Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24528 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21892/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCARDO

26/A, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA PARIS, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROBERTO DONFRANCESCO giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del diniego di rimborso dell’Irap relativa agli anni di imposta 2003-2007, l’Agenzia delle entrate censura la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la C.T.R. ritenuto insussistente il presupposto impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione, nonostante fosse pacifico che il contribuente – ingegnere – “si era avvalso, almeno negli anni di imposta 2003, 2005 e 2007, di lavoro altrui, elargendo compensi a terzi”.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

3. Invero, questa Corte ha definitivamente chiarito (tra l’altro) che il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre, ioni anni, per la semplice presenza di “lavoro altrui”, essendo necessario accertare, in concreto, che il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale”, ed in misura tale da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; precisando altresì che l’accertamento del requisito della autonoma organizzazione “spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di llegittimità se congruamente motivato” (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451).

4. Nel caso di specie il giudice d’appello, dopo aver esaminato puntualmente la fattispecie concreta e gli elementi probatori addotti, ha concluso – nella sua discrezionalità valutativa del merito – che “la corresponsione di compensi non è particolarmente significativa, oltre ad essere saltuaria”.

5. Tale rilievo assorbe l’eccezione di giudicato interno sull’imposta relativa agli anni 2004 e 2006, per i quali non vi erano stati compensi a terzi, come peraltro la stessa amministrazione ricorrente ha segnalato.

6. Il ricorso va quindi rigettato ma sussistono i presupposti per la compensanzione delle spese processuali, poichè l’approdo nomofflattico è maturato dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione.

7. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13 T.U.S.G., in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; Cass. sez. 6-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a duello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA