Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24527 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 04/11/2020), n.24527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25458/2014 proposto da:

T.M.R., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Michele

Maria De Bonis del Foro di Potenza, con domicilio eletto in Roma,

Via del Mattonato n. 3, presso lo Studio dell’Avv. Donato

Piccininni;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso:

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata

n. 256/01/13 pronunciata il 19.11.2012 e depositata il 19.7.2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso in data 14.11.2008 T.M.R. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un’azienda per atto registrato il 25.06.2003 di cui non era stata fatta alcuna menzione nella dichiarazione dei redditi per il 2003.

2. Deduceva la ricorrente di non avere realizzato alcuna plusvalenza sull’azienda ceduta, in quanto non erano emersi plusvalori sul prezzo di cessione rispetto ai valori di libro.

3. La Commissione Tributaria di primo grado rigettava il ricorso dichiarando legittimo il recupero a tassazione nella misura indicata nell’avviso.

4. La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata con sentenza n. 256/01/13, pronunciata il 19.11.2012 e depositata il 19.7.2013, rigettava l’appello interposto dalla contribuente, ritenendo che la documentazione prodotta, seppure ammissibile ed utilizzabile ai fini processuali, fosse inidonea a rendere piena prova della insussistenza di plusvalenze sulla cessione d’azienda, ritenendo, al contempo, che i valori di cessione fossero “esposti al netto delle quote di ammortamento” e, dunque, idonei a generare plusvalenza.

5. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

6. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio e resiste con controricorso.

7. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, commi 4 e 5, in combinato disposto alla L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10, e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, contestando la decisione della C.T.R. che aveva rigettato l’appello ritenendo inammissibile, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, la documentazione atta a dimostrare la insussistenza della plusvalenza depositata in sede di ricorso introduttivo pur se non restituita, per motivi di salute, all’Amministrazione Finanziaria che le aveva inviato un apposito questionario relativo ai dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei suoi confronti; mancato controllo che a, dire della ricorrente, avrebbe inesorabilmente precluso l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente circa le ragioni della mancata esibizione della documentazione contabile.

1.2. Detto motivo è inammissibile, trattandosi di questione nuova mai dedotta nel precedente giudizio di merito. La contribuente, peraltro, a fronte dell’eccezione della controricorrente che deduce l’assoluta novità della questione, neppure in memoria, ha specificato tempo e luogo della relativa allegazione nel giudizio di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, sancito dall’art. 366 c.p.c., in base al quale, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, è necessario che il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, riporti testualmente le censure formulate con l’atto di appello o quanto meno ne riassuma il contenuto al fine di consentire a questa Corte, esclusivamente in base al ricorso medesimo, la verifica necessaria per escludere (o meno) la novità della questione sollevata (Cass. n. 2928 del 2015; n. 9536 del 2013).

1.3. Il motivo è comunque infondato in quanto, come osservato dalla C.T.R., nel caso in esame la contribuente non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di cause ostative alla produzione dei documenti richiesti dall’Ufficio prima di procedere all’emanazione dell’avviso di accertamento, limitandosi ad un generico riferimento ad una causa di forza maggiore (problemi di salute) semplicemente enunciata, ma mai provata.

1.4. Invero l’effetto d’inutilizzabilità dei dati e documenti non riferiti o non esibiti o non trasmessi si produce indipendentemente dall’atteggiamento psicologico del contribuente; l’apparente maggior rigore è tuttavia temperato dalla possibilità concessagli di dichiarare, in limine litis, di non aver potuto ottemperare alla richiesta per causa a lui non imputabile (citato art. 32, comma 5), e di sfuggire così alla suddetta preclusione (così Cass. n. 28049 del 2009 cit.).

1.5. Come affermato da questa Corte, “la mancata risposta al questionario, come la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, in risposta agli inviti dell’ufficio, producono l’effetto d’impedirne la considerazione a favore del contribuente, a prescindere dalle ragioni determinanti l’omissione; la norma, infatti, fa dipendere tale conseguenza dal fatto obbiettivo dell’omissione, senza alcun riferimento alle motivazioni della parte privata, ossia all’elemento psicologico del soggetto che omette di rispondere.” (Sez. 5, sentenza n. 28049 del 2009).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, commi 4 e 5, (rectius: D.P.R. n. 600 del 1973) in combinato disposto con l’art. 117 Cost., e l’art. 6 convenzione Europea per i diritti dell’uomo e del cittadino, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, lamentando che l’affermazione di una preclusione assoluta alla producibilità dei documenti in giudizio rappresenterebbe una compressione del diritto di difesa del contribuente.

2.1. Anche tale eccezione è priva di pregio.

2.2. E’ infatti inammissibile la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica della soluzione adottata dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. ex multis, Cass. n. 24298 del 2016).

Nella specie la C.T.R. ha correttamente ritenuto applicabile il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, commi 4 e 5, in base al quale le notizie e i dati non addotti e gli atti, documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari contestualmente alla produzione di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

La ricorrente tuttavia non censura la ratio decisoria relativa al difetto di prova sull’esistenza di cause di forza maggiore ostative della produzione di documenti nella fase amministrativa, talchè il motivo si appalesa inammissibile e la questione di illegittimità costituzionale sollevata priva di qualsiasi rilievo.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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