che

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ricorrenti denunziano violazione dell’art. 3, comma 5, D.L.
726/84, convertito, con modificazioni, nella legge 863/1984, e
dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Deducono che l’art. 3, comma 5, dianzi indicato, stabilisce
senza equivoci l’inclusione del periodo di formazione
trasformato in rapporto a tempo indeterminato, così come il
dodicesimo comma dello stesso articolo prevede lo stesso effetto
in caso di assunzione successiva.
Aggiungono che trattasi di una disposizione imperativa ed
inderogabile, così come affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte in numerose occasioni, e quindi insuscettibile di una
modifica in pejus ad opera della contrattazione collettiva.
Rilevano ancora che la tassativa disposizione di legge, nel
richiamare l’anzianità di servizio, non offre spazio a distinzioni
estranee al testo pur se gli scatti di anzianità e i passaggi
automatici alle classi stipendiali in funzione dell’anzianità
trovano la loro fonte nella contrattazione collettiva.
3. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione, è fondato.
Deve premettersi che, diversamente da quanto assumono i
ricorrenti, la sentenza impugnata non è incorsa nel denunziato
vizio di motivazione.
Il giudice d’appello infatti, pur non richiamando la clausola
del contratto individuale indicata dai ricorrenti – la quale
peraltro riproduce il testo di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3,
comma 5, conv. dalla L. n. 863 del 1984 (”

il periodo di

formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso
di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a
tempo indeterminato….”) – ha dato conto delle ragioni, esposte in
sintesi nella parte narrativa, per le quali, ad avviso dello stesso
giudice, il periodo di formazione e lavoro non dovesse essere

nell’anzianità di servizio nell’ipotesi in cui il rapporto venga

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considerato utile ai fini della maturazione degli scatti di
anzianità.
Tali ragioni tuttavia non possono essere condivise da
questa Corte.
La questione per cui è controversia è stata sottoposta
contrasto di giurisprudenza denunciato dalla Sezione lavoro con
ordinanza dell’Il novembre 2009 – 28 gennaio 2010, n. 1860.
Era in discussione se fossero valide o meno, in riferimento
alla prescrizione di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3, commi 5 e
12, come convertito nella L. n. 863 del 1984, le norme della
contrattazione collettiva (nella specie, accordo interconfederale
del 18 dicembre 1988 e accordo nazionale tra l’Azienda e le
00.SS. del 7 luglio 1995) nella parte in cui escludono il diritto
del lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro sia stato
trasformato in contratto a tempo indeterminato, di beneficiare
degli aumenti periodici di anzianità computando anche
l’anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di
formazione e lavoro.
Più in particolare, se la garanzia posta per il lavoratore
dall’art. 3, commi 5 e 12, cit., riguardi solo gli istituti di fonte
legale (quale all’epoca l’indennità di anzianità ed attualmente il
trattamento di fine rapporto), non suscettibili di deroghe in peius
ad opera della disciplina collettiva, ovvero anche istituti di fonte
contrattuale, quali gli aumenti periodici della retribuzione (c.d.
scatti di anzianità), istituti la cui regolamentazione è interamente
rimessa alla contrattazione collettiva.
Le Sezioni unite, con sentenza del 23 settembre 2010 n.
20074, hanno risolto la questione in senso favorevole al
lavoratore.
Il Supremo Collegio, dopo aver dato atto del contrasto
esistente in materia nella giurisprudenza di questa Corte, ha
ritenuto, in sintesi, di privilegiare la tesi secondo cui, se è vero

all’esame delle Sezioni unite di questa Corte, a seguito di un

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che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di
fonte esclusivamente contrattuale, l’equiparazione posta dalla
legge tra periodo di formazione e quello di lavoro ordinario
esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo
carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la

rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di
anzianità, ma non può introdurre un trattamento in senso lato
discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un
pregresso periodo di formazione.
Non è possibile, ad avviso delle Sezioni Unite, per la
contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale
suddetta, “sterilizzare” il periodo di formazione e lavoro
prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di
anzianità, non valga: il legislatore considera che la formazione al
lavoro sia ex lege equiparabile al lavoro prestato.
Analogamente non è possibile una disciplina differenziata
in ragione della pregressa formazione perché ciò integrerebbe la
fattispecie di una discriminazione vietata, come si desume dalla
pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. c88/08, che, seppure sotto il profilo della discriminazione per
l’età, ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva
del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, sulla parità di
trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale (nella
specie, austriaca) che, proprio al fine degli scatti di anzianità,
escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei
diciotto anni di età.
Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente
principio di diritto: “La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre

1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni,
nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, secondo cui in caso di
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a
tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo

quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali

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indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla
cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di
formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di
servizio, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione
da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che
caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art.7, lett. c),
dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche
nel successivo art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 27 novembre
2000 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.
A tale principio, cui si è successivamente uniformata Cass.
n. 14229/11, questa Corte intende dare continuità,
condividendone le ragioni.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato
in dispositivo, il quale si atterrà al principio sopra enunciato,
provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q . M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova in
diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2013.

hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel

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