Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24528 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24528 Anno 2013
Presidente: MAISANO GIULIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 23288-2010 proposto da:
BATTISTI

ANTONIA

BTTNTN45H51A462Z,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo
studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONSORTI
ERMANNO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2075

CA.MA .

ITALIA

S.P.A.

(già

CASUCCI

S.P.A.),

00652720673;
– intimata –

Data pubblicazione: 30/10/2013

Nonché da:
CA.MA .

ITALIA

S.P.A.

(già

CASUCCI

S.P.A.),

00652720673, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G.FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA

all’avvocato DI TEODORO FRANCO, giusta delega in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

BATTISTI

ANTONIA

BTTNTN45H51A462Z,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo
studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONSORTI
ERMANNO, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 863/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 26/03/2010 r.g.n. 182/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato VALENZA DINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale e
inammissibilità dell’incidentale.

DINO, che la rappresenta e difende unitamente

Svolgimento del processo
Antonia Battisti adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la illegittimità del licenziamento
intimatole dalla società datrice all’esito di procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991 ed
il riconoscimento del diritto all’inquadramento immediatamente superiore a quello posseduto ( liv.3°
anziché 2° del ccn1 tessili- abbigliamento). Ti giudice di primo grado, nella contumacia della società, in
parziale accoglimento della originaria domanda, dichiarava la illegittimità del licenziamento, ordinava la

società al risarcimento del danno commisurato ” in via equitativa” in una somma pari al 20% delle
mensilità della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra;
dichiarava, inoltre, il diritto della lavoratrice al superiore inquadramento reclamato e condannava la
società al pagamento dell’importo di € 7.079,36 oltre accessori a titolo di differenze.
La decisione era impugnata in via principale dalla lavoratrice e con appello incidentale dalla società. La
Corte di appello di L’Aquila, dichiarava inammissibile l’appello incidentale; in parziale accoglimento
dell’appello della Battisti,condannava la società appellata a corrispondere alla stessa la retribuzione
globale di fatto nella misura intera dal momento del recesso datoriale fmo al luglio 2005 epoca della
maturazione de diritto a pensione. Il giudice di appello, premessa la tardività dell’appello incidentale
della società, rilevava che on era giustificata la riduzione in via equitativa dell’importo della retribuzione
globale di fatto al quale commisurare la indennità risarcitoria conseguente all’illegittimo licenziamento;
osservava che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la ratio della tutela reale era quella di
neutralizzare in maniera compiuta gli effetti del recesso datoriale; non appariva pertanto giustificata la
riduzione equitativa dell’indennità risarcitoria e ciò a maggior ragione in assenza di qualsiasi eccezione a
riguardo della parte convenuta, rimasta contumace .Riteneva tuttavia di limitare la liquidazione del
danno al periodo intercorrente fra il licenziamento e la maturazione del diritto a pensione da parte della
Battisti, nel luglio 2005, configurando quest’ultima circostanza come causa sopravvenuta di
scioglimento del rapporto, ostativa della reintegrazione.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Antonia Battisti sulla base di due motivi.
La società intimata ha depositato controricorso con ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
La lavoratrice ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale .
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi , principale ed incidentale, ai sensi dell’art. 335 cod.
proc. civ. .
Con il primo motivo di ricorso principale Antonia Battisti deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 436 cod. proc. civ., violazione del principio di divieto di reformatio in

peius, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censura la statuizione con la quale il
1

reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 St. lav. 1991 e condannava la

diritto all’indennità risarcitoria è stato limitato fino alla data di maturazione del diritto a pensione .
Rileva che la statuizione di condanna al risarcimento dalla data del licenziamento fino a quella di
effettiva reintegra non investita da specifico e valido appello incidentale, era passata in giudicato, che
essa si poneva in contrasto con il divieto di reformatio in peius sancito dal nostro ordinamento.
Con il secondo motivo di ricorso principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge
n. 407 del 1990. Afferma che, per ritenere risolto il rapporto era necessario che la interessata avesse già
ottenuto il trattamento pensionistico per raggiunti limiti di età e che nessuna prova era stata a riguardo

evidenzia l’ulteriore errore di diritto della decisione la quale non aveva considerato che a norma dell’art.
6 della 1. n. 407 del 1990 era possibile optare per la prosecuzione del rapporto sino al raggiungimento
del 65 anno di età come previsto dalla legge n. 503 del 1992
Con l’unico motivo di ricorso incidentale — condizionato- la società ha dedotto la a violazione delle
regole sostanziali e processali che disciplinano la prova legale del giuramento decisorio ( art 233 cod.
proc. civ. e art. 2736 cod. civ.9) nonché dei principi che presidiano il processo del lavoro ( artt. 420 e
437 cod. proc. civ.), per avere il giudice di merito omesso di compiere qualsiasi valutazione di
ammissibilità con riferimento alla istanza con la quale era stato deferito il giuramento decisorio in
ordine alla data in cui la lavoratrice era stata posta in pensione percependo il relativo trattamento
pensionistico, circostanza questa che assume non contestata.
Il primo motivo di ricorso principale è fondato . La statuizione di primo grado con la quale la società
era stata condannata ai sensi dell’art. 18 St. lav a corrispondere alla lavoratrice una somma pari al 20%
delle mensilità della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva
reintegra non era stata investita da gravame per il profilo attinente all’arco temporale al quale
commisurare la indennità risarcitoria avendo la lavoratrice censurato solo l’attribuzione della indennità
risarcitoria in misura percentuale alla retribuzione globale di fatto anziché in misura intera . Il diritto
della Battisti alla indennità risarcitoria dal licenziamento alla effettiva reintegrazione è quindi stato
oggetto di accertamento divenuto definitivo e quanto ora rilevato assorbe il secondo motivo di ricorso
principale.
Il ricorso incidentale deve essere invece respinto . La censura relativa al mancato accoglimento della
istanza di deferirnento del giuramento decisorio risulta infatti priva di decisività in quanto, in tesi,
destinata a incidere su statuizione ormai passata in giudicato.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della decisione in relazione al
motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sua decisione nel merito
conseguendone la condanna della società al risarcimento commisurato alle retribuzioni globali di fatto
maturate dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione .

2

fornita, essendo insufficiente a tal fine il compimento del sessantesimo anno di età. Sotto altro profilo

Le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo. Rigetta
il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel
merito, condanna la società CAMA Italia s.p.a a corrispondere ad Antonia Battisti il risarcimento del
danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento sino alla effettiva

in € 2000,00 (di cui € 800,00 per diritti ) e di quelle del giudizio di cassazione che si liquidano in €
3500,00 per compensi professionali e € 50,00 per esborsi.

Roma, camera di consiglio dell’11giugno 2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

10£18

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella C

reintegra, oltre accessori. Condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate

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