Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24528 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 23/02/2017, dep.18/10/2017),  n. 24528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29813-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.L.G.;

– intimato –

Nonchè da:

V.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO

2, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO HINNA DANESI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3826/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato HINNA DANESI che ha chiesto

il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Roma, V.L.G., ex dirigente dell’Enel S.p.A., impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso delle ritenute indebitamente operate sulle somme liquidate a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, rivenienti dalla partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale.

2. La commissione tributaria adita, in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva al contribuente il rimborso della differenza tra la maggiore ritenuta subita e quella del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6.

3. Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio. La pronuncia era impugnata in via incidentale anche dal contribuente, il quale lamentava il mancato riconoscimento degli interessi legali sul rimborso.

4. La C.T.R. del Lazio respingeva l’appello principale ed accoglieva quello incidentale.

5. La Corte di cassazione, con sentenza n. 30368 del 2011, accoglieva il ricorso proposto dall’Ufficio, demandando al giudice del rinvio di accertare se vi fosse stato (e in quale misura) l’impiego sul mercato da parte del fondo previdenziale integrativo aziendale del capitale accantonato e quale (e quanto) fosse stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, precisando che trovava giustificazione solo rispetto a detto rendimento la tassazione al 12,50%.

6. La C.T.R. del Lazio, con sentenza dell’11.6.2014, confermava la decisione di primo grado.

7. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

8. Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.

9. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e degli artt. 384,392 e 394 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Lamenta la ricorrente che la C.T.R. non si era attenuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 30368 del 2011 di questa Corte, omettendo di verificare l’eventuale impiego sul mercato del capitale accantonato.

2. Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la C.T.R. considerato che sulla base dell’accordo Enel/Fndai e della stessa prospettazione del contribuente i contributi versati non erano stati impiegati sul mercato e non avevano generato rendimenti.

3. I due motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati.

Con la sentenza di rinvio, questa Corte ha demandato alla C.T.R. di accertare “il rendimento derivante dall’impiego, sul mercato, del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore”. La Corte ha specificato che “il giudice di rinvio dovrà effettuare un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo, sul mercato, del capitale accantonato, e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”.

La C.T.R., dopo aver riportato l’orientamento di legittimità in materia, si è limitata ad affermare che l’aliquota del 12,50% trova applicazione solo alle somme da qualificare come rendimento maturate entro il 31.12.2000, mentre per le restanti somme si applica il regime di tassazione separata, riconoscendo dovuta al contribuente la differenza tra quanto versato all’Erario dal sostituto d’imposta e quanto invece dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50%. In tal modo, la C.T.R., riportandosi – nella sostanza – alle argomentazioni della pronuncia cassata, ha omesso di svolgere la specifica indagine demandata dalla Corte volta ad accertare quali somme fossero state effettivamente investite e se da ciò fosse derivato – ed in quale misura – un rendimento.

4. Venendo all’esame del ricorso incidentale, con i due motivi formulati il contribuente, deducendo violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 38 e 44, e vizio motivazionale, lamenta che il giudice del rinvio, rigettando l’appello incidentale, non abbia riconosciuto, senza alcuna motivazione, gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso.

5. Il ricorso incidentale si palesa inammissibile.

Va, al riguardo, rilevato che dal contenuto del suddetto ricorso non emerge che la questione inerente il riconoscimento degli interessi legali sulle somme indebitamente percette a titolo d’imposta sia stata devoluta all’esame del giudice di legittimità con il ricorso accolto con la menzionata sentenza n. 30368 del 2011, il quale appare – per contro – incentrato sugli specifici profili inerenti il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dall’apposito fondo. Sul punto pertanto, al di là del tenore della statuizione del giudice del rinvio, deve ritenersi intervenuto il giudicato.

6. Il controricorrente prospetta, in via subordinata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale della L. n. 482 del 1985, art. 6, ove tale norma dovesse interpretarsi nel senso di individuare i “rendimenti” con riferimento ai risultati relativi alla gestione del capitale sul “mercato finanziario”.

7. La questione è manifestamente infondata, dovendosi ritenere che il rendimento imputabile alla “gestione sul mercato” del capitale accantonato non possa essere ragionevolmente circoscritto ai soli investimenti sul mercato finanziario. Tale requisito identifica, invero, la ragione stessa della più favorevole tassazione del reddito rappresentata dall’essere questo il risultato dagli investimenti effettuati dall’ente di gestione della somma versata, investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti finanziari, valori mobiliari, etc.), nulla esclude possano esserlo anche verso altri tipi di mercato (es. mercato immobiliare).

8. In ragione delle considerazioni che precedono, il ricorso principale va accolto, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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