Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24529 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/11/2020), n.24529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28695/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante

G.G., e (OMISSIS) s.r.l. in fallimento, in persona del curatore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 108/05/11, depositata il 7 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 108/05/11 del 07/11/2011, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 141/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante G.G. (di seguito (OMISSIS) s.r.l.) e non già del curatore del fallimento della predetta società, nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2003;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del contestato diritto della ricorrente, affittuaria dell’azienda intestata a tale G.B. a far data dal 01/12/2002, di beneficiare, nell’anno 2003, della facoltà di effettuare acquisti in sospensione d’imposta beneficiando del plafond IVA maturato in capo all’affittante;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello osservando che il diritto dell’affittuario di beneficiare del plafond IVA maturato in capo all’affittante era soggetto alle sole condizioni previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 4, e non anche dell’intera posizione debitoria e creditoria dell’affittante;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. (OMISSIS) s.r.l. e la curatela fallimentare della società non si costituivano in giudizio e restavano, pertanto, intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, non essendosi le parti intimate costituitesi in giudizio e non avendo la ricorrente depositato la cartolina a.r. attestante la regolarità della notificazione dello stesso a mezzo posta (cfr. Cass. S.U. n. 627 del 14/01/2008; Cass. n. 9342 del 10/04/2008; Cass. n. 1694 del 23/01/2009; Cass. n. 14421 del 15/06/2010; Cass. n. 13923 del 24/06/2011; Cass. n. 14780 del 30/06/2014; Cass. n. 26108 del 30/12/2015; Cass. n. 18361 del 12/07/2018);

2. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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