Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24526 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21682/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 117/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, del 24/02/2015, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

In fattispecie riguardante avvio di accertamento in material di Irap anni 2009-2010, l’Agenzia delle entrate censura esclusivamente la parte della sentenza impugnata in cui la C.T.R. ha “escluso che la presenza di un dipendente per la gestione dell’ambulatorio medico” – nella specie di “una segretaria part-time” – “possa essere considerata un fattore determinante o comunque rilevante” ai fini della sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Successivamente – in assenza di difese dell’intimato – la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso datato 29/9/2016. Può quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio, senza necessità di statuizione sulle spese, le quali restano a carico della parte rinunciante che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poichè il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, non contempla l’ipotesi della estinzione del giudizio (Cass. sez. 6-5, ord. n. 3688/16).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Dichiara altresì irripetibili le spese anticipate da parte ricorrente ed insussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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