Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24525 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 04/11/2020), n.24525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2139/2014 proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. Marilena

Martuscelli del Foro di Salerno, con domicilio eletto in Roma, Via

Cipro, n. 46 presso lo studio dell’avv. Vincenzo Noschese;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, Sezione staccata di Salerno n. 216/12/13 pronunciata il

25.2.2013 e depositata il 6.5.2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. R.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno n. 216/12/13, pronunciata il 25.2.2013 e depositata il 6.5.2013, concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento relativo a maggiore Irpef, Irap ed Iva per gli anni 2004 e 2005, con i quali venivano determinati maggiori ricavi rispettivamente per Euro 30.503,00 ed Euro 29.889,00 per l’attività esercitata nel commercio di carni.

2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Campania, Sezione staccata di Salerno, aveva confermato la decisione della C.T.P. di Salerno ritenendo che la stessa fosse adeguatamente motivata in relazione a tutte le questioni sollevate ed evidenziando che i giudizi di non coerenza e antieconomicità erano basati su dati concreti opportunamente menzionati negli avvisi di accertamento, mentre l’appello del contribuente risultava privo di qualsiasi elemento probatorio idoneo a contrastare la tesi dell’ente impositore.

3. L’Agenzia delle entrate resiste in giudizio con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

5. Il ricorrente ha depositato una memoria nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., insistendo nell’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e, per quanto concerne il processo tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per carenza assoluta di motivazione sul primo motivo di appello relativo all’illegittimità e all’infondatezza della motivazione della sentenza di primo grado in oggetto emessa in violazione della normativa degli Studi di settore, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, 1 comma, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54” lamentando che la C.T.R. con argomentazioni estremamente riduttive non avrebbe dato alcuna risposta alle questioni sollevate nell’atto di appello, limitandosi a ritenere assolutamente inattendibile la dichiarata percentuale di ricarico dell’11,76%, a fronte di quella media riscontrata in aziende operanti nel medesimo settore di appartenenza del 45%, senza tuttavia chiarire come tali maggiori ricavi fossero stati ottenuti o calcolati. Il ricorrente contesta inoltre che gravasse su di lui “l’onere di dimostrare la (in)sussistenza delle condizioni per l’applicazione di una percentuale di ricarico maggiore”, essendo “preciso dovere dell’Amministrazione procedere ad un dettagliata ricerca di elementi tali da dimostrare l’esistenza di un maggiore reddito”.

1. Detto motivo è infondato.

1.1. Le censure svolte dal ricorrente, tutte riconducibili nella categoria dei vizi motivazionali, sono sostanzialmente volte a criticare gli argomenti svolti dalla Commissione regionale a supporto della conferma della legittimità dell’accertamento.

1.2. Invero, la Commissione regionale ha ritenuto legittima la pretesa fiscale, richiamando le risultanze del processo verbale di constatazione, ed ha al contempo escluso che la contribuente avesse fornito prove contrarie a quelle emergenti dalla verifica svolta dall’Ufficio idonee a superare l’accertamento di maggior reddito. Così motivando, i giudici di secondo grado hanno svolto un apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie, ritenendo ampiamente fondati i giudizi di non coerenza e di antieconomicità dell’Ufficio, basati su dati concreti opportunamente menzionati negli avvisi di accertamento impugnati, ed assolutamente inattendibili i dati forniti dal contribuente il quale, dichiarando di avere applicato un indice di ricarico dell’11,76% aveva fornito degli elementi privi di ogni logica commerciale ed evidenziato un comportamento contrario ai canoni dell’economia; comportamento integrante quelle presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a rendere inattendibile la contabilità ed a consentire il ricorso all’accertamento analitico-induttivo ai fini della ricostruzione dei maggiori ricavi.

1.3. Tale apprezzamento non è tuttavia sindacabile in questa sede, in quanto in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (cfr. Cass. 6861/19).

1.4. Come si evince dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore costituiscono, peraltro, solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pure in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente; tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati (Cass. n. 20060 del 24.9.2014). Ne discende che, anche nell’ipotesi di congruità dei ricavi dichiarati, come rilevato dalla C.T.R., non è preclusa la possibilità di procedere ad accertamento di maggior reddito sulla base della accertata incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche della specifica attività svolta attraverso comparazioni con attività analoghe.

1.5. Nel caso in esame, come emerge dalla sentenza, nella parte relativa allo svolgimento del processo, l’Ufficio già nel giudizio di primo grado aveva posto in evidenza che il contribuente non aveva fornito alcuna argomentazione idonea a confutare quanto accertato ed a giustificare la gestione antieconomica posta in essere negli anni d’imposta in contestazione. Ed il ricorrente, d’altro canto, non ha riportato in ricorso e neppure allegato, in omaggio al principio di autosufficienza, eventuali giustificazioni non valutate dall’Ufficio, volte a dimostrare la sussistenza di circostanze idonee in astratto a contrastare la presunzione di maggiore reddito, sicchè deve ritenersi che l’Agenzia fiscale abbia esattamente applicato le modalità procedurali indicate da questa Corte e che la Commissione regionale la quale, peraltro, si limita a rilevare la assenza di giustificazioni da parte del contribuente nel corso del procedimento amministrativo non ha errato nell’applicazione delle norme invocate dalla ricorrente, essendosi uniformata ai principi sopra richiamati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia sui motivi di appello rubricati ai nn. da 2 a 5 del ricorso”, non essendosi i giudici di appello pronunciati sulle dedotte violazioni del D.P.R. n. 633 del 1972 in tema di Iva e del D.Lgs. n. 446 del 1997, in tema di Irap, della normativa di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2 sul mancato riconoscimento dei presunti costi da sottrarre al valore dei presunti ricavi accertati e sulla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 non risultando allegata, la fonte e la provenienza del valore del 45% quale percentuale di ricarico applicata al costo del venduto.

2.1. Il motivo è infondato ed in parte inammissibile.

2.2. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo in tal caso ravvisarsi una implicita statuizione di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 4.10.2011; Cass. n. 3756 del 15.2.2013).

2.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nell’escludere la fondatezza delle ragioni dell’appello, ha seguito un percorso logico e coerente, incompatibile con l’argomento riproposto dal contribuente a fondamento del ricorso per cassazione, talchè non è ravvisabile il dedotto vizio di omessa pronuncia.

2.4. Il ricorrente, peraltro, non ha riportato in ricorso, in omaggio al principio di autosufficienza, quali specifiche censure abbia rivolto alla decisione di primo grado, limitandosi ad elencare le disposizioni normative asseritamente violate, senza tuttavia riportare specifiche argomentazioni volte a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo altrimenti questa Corte adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

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