Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24527 del 18/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 23/02/2017, dep.18/10/2017),  n. 24527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29812-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO HINNA DANESI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4212/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato HINNA DANESI che ha chiesto

il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Roma, G.E., ex dirigente dell’Enel S.p.A., impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso delle ritenute indebitamente operate sulle somme liquidate a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, rivenienti dalla partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale.

2. La commissione tributaria adita, in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva al contribuente il rimborso della differenza tra la maggiore ritenuta subita e quella del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6.

3. La decisione veniva confermata dalla C.T.R. del Lazio.

4. La Corte di cassazione, con sentenza n. 2459 del 2012, accogliendo il ricorso proposto dall’Ufficio, rilevava che la C.T.R. aveva omesso di indicare gli elementi in base ai quali doveva essere determinato il rendimento tassabile al 12,50%.

5. Il giudice del rinvio accoglieva l’appello dell’Ufficio sul rilievo che il contribuente non aveva fornito idonea prova dell’entità del rendimento derivante dall’impiego delle somme sul mercato finanziario, essendosi limitato ad indicare in un prospetto di parte determinati conteggi, senza produrre la necessaria attestazione proveniente dall’Enel.

6. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per revocazione deducendo che la C.T.R. era incorsa in un errore di fatto per avere confuso la certificazione in atti, rilasciata dall’Enel, con un mero prospetto di parte, atto del tutto diverso quanto a provenienza e valenza probatoria.

7. La C.T.R. del Lazio, con sentenza del 25.6.2014, accoglieva il ricorso rilevando, per quanto concerne la fase rescindente, che la sentenza oggetto di revocazione era fondata su di una errata percezione degli atti processuali determinante ai fini della decisione, avendo il giudice negato che l’attestazione in questione provenisse dall’Enel, fatto per contro positivamente accertato sulla base del riscontro documentale. La C.T.R., a conclusione della fase rescissoria, perveniva al rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate, richiamando la statuizione contenuta nella sentenza di rinvio.

8. Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

9. Resiste con controricorso il contribuente.

10. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione formulata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, segnatamente riguardo alla prescrizione della specifica indicazione dei documenti sui quali esso si fonda.

2. L’eccezione va disattesa, atteso che il documento posto a fondamento dell’impugnazione (Certificazione Enel del 13 dicembre 2005, relativa al rendimento derivante dall’impiego delle somme sul mercato finanziario) risulta compiutamente indicato nel ricorso (pag. 2 punto 4), ove è specificato il luogo di produzione nel giudizio di merito (memoria illustrativa del 15 febbraio 2006).

3. Con il primo motivo di ricorso, in relazione alla fase rescindente, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 e art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Sostiene la ricorrente che l’errore ravvisato dalla C.T.R. non è decisivo, in quanto la sentenza oggetto di revocazione era sorretta anche da altra ratio decidendi non inficiata da errore, individuata nel fatto che l’attestazione del rendimento dovesse provenire da apposito ufficio dell’Enel, deputato alla gestione del trattamento previdenziale (Ufficio per la Formazione e la gestione dei Quadri Dirigenti della Direzione Generale). Il difetto di decisività dell’errore deriverebbe, secondo la ricorrente, anche dal fatto che l’attestazione, per il suo generico tenore, non era comunque idonea a comprovare l’assunto del contribuente.

4. Il motivo è infondato.

Si osserva, al riguardo, che, nell’economia della decisione oggetto di revocazione, assume decisivo rilievo la (errata) affermazione del giudice che il documento attestante il rendimento derivante dall’impiego delle somme sul mercato finanziario provenisse dalla parte, avendo per contro la C.T.R. documentalmente riscontrato che era in realtà in atti una attestazione proveniente dall’Enel. La valutazione circa il rilievo probatorio del documento resta riservata al giudice del merito.

5. In relazione alla fase rescissoria, con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63 e degli artt. 384 e 392 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sul rilievo che la C.T.R. avrebbe eluso i dettami impartiti dalla Corte di cassazione al giudice del rinvio, travisando l’iter processuale e omettendo di indicare gli elementi alla cui stregua determinare il rendimento tassabile.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la C.T.R. considerato che sulla base dell’accordo Enel/Fndai e della stessa prospettazione del contribuente i contributi versati non erano stati impiegati sul mercato e non avevano generato rendimenti.

6. I due motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati.

Questa Corte, con sentenza n. 2459 del 2012, annullando la decisione della C.T.R. del Lazio, ha osservato che la pronuncia impugnata non risultava, per la genericità dell’assunto conclusivo, aderente al principio di diritto enunciato, nella parte in cui, senza peraltro dare adeguata contezza del percorso decisionale, ometteva di indicare gli elementi alla stregua dei quali doveva essere determinato il rendimento tassabile al 12,50%.

La motivazione della sentenza impugnata appare non conforme ai dettami espressi nella sentenza di rinvio e si palesa, altresì, del tutto carente, in quanto la C.T.R. si è, nella sostanza, limitata a richiamare la pronuncia cassatoria, senza tuttavia compiere il demandato accertamento in merito alla sussistenza degli elementi in base ai quali determinare il rendimento soggetto a tassazione nella misura del 12,50%.

7. Il quarto motivo, con il quale, in via subordinata, si deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, è infondato, non essendovi dubbi sulla individuazione del concreto comando giudiziale attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo.

8. Il controricorrente prospetta, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale della L. n. 482 del 1985, art. 6, ove tale norma dovesse interpretarsi nel senso di individuare i “rendimenti” con riferimento ai risultati relativi alla gestione del capitale sul “mercato finanziario”.

9. La questione è manifestamente infondata, dovendosi ritenere che il rendimento imputabile alla “gestione sul mercato” del capitale accantonato non possa essere ragionevolmente circoscritto ai soli investimenti nel mercato finanziario. Tale requisito identifica, invero, la ragione stessa della più favorevole tassazione del reddito rappresentata dall’essere questo il risultato dagli investimenti effettuati dall’ente di gestione della somma versata, investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti finanziari, valori mobiliari, etc.), nulla esclude possano esserlo anche verso altri tipi di mercato (es. mercato immobiliare).

10. In ragione delle considerazioni che precedono, devono essere accolti il secondo e terzo motivo di ricorso e rigettati, invece, il primo e il quarto. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA