Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24527 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21891/2015 proposto da:

AGENZIA ELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO EMANUELE

FELICE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso introduttivo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3568/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA dell’11/06/2015,

depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap relativa agli anni di imposta 20032007, l’Agenzia delle entrate censura la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la C.T.R. escluso il presupposto impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente – medico generico convenzionato con il S.S.N. – “nonostante l’indubbia presenza di lavoratore dipendente” (cui risultavano corrisposti compensi di Euro 568,00 nel 2005, Euro 4.045,00 nel 2006 ed Euro 4.327,00 nel 2007), dovendosi invece applicare il principio per cui “la presenza di un dipendente non occasionale configura il presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione in quanto esulante dal minimo indispensabile per l’esercizio della professione dei medico ed è idonea ad accrescere la capacità produttiva del professionista per – seppur esecutivo – fornito”.

2. Il motivo è manifestamente infondato, avendo di recente questa Corte definitivamente chiarito che il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre, tout court, per la semplice presenza di “lavoro altrui” – dovendosi invece accertare, in concreto, che il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale”, ed in misura tale da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” – precisando che il relativo accertamento “spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451).

3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si pone in linea con il riferito approdo nomofilattico, sicchè il ricorso va rigettato; sussistono però i presupposti per la compensazione delle spese processuali, poichè detto approdo è maturato dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione.

4. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13 T.U.S.G., in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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