Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24525 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29491-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,

in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

D.L.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLOFO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI,

MARIALUCREZIA TURCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 2 maggio – 8 giugno 2017 numero 565 la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva accolto la opposizione proposta da D.L.N. nei confronti dell’INPS e di SCCI spa avverso il verbale di accertamento con il quale si assumeva il suo obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, nella qualità di produttore diretto di ALLEANZA TORO spa (già ALLEANZA ASSICURAZIONI spa);

che la Corte territoriale riteneva decisivo il fatto che la parte opponente non fosse riconducibile alla categoria dei produttori di quarto gruppo, come prevista dal contratto collettivo corporativo del 1939 e richiamata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44. Dalla definizione del contratto collettivo corporativo risultava l’assegnazione a tali produttori di una “piazza” o “zona” nella quale operare; inoltre il produttore del quarto gruppo raccoglieva le proposte dei contratti di assicurazione, che firmava. Nella fattispecie di causa la lettera di autorizzazione rilasciata dalla Compagnia non prevedeva un vincolo di piazza o di zona; inoltre l’opponente aveva il potere di segnalare i nominativi di potenziali interessati e non anche di raccoglie proposte di assicurazione.

L’appello dell’INPS era infondato anche in riferimento all’obbligo previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lett. c), in relazione ai soggetti che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, essendo state allegate unicamente risultanze fiscali sintetiche in ordine ai redditi percepiti dal D.L.;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso D.L.N.;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione del Contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 nonchè, in connessione con quest’ultima disposizione, della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1 d).

Richiamate la definizione della figura del produttore assicurativo indicata dalla giurisprudenza di questa Corte, la classificazione dei produttori di assicurazione contenuta nel Contratto Collettivo Corporativo del 25 maggio 1939, art. 1 e le disposizioni degli artt. 5 e 6 dello stesso Contratto, l’INPS ha assunto che la ratio del citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44 era quella di contemplare una tutela previdenziale per i produttori svincolati dall’obbligo di lavorare in esclusiva per le agenzie o subagenzie e non inquadrabili come impiegati (diversamente da quelli del primo e del secondo gruppo, che ai sensi dell’art. 9 del contratto collettivo, godevano del trattamento di previdenza stabilito per gli impiegati della agenzie e subagenzie). Per la sussistenza dell’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ciò che rivestiva rilievo determinante ai sensi di legge era l’espletamento di un’attività lavorativa di natura commerciale; tale doveva considerarsi la attività dei produttori, in forza di quanto già sancito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202 e s.s. che disponeva la iscrizione nella gestione commercianti dei lavoratori autonomi che svolgevano le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1 d) e cioè le attività commerciali, comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi.

L’opera di segnalazione di nominativi interessati a stipulare contratti di assicurazione assegnata a controparte con la lettera di autorizzazione costituiva un’attività di intermediazione nella prestazione di servizi rientrante tra le attività commerciali e pertanto iscrivibile alla gestione commercianti in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso, provvedendosi, tuttavia, alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, a mente dell’art. 384 c.p.c., u.c..

che preliminarmente si evidenzia che l’impugnazione verte unicamente sulla assunta applicabilità alla fattispecie di causa della previsione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44,comme 2;

che in questa sede deve darsi continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

che la sentenza impugnata, nel ritenere infondata la pretesa dell’INPS basata sulla applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, ha statuito conformemente all’indicato principio di diritto;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2019

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