Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24525 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21130/2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI GUASTAMACCHIA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IDEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 230/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 26/01/2015, depositata il 04/02/2015;

vista la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata da parte ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 2004-2010, con unico motivo di ricorso il contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. ritenuto che “l’esercizio dell’attività di medico convenzionato svolto con l’ausilio di una segretaria, anche se a part-time, costituisce di per sè, un quid pluris suscettibile, secondo la comune esperienza, di fornire un apprezzabile apporto al professionista, nel senso di rappresentare un elemento di organizzazione della sua attività; gestire un maggior numero di pazienti e delegare le attività manuali alla segretaria rappresenta un valore aggiunto tassabile ai fini IRAP”.

2. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

3. Il motivo è manifestamente fondato, avendo questa Corte definitivamente chiarito, tra l’altro, che il requisito della “autonoma organizzazione”, ai fini Irap, “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad apriti responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, in modo tale che questo “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass. s.u. n. 9451/16), mentre dalla sentenza impugnata emerge trattarsi di medico generico convenzionato con il S.S.N. che si avvaleva solo “di un lavoratore dipendente… ancorchè con mansioni meramente esecutive o di segretario part-time”.

4. Il ricorso può quindi essere accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente relativamente all’annualità 2010, rimasta in contestazione, previa cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.

5. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, essendo recente l’intervento nomofilattico definitivamente chiarificatore.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente con riguardo alla residua annualità in contestazione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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