Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24525 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 10/09/2021), n.24525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 900-2020 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BALDASSARRE PERUZZI, 30, presso lo studio dell’avvocato IULIANO

LINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GUERRERA FRANCESCA;

– ricorrente –

contro

P.R., P.B., P.V.,

P.M.P.A., C.L., P.L., P.D., P.M.,

P.L., P.R., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 835/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella causa proposta dagli eredi legittimi di P.R. nei confronti di G.G., la Corte d’appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la non autenticità dei due testamenti olografi a firma apparente del testatore, che contenevano la designazione della convenuta quale erede universale Per la cassazione della sentenza G.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Con il primo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al punto della falsità dei testamenti. Con il secondo motivo si censura la decisione perché non sono state considerate circostanze decisive ai fini del giudizio, che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a decidere diversamente.

La causa è stata fissata davanti alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza.

Il primo motivo è inammissibile.

La corte d’appello ha riconosciuto, sulla scorta della consulenza tecnica, che i testamenti non provenivano dalla stessa mano. Inoltre, essa ha posto in luce che il consulente tecnico, in base all’esame delle scritture di comparazione nell’arco di 25 anni, l’ultima delle quali precedente di un mese la morte, che non sussisteva una compromissione della capacità grafica del testatore.

La motivazione, pertanto, esiste non solo come parte grafica del documento, ma rende perfettamente percepibili le ragioni del decisum (Cass. S.U., n. 8053/2014).

E’ inammissibile anche il secondo motivo. Infatti, con esso non si censura un omesso esame di uno o più fatti decisivi, nel senso chiarito da questa Corte (Cass. n. 8053/2014, cit.), ma la ricorrente si duole, nel termini di un mero dissenso, perché il consulente tecnico d’ufficio e poi i giudici di merito non hanno recepito i rilievi in ordine alla ricadute sul gesto grafico del naturale progredire del declino psico-fisico del de cuius. Una critica così concepita non è proponibile in cassazione (Cass. n. 16526/2016).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

 

 

 

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