Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24526 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24526 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 19071-2008 proposto da:
ZAPPONE CARMELISA, già elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato
PALAMARA ANTONINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato IACOVINO VINCENZO, giusta delega in
atti e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA
2013

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

2029

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 30/10/2013

• . í

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2008 della CORTE D’APPELLO

di CAMPOBASSO,

depositata il

16/04/2008 R.G.N.

96/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.4.2008 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza
di primo grado, rigettava la domanda di dichiarazione dell’illegittimità del termine apposto
al contratto stipulato tra Zappone Carmelisa e le Poste italiane dal 3.11.2993 L 14.1.2004.
Per la Corte territoriale dovevano ravvisarsi nel contratto in esame le esigenze eccezionali
volute dalla contrattazione collettiva e quindi si rientrava nelle ipotesi pattizie di
apposizione del termine per le quali sussisteva una delega in bianco alle associazioni
sindacali. Pertanto il contratto rientrava in ipotesi legittime di apposizione del termine.

IQ

1,cval,o
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Zappone con
motivi; resiste
la società Poste italiane con controricorso. Le Poste hanno depositato memoria difensiva
ex art. 378 c.p.c. La Corte ha autorizzato la motivazione semplificata della presente
sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Zappone deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 329
c.p.c. in virtù dell’eccepita improponibilità dell’atto di appello per intervenuta acquiescenza
alla sentenza di primo grado, nonché l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo. Era intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo
grado attraverso un accordo sulla gestione del servizio recapito del 29.7.2004.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 del D.
Igs. N. 368/2001 , la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla
legge in generale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della direttiva n.
70/1999/CE, la violazione dell’art. 25 del CCNL 11.1.2001, l’omessa e/o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia. Non era stata provata la
sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo
richieste dall’art. 1 D.Igs n. 238/2001.
Con il terzo motivo si allega la nullità della clausola appositiva del termine al contrato per
condotta fraudolenta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.. nonché
l’omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia Si
1

..

erano violati i limiti posti dal legislatore alla stipulazione di un contratto a termine in quanto
non si erano descritte in concreto ed in modo verificabile le ragioni tecniche, organizzative
o produttive, poste a fondamento della temporaneità della prestazione.
Il quarto motivo ( erroneamente indicato come terzo) con il quale si deduce la violazione
della direttiva comunitaria n. 99770/CE è assorbito dall’accoglimento dei motivi che

Il ricorso va accolto nei limiti appresso precisati.

Il primo motivo appare inammissibile in quanto da un lato non ricostruisce come la
questione sarebbe stata posta in appello (la sentenza impugnata non ne parla) e dall’altro
lato non chiarisce minimamente in che termini l’accordo sul settore recapito abbia
riguardato la specifica situazione del ricorrente posto che l’accordo in parola ( peraltro non
prodotto peraltro) non sembra riferirsi ai lavoratori a tempo determinato, ma a quelli a
tempo indeterminato.
Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente, appaiono, invece, fondati in
quanto nella motivazione della sentenza impugnata si assume che il contratto di cui è
causa sia stato stipulato per una ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva e in
particolare per le ” esigenze eccezionali” determinate dalla situazione di ristrutturazione e
di sperimentazione nell’organizzazione delle Poste spa. In questa chiave la Corte
territoriale ha richiamato i principi sulla ” delega in bianco” alle OOSS e sulla sufficienza, ai
fini della legittimità dell’apposizione del termine , che si versi in una situazione già tipizzata
dalle OSSS come autorizzante la stipula di contratti a tempo determinato. Tuttavia il
contratto de quo non è stato affatto stipulato in relazione ad ipotesi come quelle prima
indicate e si limita ad indicare che ” l’assunzione viene effettuata ai sensi dell’art. 1 D. Lgs
n. 368/2001 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di
provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa ed addetto al
servizio di smistamento assente con diritto alla conservazione del posto”. Manca quindi
qualsiasi riferimento ad esigenze eccezionali di sorta o ad altre ipotesi di assunzione a
termine formulate direttamente dalle OOSS, come invece affermato nella sentenza
2

precedono.

impugnata, sicché la motivazione del provvedimento impugnato appare assolutamente
carente. I richiamati motivi vanno quindi accolti e si deve cassare la sentenza impugnata
con rinvio alla Corte di appello di Napoli ( anche in ordine alle spese) che valuterà la
legittimità del termine( e la fondatezza dei motivi di appello delle Poste) alla luce
dell’effettivo tenore del contratto sottoscritto tra le parti ed eventualmente del suo concreto
svolgimento.

n. 99770/CE è assorbito dall’accoglimento dei motivi che precedono ( il secondo ed il
terzo).
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di
Napoli anche per le spese.
Così deciso in ROMA, il 6.6.2013

Il quarto motivo, con il quale come detto, si deduce la violazione della direttiva comunitaria

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