Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24528 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 04/11/2020), n.24528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9101-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SHIELD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA, GIUSEPPE RUSSO

CORVACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2012 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 09/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 6/01/2012, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 9.02.2012, che, riformando la decisione del giudice di primo grado, aveva accolto il ricorso della Shield, avverso la cartella esattoriale con la quale era chiesto il pagamento di Euro 106.794,64 a titolo di sanzioni per tardivo pagamento di imposte, relative all’anno 2004.

Ha rappresentato che il contenzioso traeva origine dalla comunicazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, inviata alla contribuente il 26 ottobre 2007, con cui era richiesto il pagamento di due distinti importi, relativi all’anno 2004, l’uno riferibile al Modello Unico 2005 (per Euro 650.077,04), l’altro al Modello 770/05 (per Euro 217.714,12). La società rappresentava all’Ufficio che con riguardo agli importi relativi al Modello 770/2005 l’omissione del pagamento era solo parziale. L’Ufficio pertanto, nella conseguente interlocuzione con la società, provvedeva a rivedere i conteggi, inviando una nuova liquidazione per il debito fiscale relativo al Modello 770. In data 17 dicembre 2007 la società versava quindi entrambi gli importi dovuti.

Sennonchè l’Agenzia rilevava che mentre il pagamento relativo al Modello 770 era stato tempestivamente eseguito nei trenta giorni dalla comunicazione della nuova liquidazione, avvenuta il 5 dicembre, quello relativo all’Unico 2005, già comunicato il 26 ottobre, mai contestato e pertanto definitivo da quella data, doveva ritenersi tardivo, poichè l’esecuzione nei prescritti trenta giorni doveva avvenire entro il 25 novembre, e non il 17 dicembre.

In conseguenza era stata notificata la cartella, ora oggetto di contenzioso, relativa alle sanzioni applicate dalla Amministrazione nella misura integrale in luogo della misura ridotta ad 1/3, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2.

La società, che riteneva invece tempestivo il pagamento di entrambi gli importi nel termine decorrente dalla riliquidazione del debito fiscale relativo al Modello 770/2005, e che comunque invocava una valutazione del proprio comportamento alla luce dei principi di affidamento e buona fede cristallizzati nella L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, aveva adito la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, che con sentenza n. 67/05/2009 aveva rigettato il ricorso. La pronuncia era stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con la sentenza ora al vaglio della Corte aveva invece accolto l’appello, annullando la cartella esattoriale.

Il giudice regionale ha ritenuto che la vicenda trovi collocazione nell’art. 10 Statuto del Contribuente, perchè, in presenza di un’unica richiesta di pagamento, sia pur relativa ai debiti portati in due dichiarazioni – relative tuttavia allo stesso anno -, l’Amministrazione ha ritenuto tardivo il versamento riferito ad importi non oggetto di sgravio, senza tener conto dell’affidamento fatto dal contribuente sulla unicità della richiesta inizialmente comunicata dall’Ufficio.

L’Agenzia ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non rientrando l’ipotesi in nessuna delle fattispecie contemplate dal citato art. 10.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza.

Si è costituita la società, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, del quale in ogni caso ne ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., non è fondata. La società controricorrente ha denunciato un confezionamento del ricorso con la “spillatura” di stralci delle pronunce dei gradi di merito senza la riproposizione, sia pur sintetica, delle rispettive tesi, così lamentando che il ricorso difetti di autosufficienza.

Questa Corte ha da tempo affermato che, pur quando il ricorso sia redatto con riproduzione integrale di documenti, deve escludersi la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, quando quei documenti siano facilmente individuabili ed isolabili, separandoli ed espungendoli dall’atto processuale, la cui autosufficienza pertanto, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali del ricorso, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (Cass., Sez. 5, sent. n. 18363 del 2015; ord. n. 12641 del 2017).

Nel caso di specie il ricorso riporta con sufficienza i fatti e l’oggetto della controversia, le ragioni della decisione impugnata, le critiche alle argomentazioni della Commissione regionale, con logica sequenziale e rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c..

Nel merito il motivo di ricorso è fondato, trovando pertanto accoglimento.

Il dato fattuale che emerge nel processo è che, a fronte di una comunicazione inviata alla contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, con la quale si avvertiva la società del mancato adempimento agli obblighi fiscali relativi a due distinti importi, rispettivamente uno relativo all’Unico 2005 e l’altro al Modello 770/2005, la contribuente ebbe a contestare la correttezza della somma riportata nella seconda dichiarazione, nulla eccependo sulla prima. I riconteggi del dovuto, e i contatti intercorsi tra ufficio e contribuente all’indomani della comunicazione, ebbero ad oggetto il solo secondo rapporto fiscale, senza che sia mai stato contestato o messo in dubbio che i pagamenti, per l’Unico e per il Modello 770, fossero distinti e da eseguirsi con due diverse operazioni.

Ebbene, questi i fatti, la contribuente, assumendo che la circostanza che dell’inadempimento a due obbligazioni fiscali fosse stata avvertita con unica comunicazione, e che, constatata la parziale erroneità del credito preteso dalla Amministrazione relativamente al Modello 770/2005, i contatti instaurati tra ufficio e contribuente avevano ingenerato in quest’ultimo l’opinione che i versamenti potessero essere eseguiti in un unico contesto temporale, cioè dal momento della esatta determinazione del rapporto debitorio discendente dal Modello 770, sostiene che la vicenda, nel suo concreto svolgimento, faccia ritenere che, quand’anche erroneo il comportamento della società, esso trovasse esimente nella buona fede tra le parti del rapporto giuridico d’imposto, prevista dall’art. 10 Statuto del contribuente, così come argomenta la sentenza impugnata.

In particolare la Commissione regionale, dopo aver considerato che “La società ha effettuato il pagamento di quanto complessivamente dovuto, dopo aver ricevuto la predetta liquidazione definitiva, in data 17/12/2007, dimostrando, nei fatti, di aver ritenuto l’unicità della richiesta dell’Ufficio”, sostiene che sia incongrua e infondata l’interpretazione della Agenzia, secondo la quale sarebbe stato tardivo il versamento degli importi non oggetto di sgravio “….alla luce del comportamento del contribuente, che, in base alle oggettive emergenze di causa, ha dimostrato di aver fatto affidamento sull’unicità della richiesta dell’Ufficio.”.

Il citato art. 10, per quanto qui di interesse, prevede che “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta….”.

Ebbene, dagli albori della introduzione della L. n. 212 del 2000, questa Corte ha affermato che in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi del citato art. 10, la situazione tutelabile deve essere caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono (Cass., 17576/2002; 23309/2011; 537/2015).

Ebbene, tenendo conto del dato normativo, pur come ampiamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, la fattispecie per cui è causa non rientra nell’alveo dell’esimente dell’incolpevole affidamento ai fini dell’esonero dalla applicazione delle sanzioni.

Deve infatti escludersi una incertezza sulla portata o sull’ambito applicativo della norma tributaria, atteso che il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, comma 2, è inequivoco nel prevedere l’applicazione della sanzione nella ridotta misura di un terzo solo qualora il pagamento avvenga nei trenta giorni dalla comunicazione ricevuta dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis. Nè la fattispecie rientra in una mera violazione formale “senza alcun debito d’imposta”, perchè al contrario la comunicazione notificata il 27 ottobre alla contribuente riguardava proprio tributi non versati.

Non assume rilievo poi quanto affermato dal contribuente, secondo cui l’unicità della comunicazione ricevuta per il mancato pagamento di due distinti importi – che incontestatamente richiedevano due autonome operazioni di versamento -, nonchè i contatti avviati con l’Ufficio nei giorni seguenti alla ricevuta comunicazione, per la rideterminazione del debito relazionato al Modello 770/2005, abbiano potuto ingenerare l’incolpevole convincimento di poter attendere la predetta rideterminazione di uno solo dei due importi per eseguire tutti i pagamenti in un unico contesto temporale. Di tale affidamento, inteso quale condotta tenuta in buona fede dalla contribuente, non vi è alcuna prova o anche solo vago indizio, mancando ogni riscontro dei fatti che hanno potuto ingenerare tale confusione.

All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza.

Atteso peraltro che, non necessitando la causa di ulteriori accertamenti di fatto, essa può essere decisa anche nel merito, deve essere rigettato il ricorso introduttivo della contribuente.

All’esito del giudizio segue la soccombenza della società nelle spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. Le alterne conclusioni del contenzioso dinanzi alla Commissioni costituisce motivo che giustifica la compensazione delle spese processuali di quei gradi.

P.Q. M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società. Condanna la controricorrente alla rifusione delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura complessiva di Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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